Termine di referendum: 7 aprile 2001 (1° giorno lavorativo: 9 aprile 2001)

Legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna Modifica del 15 dicembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20001, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19702 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 34 sexies capoverso 2 lettera b della Costituzione federale 3, ...

Art. 21 Termine d'assegnazione

Gli aiuti finanziari concessi in virtù della presente legge possono essere versati al più tardi fino al 31 dicembre 2005.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne fissa la data dell'entrata in vigore.

1 2 3

FF 2000 4315 RS 844 Questa disposizione corrisponde all'articolo 108 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

5424

2000-1854

Miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 28 dicembre 2000 4 Termine di referendum: 7 aprile 2001 2292

4

FF 2000 5424

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