Termine di referendum: 25 gennaio 2001

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) del 6 ottobre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 92 e 123 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 1998 1, decreta:

Sezione 1: Campo d'applicazione e organizzazione Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni qualora sia ordinata ed effettuata: a.

nell'ambito di un procedimento penale della Confederazione o di un Cantone;

b.

in vista dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria secondo la legge del 20 marzo 19812 sull'assistenza in materia penale.

2

Si applica a tutti gli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione, statali, concessionari o soggetti all'obbligo di notificazione nonché agli offerenti Internet.

3

Alle informazioni concernenti il traffico dei pagamenti soggetto alla legge del 30 aprile 19973 sulle poste si applicano le disposizioni federali e cantonali sull'obbligo di testimoniare e sull'obbligo di informare l'autorità.

4

Gli esercenti di reti di telecomunicazioni interne e di centralini privati debbono tollerare la sorveglianza.

Art. 2

Organizzazione

1

La Confederazione gestisce un servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (servizio).

2

Il servizio svolge i propri compiti autonomamente. Non è vincolato da istruzioni ed è subordinato al dipartimento competente soltanto sul piano amministrativo.

1 2 3

FF 1998 3319 RS 351.1 RS 783.0

2000-2162

4465

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

3 Nell'ambito dei suoi compiti, il servizio collabora con le autorità di concessione e di vigilanza competenti per il settore della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Sezione 2: Procedura di sorveglianza Art. 3

Condizioni

1

Perché possa essere ordinata la sorveglianza, devono essere adempiute le condizioni seguenti: a.

determinati fatti giustificano il forte sospetto che la persona da sorvegliare abbia commesso uno dei reati di cui ai capoversi 2 o 3 o ne sia stata partecipe;

b.

la gravità del reato giustifica la sorveglianza;

c.

altre operazioni d'inchiesta non hanno dato esito positivo oppure le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili senza la sorveglianza.

2 La sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti:

4 5 6 7

a.

articoli 111-113, 115, 119 numero 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis numero 1 secondo comma, 146-148, 156, 160, 161, 180, 181, 183, 185, 187 numero 1, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 196, 197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 244, 251 numero 1, 260bis, 260ter, 265, 266, 277 numero 1, 285, 288, 301, 310, 312, 314 e 315 del Codice penale4;

b.

articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numeri 1 primo e terzo comma e 2, 64 numeri 1 primo comma e 2, 74, 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 103 numero 1, 104 capoverso 2, 105, 106 capoversi 1 e 2, 108-113, 115117, 119, 121, 130 numeri 1 e 2, 132, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 139, 140, 141 capoverso 1, 142, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 151a, 151c, 153-156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1 primo e terzo comma, 162 capoversi 1 e 3, 164, 171b, 172 numero 1 e 177 del Codice penale militare5;

c.

articoli 34 e 35 della legge federale del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico;

d.

articoli 29 capoverso 1, 30 capoverso 1, 31 capoversi 1 e 2 e 32 della legge del 23 dicembre 1959 7 sull'energia nucleare;

RS 311.0 RS 321.0 RS 514.51 RS 732.0

4466

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

e.

articolo 60 capoverso 1 lettere g-i, m e o della legge del 7 ottobre 19838 sulla protezione dell'ambiente;

f.

articolo 179septies del Codice penale, qualora mediante l'identificazione del collegamento non sia possibile individuare le persone che chiamano.

3

Se vi è forte sospetto di reato qualificato, la sorveglianza può inoltre essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti: a.

articoli 139 numeri 2 e 3, 272-274 e 305 bis numero 2 del Codice penale;

b.

articolo 131 numeri 2-4 del Codice penale militare;

c.

articolo 33 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico;

d.

articolo 14 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 19969 sul controllo dei beni a duplice impiego;

e.

articoli 34 capoverso 1 secondo comma e 34a capoverso 2 della legge del 23 dicembre 1959 sull'energia nucleare;

f.

articolo 19 capoversi 1 secondo comma e 2 e articolo 20 capoverso 1 secondo comma della legge del 3 ottobre 1951 10 sugli stupefacenti.

