Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione
Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2001 del 23 ottobre 2000
Giusta l'articolo 1 capoverso 2 e l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti successivi.
Primo adeguamento Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2001, tutte le rendite il cui versamento č iniziato nel corso del 1997. Il tasso d'adeguamento č dell'3,6 per cento.
Adeguamenti successivi Gli adeguamenti devono effettuarsi nello stesso momento degli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Al 1° gennaio 2001, le rendite superstiti e invaliditā saranno adeguate come segue: Anno delle prima rendita
Ultimo adeguamento
Adeguamento successivo al 1° gennaio 2001
1985 - 1995 1996
1° gennaio 1999 1° gennaio 2000
3,5 per cento 2,3 per cento
23 ottobre 2000
2000-2242
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
4553