Decreto federale semplice che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni del 27 settembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 20001, decreta:

Art. 1 La garanzia federale č accordata: 1. Nidvaldo agli articoli 59a capoverso 1 numeri 2-4 e capoverso 2, 106 capoversi 2 e 5, come anche all'abrogazione degli articoli 51 capoverso 1 numero 4 e capoverso 2, e all'articolo 106 capoverso 4 della costituzione cantonale accettati nella votazione popolare del 28 novembre 1999; 2. Basilea Campagna ai § 84 capoverso 1 lettere a-b della costituzione cantonale accettata nella votazione popolare del 26 settembre 1999; 3. Turgovia ai § 29 capoverso 2, 38 capoverso 2, 52 capoverso 1 numero 1, 53 capoverso 1 numero 1 della costituzione cantonale accettati nella votazione popolare del 28 novembre 1999; 4. Ginevra agli articoli 139 e 140 come anche all'abrogazione degli articoli 141-143 della costituzione cantonale accettati nella votazione popolare del 26 settembre 1999.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.

Consiglio degli Stati, 19 settembre 2000

Consiglio nazionale, 27 settembre 2000

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

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FF 2000 3123

2000-0961

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