Traduzione 1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria sull'assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti gravi

La Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria, convinti della necessità della cooperazione tra i due Stati al fine di agevolare l'assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti gravi, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina le condizioni quadro per l'assistenza volontaria in caso di catastrofi o di incidenti gravi nell'altro Stato contraente, su domanda di quest'ultimo, in particolare per l'invio di squadre e materiale.

2. L'assistenza fornita nell'ambito dell'aiuto transfrontaliero tradizionale rimane salva.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, le seguenti espressioni significano: «Stato richiedente»: Stato contraente le cui autorità competenti domandano assistenza all'altro Stato, in particolare l'invio di squadre o di mezzi di soccorso; «Stato d'invio»: Stato contraente le cui autorità competenti danno seguito a una domanda d'assistenza dell'altro Stato relativa in particolare all'invio di squadre e mezzi di soccorso; «Equipaggiamento»: materiale, veicoli, beni per il proprio consumo (beni di funzionamento) e equipaggiamento personale delle squadre di soccorso; «Materiale per l'assistenza»: equipaggiamento e viveri destinati ad essere distribuiti alla popolazione colpita; «Squadre di soccorso»: unità civili o militari specializzate per le operazioni di soccorso e dotate di adeguati equipaggiamenti e materiale per l'assistenza.

Art. 3

Competenze

1. Senza pregiudizio della via diplomatica, le autorità competenti per formulare e ricevere le domande d'assistenza sono: 1

Dal testo originale tedesco.

2000-1508

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Assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti gravi

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per la Confederazione Svizzera: Il Dipartimento federale degli affari esteri o il Governo del Cantone di San Gallo o il Governo del Cantone dei Grigioni;

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per la Repubblica d'Austria: Il Ministro federale dell'Interno o il Governo del Vorarlberg o il Governo del Tirolo.

2. Le autorità citate nel capoverso 1 possono designare autorità subordinate che hanno la facoltà di formulare e ricevere le domande d'assistenza.

3. Le autorità dei due Stati contraenti citate nei capoversi 1 e 2 hanno facoltà di comunicare direttamente tra loro per l'applicazione del presente Accordo.

4. I due Stati contraenti si scambiano gli indirizzi e i mezzi di telecomunicazione delle autorità citate nei capoversi 1 e 2.

5. Gli Stati contraenti si comunicano immediatamente, per via diplomatica, le modifiche concernenti le competenze di tali autorità nei settori contemplati dal presente Accordo.

Art. 4

Intesa preliminare

La natura e l'estensione dell'assistenza sono fissate caso per caso di comune accordo dalle autorità menzionate nell'articolo 3 senza che queste ultime debbano precisare le modalità d'esecuzione.

Art. 5

Modalità d'intervento

1. L'aiuto è fornito da squadre di soccorso che hanno ricevuto una formazione appropriata in particolare nell'ambito della lotta contro gli incendi, della lotta contro i pericoli nucleari e chimici, dell'assistenza medica, del salvataggio, della ricerca o della riparazione provvisoria e sono dotate del materiale e degli apparecchi necessari per svolgere tali compiti; se necessario, l'assistenza può essere fornita in qualsiasi altro modo.

2. Le squadre di soccorso possono essere inviate per via terrestre, aerea o di navigazione.

Art. 6

Passaggio del confine e soggiorno

1. I membri di una squadra di soccorso sono esentati dall'obbligo di presentare un permesso di dimora o un visto. Solo il responsabile della squadra di soccorso può essere tenuto a presentare un certificato attestante la sua funzione.

2. Nei casi di urgenza particolare, il passaggio del confine può essere effettuato al di fuori dei punti di passaggio autorizzati senza rispetto delle prescrizioni determinanti.

In tal caso, le autorità responsabili della sorveglianza della frontiera o il posto di confine più vicino ne devono essere informati il più rapidamente possibile.

