Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2001 del 23 ottobre 2000

Giusta l'articolo 1 capoverso 2 e l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti successivi.

Primo adeguamento Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2001, tutte le rendite il cui versamento č iniziato nel corso del 1997. Il tasso d'adeguamento č dell'3,6 per cento.

Adeguamenti successivi Gli adeguamenti devono effettuarsi nello stesso momento degli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Al 1° gennaio 2001, le rendite superstiti e invaliditā saranno adeguate come segue: Anno delle prima rendita

Ultimo adeguamento

Adeguamento successivo al 1° gennaio 2001

1985 - 1995 1996

1° gennaio 1999 1° gennaio 2000

3,5 per cento 2,3 per cento

23 ottobre 2000

2000-2242

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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