A Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare
Disegno
(Legge militare, LM) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 1999 1, decreta: I La legge militare2 è modificata come segue: Art. 48a (nuovo) Istruzione all'estero o insieme con truppe straniere 1
Il Consiglio federale può, nell'ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, concludere convenzioni internazionali concernenti: a.
l'istruzione della truppa all'estero;
b.
l'istruzione di truppe straniere in Svizzera;
c.
le esercitazioni in comune con truppe straniere.
2
Può autorizzare il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport a concludere accordi concernenti progetti d'istruzione particolari nell'ambito delle convenzioni stipulate in virtù del capoverso 1.
Art. 150a (nuovo) Convenzioni concernenti lo statuto dei militari
1
Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per regolare le questioni giuridiche e amministrative risultanti dall'invio temporaneo di militari svizzeri all'estero o dal soggiorno temporaneo di militari stranieri in Svizzera.
2
Può derogare al diritto in vigore negli ambiti seguenti: a.
la responsabilità in caso di danno; una deroga al diritto in vigore non deve pregiudicare i diritti di terzi in Svizzera;
b.
la competenza per il perseguimento di reati e di infrazioni disciplinari;
c.
l'importazione e l'esportazione di materiale, oggetti d'equipaggiamento, combustibili e carburanti di truppe straniere.
1 2
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FF 2000 414 RS 510.10 1999-5586
Legge militare
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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