A Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Disegno

(LAVS) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge federale del 20 dicembre 19462 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue: Art. 49a (nuovo) Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge e di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a.

calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;

b.

stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;

c.

stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l'impiego;

d.

far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;

e.

sorvegliare l'esecuzione della presente legge;

f.

allestire statistiche.

Art. 49b (nuovo) Consultazione degli atti 1

1 2

Purché siano tutelati interessi privati degni di protezione, possono consultare gli atti: a.

la persona interessata, per i dati che la concernono;

b.

le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;

FF 2000 205 RS 831.10

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c.

le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;

d.

le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito;

e.

la terza persona responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso fatta valere sulla base della presente legge.

2

Nel caso di dati relativi alla salute la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunica.

Art. 50

Obbligo del segreto

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

Art. 50a (nuovo) Comunicazione di dati 1

Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a.

alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di assistenza;

b.

ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;

c.

ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;

d.

agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889 3 sulla esecuzione e sul fallimento;

e.

alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale.

2

Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati: a.

ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;

b.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;

c.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 4 sulla statistica federale;

d.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

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RS 281.1 RS 431.01

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3

I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

4

Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: a.

per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse degno di protezione;

b.

per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere tale consenso.

5

Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

6

I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

Art. 50b (nuovo) Procedura di richiamo 1 Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4):

a.

l'Ufficio centrale del 2° pilastro, nell'ambito dell'articolo 24d della legge federale del 17 dicembre 19935 sul libero passaggio;

b.

le casse di compensazione, gli uffici dell'AI e l'Ufficio federale, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità.

2

Il Consiglio federale disciplina la responsabilità della protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati.

Art. 71 cpv. 4 e 5 (nuovi) 4

L'Ufficio centrale tiene: a.

un registro centrale degli assicurati che contiene sia i numeri AVS assegnati agli assicurati sia le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;

b.

un registro centrale delle prestazioni correnti che contiene le prestazioni in denaro allo scopo di evitare pagamenti indebiti, di agevolare l'adeguamento delle prestazioni e di notificare i decessi alle casse di compensazione.

5

L'Ufficio centrale provvede affinché tutti i conti individuali dell'assicurato siano presi in considerazione nel caso di assegnazione della rendita.

5

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Art. 93

Assistenza amministrativa

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per determinare, modificare o restituire prestazioni, nonché per prevenire versamenti indebiti, per fissare e riscuotere i contributi e per intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

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