9.2.1

Messaggio concernente l'Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia del 12 gennaio 2000

9.2.1.1 9.2.1.1.1

Parte generale Introduzione

Obiettivo dell'Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia è di promuovere le relazioni economiche bilaterali e di favorire il processo di riforma avviato in Croazia in vista di instaurare un'economia di mercato. L'accordo chiede in particolare alle Parti di rispettare i principi enunciati nell'ambito della CSCE/OSCE e dell'OMC.

L'accordo non è di tipo preferenziale: disciplina la cooperazione economica e contiene disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale. Concepito sotto forma di accordo quadro, contiene una clausola evolutiva che consente di adeguarlo agli sviluppi futuri. Accordi simili sono già stati conclusi con altri Paesi in fase di transizione (Macedonia, Albania e diversi Stati della CSI).

In una dichiarazione comune, le Parti si sono dichiarate disposte ad applicare l'accordo a titolo provvisorio, con riserva di ratifica, a partire dalla data della firma.

9.2.1.1.2

Origine dell'accordo

Dal momento che la Croazia non si riteneva vincolata al trattato di commercio del 1948 che legava la Svizzera all'ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (RSFJ) e non era ancora membro dell'OMC, sono stati avviati negoziati per dare una base contrattuale agli scambi commerciali tra la Svizzera e la Croazia.

9.2.1.1.3

Situazione politica ed economica della Croazia

La Croazia è diventata uno Stato indipendente nel 1991 e da allora vi vige un regime a partito unico di destra. Dalla morte, in dicembre, del presidente Tudjman, considerato da molti come l'artefice dell'indipendenza croata, il Paese è governato ad interim dal presidente del Parlamento sino alle elezioni presidenziali. La normalizzazione delle relazioni con gli altri Stati dell'ex RSFJ progredisce lentamente e per quanto concerne la successione dell'ex Jugoslavia vi sono ancora problemi.

Sul piano economico, la prima metà degli anni Ottanta è stata caratterizzata da una fase di regresso, dovuta sia alle ostilità in corso nella regione dell'ex Jugoslavia sia al processo di transizione lanciato in tutti i Paesi dell'Europa centrale e orientale. La crescita è ripresa nel 1995, raggiungendo in media il 6 per cento l'anno. Nel 1998, essa è scesa al 4 per cento. Le stime per il 1999 indicano che l'economia croata è entrata in una fase di recessione. Questa situazione è dovuta alle conseguenze della crisi del Kosovo e all'inasprimento della politica monetaria e fiscale resosi necessario a causa dell'importante deficit della bilancia delle partite correnti.

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Da qualche mese le riforme strutturali danno segni di affanno. Il processo di privatizzazione si scontra con la mancanza di liquidità degli acquirenti nazionali. Nel settore bancario si sono accumulati i problemi e questo potrebbe minacciare il sistema finanziario croato.

9.2.1.1.4

Relazioni economiche della Svizzera con la Croazia

Dal 1995, gli scambi commerciali tra la Svizzera e la Croazia sono caratterizzati da importanti oscillazioni annuali. Questa situazione è dovuta soprattutto al fatto che il volume degli scambi è relativamente modesto è quindi molto sensibile anche a variazioni poco significative. Le esportazioni svizzere verso la Croazia sono aumentate da 64 milioni a 176 milioni di franchi tra il 1995 e il 1997, per poi scendere nuovamente a 87 milioni di franchi nel 1998, con un regresso del 51 per cento. Sempre tra il 1995 e il 1997, le importazioni provenienti dalla Croazia hanno registrato una diminuzione di 44 milioni di franchi a 33 milioni di franchi, stabilizzandosi a questo livello nel 1998 (34 mio di franchi). Gli scambi sono dominati dai prodotti industriali e da diversi anni registrano un'eccedenza a favore della Svizzera. I dati provvisori per il 1999 confermano essenzialmente questa situazione.

Le imprese svizzere sono ben rappresentate in Croazia. Gli investimenti diretti svizzeri hanno raggiunto 145 milioni di franchi nel 1997; la Svizzera si situa quindi tra i principali investitori diretti esteri.

9.2.1.2 9.2.1.2.1

Parte speciale Svolgimento dei negoziati

L'accordo è stato parafato al termine della prima tornata di negoziati, che si è svolta a Zagabria dal 18 al 20 maggio 1998, ed è stato firmato dal capo del DFE il 12 marzo 1999, sempre a Zagabria. Da allora è applicato provvisoriamente.