4 L'autorità d'approvazione può autorizzare collegamenti diretti se non v'è da attendersi che siano lesi interessi privati preponderanti di terzi e se la sicurezza dei dati è garantita. È vietato raccordarsi direttamente a collegamenti di persone vincolate dal segreto professionale (art. 4 cpv. 3).

Art. 4

Forme speciali di sorveglianza

1

La sorveglianza di un terzo può essere ordinata se sulla base di determinati fatti si debba presumere che la persona indiziata utilizzi o faccia utilizzare l'indirizzo postale o il collegamento di telecomunicazione del terzo per ricevere o trasmettere invii o comunicazioni.

2

La sorveglianza di un posto pubblico di telecomunicazione o di un collegamento che non è attribuibile ad alcuna persona conosciuta può essere ordinata se determinati fatti possono far presumere che la persona indiziata utilizzi o faccia utilizzare tale collegamento per ricevere o trasmettere comunicazioni.

3

La sorveglianza di una persona che, secondo il diritto procedurale penale applicabile, può rifiutarsi di testimoniare poiché vincolata dal segreto professionale è di principio vietata. La sorveglianza può essere ordinata a titolo eccezionale se: a.

il forte sospetto sussiste nei confronti di tale persona;

b.

sulla base di determinati fatti si debba presumere che la persona indiziata ne utilizzi l'indirizzo postale o il collegamento di telecomunicazione.

4

Qualora risulti dalle indagini che una persona indiziata cambia in rapida successione il collegamento di telecomunicazione, l'autorità d'approvazione può autorizzare, a titolo eccezionale, la sorveglianza di tutti i collegamenti identificati utilizzati 8 9 10

RS 814.01 RS 946.202 RS 812.121

4467

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

dalla persona indiziata, senza nuova approvazione per ogni singolo caso. Ogni cambiamento dev'essere comunicato al servizio mediante un ordine di sorveglianza.

Ogni mese e a sorveglianza conclusa, l'autorità che l'ha ordinata presenta un rapporto, per approvazione, all'autorità d'approvazione (art. 7 cpv. 1).

5

In caso di sorveglianza secondo i capoversi 1-4, l'autorità che l'ha ordinata adotta provvedimenti affinché le persone che si occupano delle indagini non possano venire a conoscenza di registrazioni estranee all'oggetto delle indagini.

6 In caso di sorveglianza secondo il capoverso 3, la selezione deve essere diretta da un'autorità giudiziaria che non si occupa delle indagini. In tale ambito va garantito che le autorità incaricate delle indagini non vengano a conoscenza di segreti professionali, salvo nei casi di cui all'articolo 8 capoverso 4.

Art. 5

Informazioni sulla corrispondenza postale e sul traffico delle telecomunicazioni

1

Mediante l'ordine di sorveglianza di cui all'articolo 3 possono essere richieste informazioni anche riguardo a: a.

quando e con quali persone o collegamenti la persona sorvegliata è in contatto postale o di telecomunicazione (identificazione degli utenti);

b.

dati relativi al traffico e alla fatturazione.

2

Le informazioni di cui al capoverso 1 possono essere ordinate anche con un effetto retroattivo di sei mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza secondo l'articolo 7 capoverso 3.

Art. 6

Autorità competenti

La sorveglianza può essere ordinata: a.

quando si tratta di reprimere un reato: 1. dal procuratore generale della Confederazione, 2. dai giudici istruttori federali, 3. dai giudici istruttori militari nonché 4. dalle autorità competenti giusta il diritto cantonale;

b.

nei casi d'estradizione: dal direttore dell'Ufficio federale di polizia;

c.

in altri casi di assistenza giudiziaria: dall'autorità federale o cantonale che esegue la domanda;

Art. 7 1

Procedura d'approvazione

L'ordine di sorveglianza va sottoposto per approvazione alle autorità seguenti: a.

da parte delle autorità civili della Confederazione: al presidente della Camera d'accusa del Tribunale federale;

b.

da parte dei giudici istruttori militari: al presidente del Tribunale militare di cassazione;

4468

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

c.

da parte delle autorità cantonali: all'autorità giudiziaria designata dal Cantone.

