A Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare

Disegno

(Legge militare, LM) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 1999 1, decreta: I La legge militare2 è modificata come segue: Art. 48a (nuovo) Istruzione all'estero o insieme con truppe straniere 1

Il Consiglio federale può, nell'ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, concludere convenzioni internazionali concernenti: a.

l'istruzione della truppa all'estero;

b.

l'istruzione di truppe straniere in Svizzera;

c.

le esercitazioni in comune con truppe straniere.

2

Può autorizzare il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport a concludere accordi concernenti progetti d'istruzione particolari nell'ambito delle convenzioni stipulate in virtù del capoverso 1.

Art. 150a (nuovo) Convenzioni concernenti lo statuto dei militari

1

Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per regolare le questioni giuridiche e amministrative risultanti dall'invio temporaneo di militari svizzeri all'estero o dal soggiorno temporaneo di militari stranieri in Svizzera.

2

Può derogare al diritto in vigore negli ambiti seguenti: a.

la responsabilità in caso di danno; una deroga al diritto in vigore non deve pregiudicare i diritti di terzi in Svizzera;

b.

la competenza per il perseguimento di reati e di infrazioni disciplinari;

c.

l'importazione e l'esportazione di materiale, oggetti d'equipaggiamento, combustibili e carburanti di truppe straniere.

1 2

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FF 2000 414 RS 510.10 1999-5586

Legge militare

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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