Legge federale sul commercio ambulante

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 97 della Costituzione federale nonché il numero II capoverso 2 lettera a del decreto federale del 18 dicembre 1998 1 su una nuova Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2000 2, decreta:

Sezione 1: Oggetto Art. 1 1

La presente legge disciplina l'attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori.

2

Essa: a.

assicura che i commercianti ambulanti possano esercitare la loro attività su tutto il territorio svizzero;

b.

stabilisce, a tutela del pubblico, i requisiti minimi per l'esercizio del commercio ambulante.

3

Le collette a scopo di utilità pubblica o caritatevoli e le aste pubbliche volontarie sottostanno al diritto cantonale.

Sezione 2: Autorizzazione Art. 2

Obbligo d'autorizzazione

1

Necessita di un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente chi, a titolo professionale: a.

1 2

offre ai consumatori l'ordinazione o la vendita di merci, praticando il nomadismo, visitando economie domestiche private senza essere stato chiamato o gestendo per un periodo limitato un punto vendita ambulante all'aperto, in un locale o da un veicolo;

RU 1999 2556 FF 2000 3629

2000-0837

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2

b.

offre ai consumatori servizi di qualsiasi tipo, praticando il nomadismo o visitando economie domestiche private senza essere stato chiamato;

c.

gestisce un baraccone da fiera o un circo.

Il Cantone designa l'autorità competente.

Art. 3 1

Eccezioni dall'obbligo d'autorizzazione

Non necessita di un'autorizzazione chi: a.

offre le sue merci o servizi al di fuori di locali di vendita permanenti, nel quadro di una manifestazione pubblica i cui limiti temporali e spaziali sono fissati dall'autorità competente (mercato);

b.

offre l'ordinazione o la vendita di merci o servizi in occasione di esposizioni o fiere;

c.

esercita un'attività per la quale egli o la persona per cui opera abbia già ottenuto un'autorizzazione ufficiale.

2 Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo d'autorizzazione l'esercizio all'aperto di un punto vendita ambulante limitato nel tempo che offra merci quali prodotti agricoli di produzione propria o giornali.

Art. 4

Condizioni d'autorizzazione per i commercianti ambulanti

1

Chiunque ha diritto all'autorizzazione, a condizione che nei due anni precedenti la presentazione della domanda di autorizzazione non sia stato condannato per un delitto o un crimine in relazione al quale l'esercizio del commercio ambulante celi in sé un pericolo di recidiva. In caso di pena detentiva scontata, il periodo considerato inizia al momento della scarcerazione.

2

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti: a.

l'estratto del registro di commercio relativo all'impresa per la quale il richiedente svolge l'attività oppure un documento d'identità nei casi in cui il richiedente stesso o l'impresa per la quale svolge l'attività non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio;

b.

l'estratto del casellario giudiziale dell'organo federale competente per i richiedenti residenti in Svizzera oppure un equivalente documento, attestato o certificato ufficiale per i richiedenti residenti all'estero;

c.

l'attestato di domicilio;

d.

l'approvazione del rappresentante legale qualora il richiedente sia minorenne o sia stato privato dell'esercizio dei diritti civili.

3

Il limite di età per i giovani commercianti ambulanti è disciplinato nell'articolo 29 segg. della legge federale del 20 marzo 19983 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio.

4

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

RS 822.11; RU 2000 1569

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Art. 5 1

2

Condizioni d'autorizzazione per proprietari di baracconi da fiera e di circhi

Ai baracconisti e agli impresari circensi è rilasciata l'autorizzazione se: a.

attestano di aver stipulato un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente; e

b.

è garantita la sicurezza degli impianti da essi gestiti.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti: a.

l'estratto del registro di commercio relativo all'impresa per la quale il richiedente svolge l'attività oppure un documento d'identità nei casi in cui il richiedente stesso o l'impresa per la quale svolge l'attività non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio;

b.

l'attestato relativo alla stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente; e

c.

l'attestato relativo alla sicurezza.

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente i requisiti materiali e temporali relativi alla sicurezza.

Art. 6

Condizioni d'autorizzazione per i cittadini stranieri con dimora, domicilio o sede all'estero

1 I cittadini stranieri con dimora, domicilio o sede all'estero hanno diritto a un'autorizzazione se adempiono le condizioni della presente legge, restando salve le convenzioni internazionali.

2

Sono fatte salve le disposizioni del diritto degli stranieri.

Art. 7

Rilascio dell'autorizzazione

1

L'autorità cantonale competente rilascia l'autorizzazione se le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 sono adempite. L'autorizzazione riveste la forma di una tessera di legittimazione, eccetto quella per baracconisti e impresari circensi.

2 Se entra in linea di conto un rifiuto del rilascio conformemente all'articolo 4 capoverso 1, l'autorità cantonale competente chiede un preavviso all'autorità federale designata dal Consiglio federale. Per prendere la decisione, l'autorità federale può consultare gli atti penali del richiedente.

Art. 8

Consegna di tessere di legittimazione da parte di imprese e associazioni di categoria

1 L'autorità cantonale competente può autorizzare un'impresa a consegnare la tessera di legittimazione ai propri dipendenti se l'impresa garantisce che i dipendenti adempiono le condizioni definite nella presente legge. Alle stesse condizioni, l'autorità cantonale competente può autorizzare un'associazione di categoria a consegnare la tessera di legittimazione ai propri soci commercianti individuali.