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3. Le squadre di soccorso sono autorizzate a portare l'uniforme sul territorio dello Stato richiedente per quanto faccia parte del loro equipaggiamento usuale.

4. Le agevolazioni per il passaggio del confine previste dai paragrafi 1 e 2 sono applicabili anche alle persone che devono essere evacuate in caso di catastrofe o di incidente grave.

Art. 7

Passaggio del confine per il materiale

1. Gli Stati contraenti facilitano l'importazione e l'esportazione degli equipaggiamenti e dei mezzi di soccorso. Al momento del passaggio del confine, il responsabile di una squadra di soccorso deve presentare agli organi di controllo alla frontiera o agli organi doganali dello Stato richiedente solo una lista degli equipaggiamenti e dei mezzi di soccorso; se, in caso di urgenza particolare, il passaggio del confine è effettuato al di fuori dei punti di passaggio autorizzati, tale elenco deve pervenire il più presto possibile al competente posto di dogana.

2. Le squadre di soccorso non possono portare altre merci oltre agli equipaggiamenti e ai mezzi di soccorso necessari per le operazioni di soccorso. I veicoli militari e di polizia terrestri, marittimi e aerei possono passare la frontiera con il loro equipaggiamento usuale, ma senza munizioni, e operare nel settore d'intervento.

3. I divieti e le limitazioni applicabili al traffico transfrontaliero delle merci non sono applicabili agli equipaggiamenti e ai mezzi di soccorso necessari per le operazioni di soccorso. . Nella misura in cui non siano utilizzati, tali equipaggiamenti devono essere riesportati. Se gli equipaggiamenti sono lasciati sul posto come mezzo di soccorso, la loro natura e la loro quantità come pure il luogo in cui si trovano devono essere indicati all'autorità responsabile dello Stato richiedente che informerà il servizio doganale competente. In tal caso è applicabile il diritto dello Stato richiedente.

4. Il paragrafo 3 si applica anche all'importazione nello Stato richiedente di stupefacenti e sostanze psicotrope e alla riesportazione nello Stato di invio dei quantitativi non utilizzati. Gli stupefacenti e le sostanze psicotrope possono essere introdotti solo nel quadro dei bisogni medici urgenti e utilizzati solo da personale medico qualificato conformemente alle disposizioni legali dello Stato contraente da cui proviene la squadra di soccorso. Gli stupefacenti e le sostanze psicotrope utilizzate sono computate nelle statistiche sul consumo dello Stato di invio.

5. In caso di reciprocità, gli Stati contraenti ammetteranno, senza procedura formale e senza prestazione di sicurezza, per un'utilizzazione temporanea esente da imposte, gli equipaggiamenti e i mezzi di soccorso necessari alle operazioni di soccorso e li esenteranno da tutti i diritti o dazi doganali nella misura in cui siano co nsumati.

Art. 8

Interventi con aeromobili

1. Gli aeromobili possono essere utilizzati non solo per il trasporto rapido delle squadre di soccorso secondo l'articolo 5 paragrafo 2, ma anche per altri tipi di operazioni di soccorso.

2. Ciascun Stato contraente autorizza gli aeromobili in partenza dal territorio dell'altro Stato contraente secondo il paragrafo 1 a sorvolare il suo territorio, ad at5093

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terrare e a decollare anche al di fuori degli aerodromi doganali e campi d'aviazione autorizzati.

3. L'utilizzazione di aeromobili in un'operazione di soccorso deve essere immediatamente comunicata all'autorità richiedente con l'indicazione più precisa possibile del tipo e dell'immatricolazione, nonché dell'equipaggio di bordo, del carico, dell'ora del decollo, dell'itinerario e del luogo di atterraggio.

4. Sono applicabili per analogia: a)

l'articolo 6 agli equipaggi e alle squadre di soccorso a bordo;

b)

l'articolo 7 agli aeromobili e agli equipaggiamenti e ai mezzi di soccorso a bordo.