2 L'autorità che ha ordinato la sorveglianza presenta all'autorità d'approvazione, entro 24 ore:

a.

l'ordine di sorveglianza;

b.

la motivazione e gli atti del procedimento penale rilevanti per l'approvazione.

3 L'autorità d'approvazione esamina se l'intervento sia giustificato. Decide entro cinque giorni dal momento in cui la sorveglianza è stata ordinata, con breve motivazione. Può approvare la sorveglianza a titolo provvisorio, richiedere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti nonché adottare misure supplementari a protezione della personalità. L'approvazione è accordata per tre mesi al massimo e può essere vincolata a oneri. L'autorità d'approvazione comunica senza indugio la sua decisione al servizio.

4

Se l'approvazione viene negata o non è stata richiesta, l'autorità che ha ordinato la sorveglianza deve immediatamente togliere dagli atti del procedimento penale tutti i documenti e i supporti di dati e distruggerli. Gli invii postali devono essere immediatamente rimessi ai destinatari. Le informazioni ottenute mediante la sorveglianza non possono essere utilizzate né ai fini delle indagini né a scopi pr obatori.

5

Se è necessario prorogare la sorveglianza, l'autorità che l'ha ordinata presenta, prima della scadenza della prima sorveglianza, una domanda di proroga di al massimo tre mesi per volta. Essa indica i risultati ottenuti fino a quel momento nell'ambito delle indagini e motiva la proroga. La domanda di proroga è comunicata anche al servizio.

Art. 8

Utilizzazione delle informazioni

1

Le registrazioni non necessarie per il procedimento penale vanno conservate separatamente dagli atti procedurali e distrutte subito dopo la conclusione del procedimento stesso o della procedura di assistenza giudiziaria o di estradizione.

2 Nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale possono essere posti sotto sequestro invii postali fintanto che sia necessario per le indagini. Non appena lo scopo del procedimento penale lo consente, devono essere rimessi al destinatario.

3

Se la sorveglianza fa emergere segreti professionali cui è applicabile il diritto di non testimoniare, le registrazioni riguardanti tali fatti devono essere immediatamente tolte dagli atti del procedimento penale e distrutte.

4 L'autorità d'approvazione può autorizzare l'utilizzazione di informazioni concernenti segreti professionali se la persona interessata è fortemente sospettata di aver commesso un reato di cui all'articolo 3 capoversi 2 o 3 approfittando del segreto professionale.

4469

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 9

Scoperte casuali

1

Qualora durante la sorveglianza siano scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni raccolte possono essere utilizzate contro la persona indiziata se tali reati: a.

si aggiungono a quelli presunti; oppure

b.

adempiono le condizioni cui la presente legge subordina la sorveglianza.

2

Qualora le informazioni concernano reati di una persona non indiziata di reato nell'ordine di sorveglianza, prima di avviare ulteriori indagini deve essere richiesto il consenso dell'autorità d'approvazione. Tale consenso può essere dato se sono adempiute le condizioni cui la presente legge subordina la sorveglianza.

3 Qualora le condizioni cui i capoversi 1 e 2 subordinano l'utilizzazione di scoperte casuali non siano adempiute, le informazioni non possono essere utilizzate e i relativi documenti e supporti di dati devono essere immediatamente distrutti.

4

Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza.

Art. 10

Fine della sorveglianza, rimedi giuridici

1

L'autorità che ha ordinato la sorveglianza ne ordina immediatamente la fine se la sorveglianza non è più necessaria ai fini delle indagini oppure se vengono negate l'approvazione o la proroga.

2

Al più tardi prima della conclusione dell'inchiesta penale o della sospensione della procedura, l'autorità che ha ordinato la sorveglianza comunica motivo, genere e durata della sorveglianza: a.

alle persone indiziate;

b.

alle persone il cui indirizzo postale o collegamento di telecomunicazione è stato sorvegliato, eccettuati i telefoni pubblici.

3

Con il consenso dell'autorità d'approvazione, è possibile differire la comunicazione o prescindervi se le informazioni non sono utilizzate a scopi probatori e se: a.

lo richiedono motivi preponderanti di interesse pubblico, in particolare la sicurezza interna o esterna oppure la lotta contro la criminalità organizzata;

b.

la comunicazione esporrebbe terzi a seri rischi; oppure

c.

il destinatario non è raggiungibile.

