Termine di referendum: 20 luglio 2000

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Modifica del 24 marzo 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 26 marzo 1999 1 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 27 settembre 1999 2, decreta: I La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento3 è modificata come segue: Ingresso ...

visto l'articolo 64 della Costituzione federale 4, ...

Art. 219 cpv. 4, seconda classe Seconda classe a.

I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime.

Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato durante l'autorità parentale o entro l'anno dalla cessazione della stessa.

b.

1 2 3 4 5 6 7

I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 19465 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 19596 sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale del 20 marzo 19817 sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del

FF 1999 8077 FF 1999 8458 RS 281.1 Questa disposizione corrisponde all'articolo 122 capoverso 1 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 831.10 RS 831.20 RS 832.20

1982

1999-4480

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

25 settembre 19528 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 19829 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.

c.

I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale.

d.

I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari.

II

Disposizione finale della modifica del 24 marzo 2000 Art. 1 I privilegi previsti dal diritto anteriore (art. 146 e 219) si applicano ai fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concordatarie concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 11 aprile 2000 10 Termine di referendum: 20 luglio 2000 1526

8 9 10

RS 834.1 RS 837.0 FF 2000 1982

1983