5. Salvo disposizioni contraria del paragrafo 2, le prescrizioni sulla navigazione aerea di ogni Stato contraente sono applicabili, in particolare l'obbligo di comunicare alle autorità di controllo competenti le informazioni relative ai voli. Il piano di volo deve sempre contenere un riferimento al presente Accordo.

Art. 9

Coordinamento e direzione generale

1. Il coordinamento e la direzione generale delle operazioni di salvataggio e di soccorso competono in ogni caso alle autorità dello Stato richiedente.

2. Gli incarichi per le squadre di soccorso dello Stato di invio sono indirizzati unicamente ai loro responsabili che danno le istruzioni d'esecuzione ai loro subo rdinati.

3. Le autorità dello Stato richiedente accordano protezione e assistenza alle squadre di soccorso dello Stato di invio.

Art. 10

Spese di intervento

1. Lo Stato di invio non può far valere nessuna pretesa di risarcimento delle spese delle operazioni di soccorso nei confronti dello Stato richiedente. Tale disposizione si applica pure per le spese risultanti dall'impiego, dal deterioramento o dalla perdita del materiale. Le spese delle operazioni di soccorso fornite da persone fisiche o morali presso le quali lo Stato di invio ha fatto solo da tramite su domanda dello Stato richiedente sono assunte da quest'ultimo.

2. In caso di ricupero totale o parziale delle spese delle operazioni di soccorso effettuate, il paragrafo 1 non è applicabile. Lo Stato di invio è indennizzato in priorità.

3. Per la durata dell'intervento, le squadre di soccorso dello Stato di invio sono mantenute ed alloggiate, a spese dello Stato richiedente, e approvvigionate con rifornimenti nella misura del loro fabbisogno se hanno esaurito le loro riserve. Se necessario, ricevono un'assistenza logistica, inclusa l'assistenza medica.

Art. 11

Risarcimento e indennizzo

1. Ogni Stato contraente rinuncia a ogni pretesa di risarcimento nei confronti dell'altro Stato contraente o di un membro delle sue squadre di soccorso per quanto concerne:

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a)

i danni materiali o patrimoniali causati da un membro di una squadra di soccorso nell'adempimento della sua missione;

b)

i danni alle persone sotto forma di lesione fisica, danno alla salute o decesso di un membro di una squadra di soccorso connessi con l'adempimento della sua missione.

Tali disposizioni non si applicano se il danno è stato causato intenzionalmente o per negligenza grave.

2. Se sul territorio dello Stato richiedente è causato un danno a terzi da un membro di una squadra di soccorso dello Stato di invio, nell'esercizio della sua missione, lo Stato richiedente assume il risarcimento del danno secondo le prescrizioni che sarebbero applicate se il danno fosse stato causato da un membro delle sue squadre di soccorso.

3. Lo Stato richiedente non ha diritto di regresso nei confronti dello Stato di invio o di un membro delle sue squadre di soccorso. Tuttavia, nel caso in cui un membro di una squadra di soccorso abbia causato un danno a terzi intenzionalmente o per negligenza grave, lo Stato richiedente può far valere un diritto di regresso nei confronti dello Stato di invio.

4. Conformemente al loro diritto nazionale, le autorità degli Stati contraenti cooperano strettamente per facilitare la liquidazione delle pretese di risarcimento e d'indennizzo. In particolare si scambiano tutte le informazioni in loro possesso relative ai fatti che hanno causato i danni ai sensi del presente articolo.

Art. 12

Giurisdizione penale

1. I reati commessi da un membro di una squadra di soccorso dello Stato di invio sul territorio dello Stato richiedente sottostanno alla giurisdizione di quest'ultimo.