9.2.1.2.2

Contenuto dell'accordo

Le Parti contraenti si impegnano a sviluppare i loro scambi commerciali conformemente ai principi dell'OMC (art. 2). Acconsentono reciprocamente al trattamento della nazione più favorita (art. 3) e rinunciano a ogni trattamento discriminatorio dei prodotti dell'altra Parte (art. 4). I beni importati beneficiano del trattamento nazionale (art. 5). I pagamenti e trasferimenti relativi agli scambi di merci e di servizi sono esenti da qualsiasi restrizione, fatte salve eventuali deroghe, che devono essere compatibili con lo statuto delle Parti secondo il FMI ed essere applicate in modo non discriminatorio (art. 6). Lo scambio di merci si effettua sulla base di considerazioni commerciali e ai prezzi di mercato; le operazioni di compensazione non sono né richieste né incoraggiate dalla Parti (art. 7). Queste ultime collaborano in vista di un'aggiudicazione trasparente e concorrenziale degli appalti pubblici di beni e servizi (art. 8). Le Parti si informano reciprocamente sulle loro legislazioni, regolamentazioni, decisioni giudiziarie e prescrizioni amministrative concernenti le attività commerciali (art. 9). In caso di perturbazioni del mercato, le parti si consultano e cercano una soluzione amichevole prima di ricorrere a misure di salvaguardia (art.

10). Esse possono opporsi a eventuali pratiche di dumping con provvedimenti conformi alle disposizioni del GATT/OMC (art. 11). Il transito di merci è per principio

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esente da tasse (art. 12). Questa disposizione non si applica alle tasse stradali riscosse sui veicoli che transitano sul territorio svizzero.

Le parti assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale (art. 13), in particolare contro la contraffazione e la pirateria. Si impegnano a rispettare almeno le disposizioni delle principali convenzioni internazionali nel settore della proprietà intellettuale, comprese quelle dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) (art.

13 e appendice dell'accordo).

L'articolo 14 elenca le deroghe usuali negli accordi di commercio: protezione della moralità pubblica, protezione della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell'ambiente, protezione della proprietà intellettuale.

Le Parti rafforzano la loro collaborazione in vista di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio (art. 15). Esse promuovono la cooperazione economica, coinvolgendo in particolare le piccole e medie imprese (art. 16). Un Comitato misto vigila sull'applicazione dell'accordo, formula raccomandazioni e funge da luogo di consultazione (art. 17). L'accordo è riesaminato su domanda di una delle Parti e, di comune accordo, può essere esteso a nuovi settori come i servizi e gli investimenti (art. 18). Le parti si impegnano a risolvere le loro eventuali controversie conformemente alle procedure previste dal Trattato di conciliazione e d'arbitrato del 23 maggio 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia. Le controversie concernenti i diritti di proprietà intellettuale sono tuttavia regolate conformemente all'Accordo del 30 ottobre 1996 concernente il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia (art. 19).

Ogni Parte si impegna ad accordare il trattamento nazionale alle persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte per quanto concerne l'accesso ai tribunali (art. 20).

L'accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein (art. 21). Entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle loro procedure interne d'approvazione (art. 22). Se la sua durata di validità non è limitata, può essere denunciato per scritto in
ogni momento, nel qual caso cessa di essere valido dopo un termine di sei mesi (art. 23).

La Croazia ha chiesto che l'accordo fosse applicato provvisoriamente a partire dalla data della firma, con riserva della sua ratifica. La Svizzera ha accolto questa richiesta. L'applicazione provvisoria consente in effetti, grazie alle regole commerciali contenute nell'accordo ­ le quali sono a loro volta fondate sui principi dell'OMC ­, di sostenere senza ritardi gli sforzi di riforma intrapresi in Croazia. Questo contributo alla stabilità corrisponde a un interesse essenziale della Svizzera, in particolare dopo la crisi del Kosovo. Il Consiglio federale era quindi competente di decidere sull'applicazione provvisoria dell'accordo (cfr. al riguardo: GAAC 1987 51/IV, n. 58, p. 397).

9.2.1.3

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione

L'accordo non ha ripercussioni né sul bilancio né sull'effettivo del personale della Confederazione.

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9.2.1.4

Programma di legislatura

L'accordo è conforme all'obiettivo 19 (garanzia della presenza svizzera all'estero grazie all'estensione e all'intensificazione delle relazioni bilaterali e multilaterali su scala mondiale) ed è uno degli oggetti parlamentari 1995-1999 (A2, Relazioni internazionali) del rapporto sul programma di legislatura 1995-1999 (FF 1996 II 281).

9.2.1.5

Rapporto con il diritto internazionale e il diritto europeo

L'accordo è conforme alle regole dell'OMC e in particolare a quelle del GATT 1994. Precede l'adozione di uno strumento simile nelle relazioni tra l'UE e la Croazia ed è compatibile con il diritto europeo e con la nostra politica d'integrazione europea.

9.2.1.6

Validità per il Principato del Liechtenstein

L'accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore l'Accordo del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Liechtenstein (trattato di unione doganale).

9.2.1.7

Costituzionalità

Il decreto federale si fonda sulla competenza generale della Confederazione in materia di politica estera, prevista nell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale. La competenza delle vostre Camere di approvare i trattati internazionali scaturisce dall'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale.

Il presente accordo può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di sei mesi. Non comporta né un'adesione a un'organizzazione internazionale né un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale sottoposto alla vostra approvazione non sottostà pertanto al referendum in conformità dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale.

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