A Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Disegno
(LAVS) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge federale del 20 dicembre 19462 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue: Art. 49a (nuovo) Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge e di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a.
calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
b.
stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
c.
stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l'impiego;
d.
far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
e.
sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
f.
allestire statistiche.
Art. 49b (nuovo) Consultazione degli atti 1
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Purché siano tutelati interessi privati degni di protezione, possono consultare gli atti: a.
la persona interessata, per i dati che la concernono;
b.
le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;
FF 2000 205 RS 831.10
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c.
le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;
d.
le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito;
e.
la terza persona responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso fatta valere sulla base della presente legge.
2
Nel caso di dati relativi alla salute la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunica.
Art. 50
Obbligo del segreto
Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.
Art. 50a (nuovo) Comunicazione di dati 1
Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a.
alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di assistenza;
b.
ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
c.
ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
d.
agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889 3 sulla esecuzione e sul fallimento;
e.
alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale.
2
Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati: a.
ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;
b.
agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
c.
agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 4 sulla statistica federale;
d.
alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.
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RS 281.1 RS 431.01
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I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.
4
Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: a.
per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse degno di protezione;
b.
per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere tale consenso.
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Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.
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I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
Art. 50b (nuovo) Procedura di richiamo 1 Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4):
a.
l'Ufficio centrale del 2° pilastro, nell'ambito dell'articolo 24d della legge federale del 17 dicembre 19935 sul libero passaggio;
b.
le casse di compensazione, gli uffici dell'AI e l'Ufficio federale, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità.
2
Il Consiglio federale disciplina la responsabilità della protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati.
Art. 71 cpv. 4 e 5 (nuovi) 4
L'Ufficio centrale tiene: a.
un registro centrale degli assicurati che contiene sia i numeri AVS assegnati agli assicurati sia le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;
b.
un registro centrale delle prestazioni correnti che contiene le prestazioni in denaro allo scopo di evitare pagamenti indebiti, di agevolare l'adeguamento delle prestazioni e di notificare i decessi alle casse di compensazione.
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L'Ufficio centrale provvede affinché tutti i conti individuali dell'assicurato siano presi in considerazione nel caso di assegnazione della rendita.
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Art. 93
Assistenza amministrativa
Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per determinare, modificare o restituire prestazioni, nonché per prevenire versamenti indebiti, per fissare e riscuotere i contributi e per intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
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Entra in vigore il 1° gennaio 2001.
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