2. Se un membro di una squadra di soccorso dello Stato di invio commette reati sul territorio dello Stato richiedente nel corso dell'intervento, lo Stato richiedente esaminerà con benevolenza eventuali domande dello Stato di invio relative alla trasmissione del procedimento penale; se da seguito a tale domanda, lo Stato richiedente autorizza il ritorno della persona interessata nello Stato di invio; le disposizioni sull'estradizione tra i due Stati contraente rimangono salve.

Art. 13

Assistenza e riammissione

1. Le persone che nel caso di una catastrofe o di un incidente grave, in qualità di membro di una squadra di soccorso o di evacuato, sono passate da uno Stato contraente all'altro, vi sono assistite sino alla prima possibilità di ritorno secondo le prescrizioni interne in materia di assistenza sociale. Lo Stato di partenza assume le spese di assistenza e di rimpatrio di tali persone per quanto queste non siano cittadini dell'altro Stato contraente.

2. Ogni Stato contraente riammette le persone che in qualità di membro di una squadra di soccorso o di evacuato, sono passate dal suo territorio a quello dell'altro Stato contraente. Le persone che non sono cittadini dello Stato contraente che li riammette, restano soggette allo stesso statuto vigente prima del passaggio della frontiera.

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Art. 14

Mezzi di telecomunicazione

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti prendono in comune le misure necessarie per permettere l'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione e in particolare i collegamenti radio, fra le autorità menzionate nell'articolo 3, fra tali autorità e le squadre di soccorso da esse inviate, fra le diverse squadre di soccorso e fra le squadre di soccorso inviate e la direzione delle operazioni.

2. Tali autorità sono: ­

per la Confederazione Svizzera: l'Ufficio federale delle comunicazioni del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;

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per la Repubblica d'Austria: il Ministro dell'interno.

Art. 15

Altre forme di cooperazione

1. Le autorità menzionate nell'articolo 3 cooperano nei limiti dei rispettivi ordinamenti nazionali in particolare nei seguenti settori: a)

esecuzione delle operazioni di soccorso;

b)

misure di prevenzione e di lotta contro le catastrofi o gli incidenti gravi, scambiando tutte le informazioni utili di carattere scientifico e tecnico, organizzando riunioni, programmi di ricerca, corsi tecnici e esercitazioni in vista di operazioni di soccorso sul territorio di entrambi gli Stati contraenti;

c)

scambio di informazioni sui rischi e i danni che potrebbero coinvolgere il territorio dell'altro Stato contraente; l'informazione reciproca comprende pure lo scambio preventivo di dati di misurazioni.

2. Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili per analogia alle esercitazioni in comune durante le quali le squadre di soccorso di uno degli Stati contraenti sono impegnate sul territorio dell'altro Stato.

3. Se, per un intervento in un Paese terzo, le squadre di soccorso, gli equipaggiamenti e i mezzi di soccorso di uno Stato contraente devono passare attraverso il territorio dell'altro Stato contraente, le autorità competenti coopereranno strettamente per permettere un passaggio rapido nei limiti del diritto nazionale dello Stato di transito.

4. Le precedenti disposizioni del presente Accordo non sono applicabili in caso di passaggio secondo il paragrafo 3.

Art. 16

Composizione delle controversie

Le controversie sull'applicazione del presente Accordo che non possono essere appianate direttamente dalle autorità di cui all'articolo 3 sono risolte per via diplomatica. Se una controversia non può essere risolta mediante tale via entro sei mesi, su domanda di uno Stato contraente essa può essere sottoposta a una commissione arbitrale la cui decisione ha forza obbligatoria. Gli Stati contraenti determinano di comune accordo la composizione e la procedura di tale commissione.

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Art. 17

Denuncia

Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento per via diplomatica e si estingue sei mesi dopo la denuncia.

Art. 18

Altre disposizioni contrattuali

Le disposizioni contrattuali vigenti tra gli Stati contraenti rimangono salve.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.

2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese che segue lo scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a Vienna il 22 marzo 2000, in due originali in lingua tedesca.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica d'Austria:

Franz von Däniken

Albert Rohan

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