4

Se al momento della comunicazione il procedimento è diretto da un'autorità diversa da quella che ha ordinato la sorveglianza, la comunicazione è effettuata dall'autorità che dirige il procedimento.

5 La persona contro la quale è stata rivolta la sorveglianza può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione per carenti legalità e proporzionalità della sorveglianza:

a.

4470

contro ordini di sorveglianza delle autorità civili della Confederazione: alla Camera d'accusa del Tribunale federale;

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

b.

contro ordini di sorveglianza dei giudici istruttori militari: al Tribunale militare di cassazione;

c.

contro ordini di sorveglianza di autorità cantonali: all'autorità competente secondo il diritto cantonale.

6 È legittimato a ricorrere anche chi ha utilizzato lo stesso collegamento di telecomunicazione o il medesimo indirizzo postale della persona contro la quale è stata rivolta la sorveglianza. Il ricorrente ha il diritto di consultare le informazioni che lo concernono utilizzate nel procedimento penale e di domandare l'eliminazione delle informazioni non necessarie.

Sezione 3: Sorveglianza della corrispondenza postale Art. 11

Compiti del servizio

1

Nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale, il servizio svolge i compiti seguenti: a.

esamina se la sorveglianza concerna uno dei reati di cui all'articolo 3 capoversi 2 o 3 e se sia stata ordinata da un'autorità competente; se l'ordine di sorveglianza è chiaramente errato o infondato, interpella l'autorità d'approvazione prima che l'offerente di un servizio postale trasmetta invii o informazioni all'autorità che ha ordinato la sorveglianza;

b.

istruisce l'offerente di un servizio postale in merito allo svolgimento della sorveglianza;

c.

comunica senza indugio all'autorità d'approvazione la fine della sorveglianza;

d.

controlla per quale durata è stata autorizzata la sorveglianza e vi pone fine alla scadenza del termine, sempreché non ne sia stata chiesta la proroga;

e.

conserva l'ordine di sorveglianza per un anno a partire dalla fine della sorveglianza;

f.

tiene una statistica delle sorveglianze;

g.

segue gli sviluppi tecnici nel settore postale.

2

Su richiesta delle autorità che hanno ordinato la sorveglianza, il servizio può anche prestare consulenza per le questioni tecniche legate alla sorveglianza della corrispondenza postale. Esso gestisce un elenco degli offerenti di servizi postali.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 12

Obblighi degli offerenti

1

Gli offerenti di servizi postali sono tenuti, entro i limiti previsti dall'ordine di sorveglianza, a rimettere all'autorità che ha ordinato la sorveglianza gli invii postali e gli altri dati relativi al traffico e alla fatturazione. Su richiesta, forniscono all'autorità che ha ordinato la sorveglianza ulteriori informazioni in merito alla corrispondenza postale di una persona.

4471

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

2

Sono tenuti a conservare per sei mesi almeno i dati che consentono l'identificazione degli utenti nonché i dati relativi al traffico e alla fatturazione.

3 Il fatto stesso della sorveglianza e tutte le informazioni che la concernono soggiacciono, nei confronti di terzi, al segreto postale e delle telecomunicazioni (art. 321ter CP11).

Sezione 4: Sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni Art. 13

Compiti del servizio

1

Nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, il servizio svolge i compiti seguenti:

2

a.

esamina se la sorveglianza concerna uno dei reati di cui all'articolo 3 capoversi 2 o 3 e sia stata ordinata da un'autorità competente; se l'ordine di sorveglianza è chiaramente errato o infondato, interpella l'autorità d'approvazione prima di trasmettere informazioni all'autorità che ha ordinato la sorveglianza;

b.

istruisce gli offerenti di servizi di telecomunicazione sui provvedimenti necessari per la sorveglianza;

c.

riceve dagli offerenti il traffico di telecomunicazione deviato della persona sorvegliata, lo registra e consegna i documenti e i supporti di dati all'autorità che ha ordinato la sorveglianza;

d.

provvede all'installazione di collegamenti diretti; questi ultimi non sono registrati dal servizio;

e.