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2 L'impresa o associazione di categoria notifica all'autorità cantonale competente i propri dipendenti o soci che ricevono una tessera di legittimazione. Essa allega una copia dell'estratto del casellario giudiziale dei commercianti ambulanti. L'autorità cantonale competente controlla, mediante prove a caso, se le imprese e associazioni di categoria autorizzate adempiono le condizioni legali.

3 Se entra in linea di conto un rifiuto del rilascio conformemente all'articolo 4 capoverso 1, l'impresa o associazione di categoria trasmette la domanda all'autorità cantonale competente. Questa chiede il preavviso conformemente all'articolo 7 capoverso 2 e decide.

Art. 9

Validità spaziale e temporale dell'autorizzazione

1

Il titolare di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità cantonale competente può esercitare il commercio ambulante su tutto il territorio svizzero. La stessa cosa vale per le persone munite di una tessera di legittimazione di un'impresa o associazione di categoria autorizzata a consegnarla.

2

L'autorizzazione è personale e non trasferibile. Essa è valida durante un anno.

3

Ai cittadini stranieri con dimora, domicilio o sede all'estero può essere rilasciata un'autorizzazione valida durante un periodo più breve.

4 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di dettaglio relative al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione, come pure alla consegna della tessera di legittimazione.

Art. 10 1

Revoca dell'autorizzazione

L'autorità cantonale competente revoca l'autorizzazione se: a.

le condizioni per il suo rilascio non sono più adempite;

b.

non è più garantito il regolare esercizio del commercio ambulante.

2

Le tessere di legittimazione consegnate da un'impresa o associazione di categoria sono revocate dalla stessa.

3 L'autorizzazione a consegnare tessere di legittimazione è revocata all'impresa o associazione di categoria che non garantisce più il rispetto delle condizioni legali.

Art. 11

Merci e servizi esclusi

1

La vendita di bevande alcoliche da parte di commercianti ambulanti è vietata. Sono eccettuate le ordinazioni di bevande fermentate nonché le ordinazioni e la vendita di bevande fermentate al mercato (art. 3 cpv. 1 lett. a). Sono fatte salve le disposizioni della legge del 21 giugno 1932 4 sull'alcool.

2

Il Consiglio federale può limitare o escludere, per motivi di polizia, la vendita di altre merci e servizi da parte del commercio ambulante.

4

RS 680

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3

Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale che vietano, limitano o vincolano a un'autorizzazione particolare l'offerta di determinate merci e servizi da parte di commercianti ambulanti.

Sezione 3: Tasse Art. 12 1 I Cantoni riscuotono una tassa per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione.

2

Il Consiglio federale ne fissa l'ammontare.

Sezione 4: Protezione dei dati Art. 13 1

L'autorità cantonale competente tratta i dati personali necessari al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell'autorizzazione. Essa è l'unica autorizzata ad accedere a tali dati; rimane salva l'autorizzazione all'accesso dell'autorità federale competente nel quadro della sua funzione di vigilanza.

2 L'autorità cantonale competente può comunicare a terzi, purché provino un interesse giustificato, se un commerciante ambulante ha un'autorizzazione.

3

L'autorità federale competente tratta i dati personali necessari all'adempimento dei suoi compiti, segnatamente la domanda, l'estratto del casellario giudiziale e eventuali documenti relativi a procedimenti penali del richiedente.

4

Il Consiglio federale disciplina le gestione del sistema d'informazione, le categorie di dati da registrare, la durata della conservazione e la sicurezza dei dati.

Sezione 5: Disposizioni penali Art. 14

Violazioni

1

È punito con la detenzione o una multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

fornisce dati incompleti, sbagliati o ingannevoli allo scopo di ottenere un'autorizzazione;

b.

esercita senza autorizzazione il commercio ambulante;

c.

consegna tessere di legittimazione senza esservi autorizzato;

d.

consegna una tessera di legittimazione ai propri dipendenti o soci senza che questi adempiano le condizioni legali;

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2

e.

offre merci o servizi la cui vendita nell'ambito del commercio ambulante infrange le limitazioni o i divieti secondo l'articolo 11 capoversi 1 o 2;

f.

non porta su di sé l'autorizzazione mentre esercita il commercio ambulante.

Se l'autore agisce per negligenza, la pena consiste nella multa sino a 5000 franchi.

Art. 15

Infrazioni commesse nell'azienda

Per le infrazioni commesse nell'azienda, da mandatari e simili, sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo.

Art. 16

Perseguimento penale

Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 17

Esecuzione

1

I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui la stessa non ne dichiari responsabile la Confederazione.

2

Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della legge da parte dei Cantoni.

Art. 18

Tessera di legittimazione industriale internazionale per viaggiatori in grosso

Il Consiglio federale disciplina il rilascio della tessera di legittimazione industriale internazionale per viaggiatori in grosso ai sensi della Convenzione internazionale del 3 novembre 1923 6 per la semplificazione delle formalità doganali.

Art. 19

Disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 20

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 4 ottobre 19307 sui viaggiatori di commercio è abrogata.

Art. 21

Disposizioni transitorie

1

Le tessere di legittimazione e le autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante rilasciate in virtù della legge federale del 4 ottobre 19308 sui viaggiatori di 5 6 7 8

RS 313.0 RS 0.631.121.1 CS 10 216 RS 943.1

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commercio o del diritto cantonale previgente rimangono valide fino alla loro scadenza.

2

Il Consiglio federale disciplina i requisiti materiali e temporali per l'attestato relativo alla sicurezza degli impianti di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera b che sono già in funzione all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

Referendum e entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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