riceve dagli offerenti i dati d'identificazione degli utenti e quelli relativi al traffico e alla fatturazione e li trasmette all'autorità che ha ordinato la sorveglianza;

f.

attua le misure di protezione supplementari che le autorità d'approvazione gli affidano in caso di sorveglianza secondo gli articoli 4 capoverso 5 e 7 capoverso 3;

g.

controlla per quale durata è stata autorizzata la sorveglianza e vi pone fine alla scadenza del termine, sempreché non ne sia stata chiesta la proroga;

h.

comunica senza indugio all'autorità d'approvazione la fine della sorveglianza;

i.

conserva l'ordine di sorveglianza per un anno a partire dalla fine della sorveglianza;

j.

tiene una statistica delle sorveglianze;

k.

segue gli sviluppi tecnici nel settore delle telecomunicazioni.

Su richiesta, il servizio può svolgere anche i compiti seguenti: a.

11

registrazione di collegamenti diretti; RS 311.0

4472

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

3

b.

trascrizione del traffico delle telecomunicazioni registrato;

c.

traduzione di testi in lingua straniera;

d.

valutazione (selezione) del traffico delle telecomunicazioni registrato;

e.

consulenza ad autorità e offerenti di prestazioni di telecomunicazione per le questioni tecniche legate alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 14

Informazioni concernenti i collegamenti di telecomunicazione

1

Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazioni forniscono al servizio i seguenti dati concernenti determinati collegamenti di telecomunicazione: a.

nome, indirizzo e, se disponibile, professione dell'utente;

b.

elementi d'indirizzo di cui all'articolo 3 lettera f della legge del 30 aprile 199712 sulle telecomunicazioni;

c.

genere di collegamento.

2

Su richiesta, il servizio fornisce esclusivamente alle seguenti autorità informazioni in merito ai dati di cui al capoverso 1: a.

autorità federali e cantonali che hanno il diritto di ordinare o approvare una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, allo scopo di determinare i collegamenti e le persone da sorvegliare;

b.

Ufficio federale di polizia e comandi di polizia cantonali e delle città, allo scopo di adempiere compiti di polizia;

c.

autorità federali e cantonali, allo scopo di trattare cause penali amministrative.

3

Il Consiglio federale disciplina la forma delle richieste e la loro conservazione.

Può consentire alle autorità di cui al capoverso 2 di accedere a elenchi non pubblici.

4 Se un reato è commesso mediante Internet, l'offerente Internet è tenuto a fornire all'autorità competente tutte le indicazioni che consentono di identificarne l'autore.

Art. 15

Obblighi degli offerenti

1

Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazioni sono tenuti a trasmettere al servizio, su richiesta, il traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata, come pure i dati d'identificazione degli utenti e quelli relativi al traffico e alla fatturazione. Sono parimenti tenuti a fornire le informazioni necessarie all'attuazione della sorveglianza.

2 Se più offerenti partecipano alla fornitura della prestazione di telecomunicazione da sorvegliare, il servizio incarica della sorveglianza l'offerente cui compete la gestione del numero o quello che può attuare la sorveglianza con il minor onere tecni-

12

RS 784.10

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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

co possibile. Tutti gli offerenti interessati sono tenuti a fornire all'offerente incaricato della sorveglianza i dati di cui dispongono. L'indennità di cui all'articolo 16 capoverso 1 è corrisposta all'offerente incaricato della sorveglianza. La ripartizione dell'indennità tra gli interessati spetta agli offerenti.

3

Sono tenuti a conservare, per sei mesi, i dati necessari all'identificazione degli utenti come anche i dati relativi al traffico e alla fatturazione.

4

Forniscono il più presto possibile i dati d'identificazione degli utenti e quelli relativi al traffico e alla fatturazione richiesti e, laddove possibile in tempo reale, il traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata. Sono tenuti a eliminare le codificazioni da loro introdotte.

5

Garantiscono la comunicazione dei dati di cui all'articolo 14 capoverso 1. Questi dati possono essere resi accessibili al servizio anche mediante procedura di richiamo.

6

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Se necessario, può prevedere che la comunicazione sia gratuita e abbia luogo 24 ore su 24.

7 Il fatto stesso della sorveglianza e tutte le informazioni che la concernono soggiacciono, nei confronti di terzi, al segreto postale e delle telecomunicazioni (art. 321ter CP13).

8

I proprietari di reti interne alle aziende e i centralini privati debbono garantire l'accesso alle persone incaricate dal servizio e rilasciare loro le necessarie informazioni.

Sezione 5: Tasse e indennità Art. 16 1 Le installazioni necessarie per attuare la sorveglianza sono a carico degli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione. A questi ultimi l'autorità che ha ordinato la sorveglianza corrisponde, caso per caso, un'indennità appropriata per le spese.

2

Il Consiglio federale disciplina le indennità e determina le tasse per le prestazioni del servizio.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 17

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

13

RS 311.0

4474

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 18

Disposizione transitoria

Una sorveglianza approvata dal giudice prima dell'entrata in vigore della presente legge può essere portata a termine giusta il diritto procedurale ad essa applicato. Una proroga può essere ordinata soltanto se sono adempiute le condizioni della presente legge.

Art. 19

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 17 ottobre 2000 14 Termine di referendum: 25 gennaio 2001 0704

14

FF 2000 4465

4475

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Allegato

Modifica del diritto vigente Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue: 1. Codice penale 15 Ingresso visto l'articolo 64 bis della Costituzione federale16, ...

Art. 179octies Sorveglianza ufficiale, impunibilità

1

Chiunque, nell'esercizio di un esplicito potere legale, ordina o esegue la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di una persona oppure impiega apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis segg.), non è punibile purché sia richiesta senza indugio l'approvazione del giudice competente.

2

Le condizioni della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché la relativa procedura sono disciplinate dalla legge federale del 6 ottobre 200017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Art. 400bis Abrogato 2. Legge federale del 15 giugno 1934 18 sulla procedura penale Ingresso visti gli articoli 106, 112 e 114 della Costituzione federale 19, ...

15 16 17 18 19

RS 311.0 Questa disposizione corrisponde all'articolo 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

RS ...; RU ... (FF 2000 4465) RS 312.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 188 e 190 (dopo l'entrata in vigore del decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU ..., FF 1999 7454], art. 123, 188 e 189) della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

4476

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 66 1

Alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni si applica la legge federale del 6 ottobre 200020 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

2 Il giudice istruttore e, prima dell'avvio dell'istruzione preliminare, il procuratore generale possono ordinare l'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza (art.

179bis segg. CP21). Per le condizioni e la procedura si applica per analogia la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Art. 66bis-66quinquies Abrogati Art. 72 Abrogato 3. Procedura penale militare22 Ingresso visto l'articolo 20 della Costituzione federale 23, ...

Art. 70

Condizioni

Alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni si applica la legge federale del 6 ottobre 200024 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Tale legge si applica per analogia all'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179 bis segg. CP25).

Art. 71-73 Abrogati

20 21 22 23 24 25

RS ...; RU ... (FF 2000 4465) RS 311.0 RS 322.1 Questa disposizione corrisponde all'articolo 60 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

RS ...; RU ... (FF 2000 4465) RS 311.0

4477

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

4. Legge del 20 marzo 198126 sull'assistenza in materia penale Ingresso visti gli articoli 103 e 114 bis della Costituzione federale27, ...

Art. 18a

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

1

L'Ufficio federale può ordinare, su espressa domanda di uno Stato estero, una sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di stabilire il luogo di soggiorno di una persona perseguita.

2

Al fine di prestare altre forme di assistenza giudiziaria, l'autorità federale o cantonale incaricata della domanda può ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

3

Le condizioni della sorveglianza e la relativa procedura sono disciplinate dalla legge federale del 6 ottobre 200028 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

5. Legge del 30 aprile 1997 29 sulle telecomunicazioni

Ingresso visto l'articolo 36 della Costituzione federale 30, ...

Art. 44

Sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni si applica la legge federale del 6 ottobre 200031 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

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RS 351.1 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 54 capoverso 1, 164 capoverso 1 lettera g e 190 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

RS ...; RU ... (FF 2000 4465) RS 784.10 Questa disposizione corrisponde all'articolo 92 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

RS ...; RU ... (FF 2000 4465)

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