00.071 Messaggio concernente la modifica della legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna del 6 settembre 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione il messaggio e il decreto federale concernente la modifica della legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. Nel contempo vi invitiamo a togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 1999 M 99.3405

Riattazione di immobili di abitazione nelle regioni di montagna (N 31.08.99, Oehrli)

1999 M 99.3409

Riattazione di immobili di abitazione nelle regioni di montagna (N 31.08.99, Wittenwiler)

1999 M 99.3418

Riattazione di immobili di abitazione nelle regioni di montagna (S 31.08.99, Maissen)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 settembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2000-1853

4315

Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

Il 20 marzo 1970 le vostre Camere hanno adottato la legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna (LMAM, RS 844). In virtù dell'ultima revisione della legge, del 5 ottobre 1990, il periodo di concessione degli aiuti finanziari è stato prorogato sino al 31 dicembre 2000.

Dal 1° gennaio 1971, data dell'entrata in vigore della legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna, sino al 31 dicembre 1999, sono stati versati 427,7 milioni di franchi di aiuti finanziari per sussidiare 21 735 abitazioni. Per il solo periodo dal 1990 a fine 1999, si tratta di 6 580 abitazione e di 162,4 milioni di franchi. La partecipazione della Confederazione agli aiuti finanziari concessi nel corso degli anni Novanta ammonta a oltre la metà dell'importo complessivo (cfr. grafici 1, 2 e 3 in allegato).

Gli aiuti finanziari destinati al miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna sono concessi nell'ambito di un credito di impegno annuo. Dal 1997 i crediti di impegno e di pagamento sono stati ridotti ogni anno. Nel 1999 ammontavano a 5 milioni di franchi per il credito annuo di impegno e a 6,6 milioni di franchi per il credito annuo di pagamento (cfr. grafici 4 e 5 in allegato).

Il 31 dicembre 1999 gli impegni scoperti ammontavano a circa 22,7 milioni di franchi, somma alla quale occorre aggiungere gli impegni per 5 milioni di franchi presi per il 2000. Si prevede di azzerare tale importo di 27,7 milioni di franchi entro il 2002. In quest'ottica sono stati iscritti 9 milioni di franchi al preventivo 2000 e rispettivamente 9 milioni e 9,7 milioni di franchi nel piano finanziario degli anni 2001 e 2002.

Dalle conclusioni di una valutazione1 conclusa nel 1998 risulta che la LMAM costituisce un insieme di misure efficaci in favore della popolazione delle regioni di montagna. Il gruppo bersaglio è stato raggiunto. Ne sono beneficiarie economie domestiche a reddito modesto, in maggioranza di una certa dimensione, precipuamente attive nell'agricoltura. Il promovimento della riattazione di abitazioni e della costruzione di nuovi alloggi in sostituzione di quelli vecchi ha consentito di migliorare notevolmente la qualità di abitazione di queste regioni. La LMAM contribuisce pertanto a frenare l'esodo delle popolazioni
di montagna verso le valli e a garantire un'occupazione decentralizzata del territorio. L'aiuto concesso contribuisce altresì allo sviluppo di queste regioni. Le riattazioni forniscono opportunamente lavoro agli artigiani e ai commercianti locali. Sempre secondo la valutazione di cui sopra, il fabbisogno di riattazione di abitazioni per i prossimi dieci anni è stimato in 9000 unità.

1

www.bwo.admin.ch.; Pubblicazioni/Rapporti di ricerca.

4316

1.2

Motivi che postulano una modifica della legge

Il termine di concessione degli aiuti finanziari spira il 31 dicembre 2000. La Nuova perequazione finanziaria (NPF) prevede la delega di questo compito ai Cantoni.

Per questo motivo il nostro Collegio intendeva rinunciare alla proroga della LMAM, tanto più che si schiudeva la possibilità di consacrare una parte dei mezzi finanziari destinati all'esecuzione della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP) al miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. Inversamente, le mozioni depositate il 31 agosto 1999 dai consiglieri nazionali Abraham Oehrli e Milli Wittenwiler e dal consigliere agli Stati Theo Maissen ­ successivamente adottate dalle vostre Camere ­ esigono la proroga dell'aiuto federale sino all'entrata in vigore della NPF. Con il presente messaggio diamo seguito a questa richiesta e proponiamo di prorogare la competenza della Confederazione di concedere aiuti finanziari sino all'entrata in vigore definitiva della NPF (primo e secondo pacchetto di misure), al più tardi però fino al 31 dicembre 2005. Si prevede pertanto di cessare il versamento di aiuti finanziari alla data dell'entrata in vigore della NPF. Il concetto attuale della legge non viene modificato.

1.3

Risultati della procedura di consultazione

Per accelerare la procedura e per evitare il rischio di un'interruzione troppo lunga del versamento degli aiuti finanziari, il Dipartimento federale dell'economia ha organizzato lo scorso 28 giugno 2000 una conferenza per consultare i Cantoni e le organizzazioni interessate.

I Cantoni e le organizzazioni interessate rappresentati alla conferenza approvano la proroga della LMAM. I Cantoni di Zurigo e del Ticino hanno espresso il loro accordo per scritto. Si è invece espresso per scritto contro la proroga il Cantone di Svitto.

Eccettuato il Cantone di Berna, tutti i Cantoni rappresentati hanno confermato la loro disponibilità a fornire la loro quota di contributi corrispondente all'aiuto federale previsto. I Cantoni e le organizzazioni hanno nondimeno ribadito la necessità di affermare che il fabbisogno di riattazione non può di gran lunga essere coperto per il tramite dei crediti annunciati. Quasi tutti i Cantoni e tutte le organizzazioni si sono inoltre pronunciati a favore di una proroga della LMAM sino all'entrata in vigore della NPF e non oltre.

2

Parte speciale

La revisione concerne unicamente l'articolo 21 della legge, il cui nuovo tenore è il seguente: «Gli aiuti finanziari concessi in virtù della presente legge possono essere versati sino all'entrata in vigore della NPF, al più tardi però fino al 31 dicembre 2005».

Se si continuasse a concedere aiuti finanziari in proporzione pari a quella degli ultimi tre anni, sarebbe possibile riattare 200 abitazioni ogni anno. Nondimeno questa cifra copre appena il fabbisogno più urgente. Secondo la valutazione menzionata più sopra, l'attuale fabbisogno di riattazione è di 900 unità all'anno. Anche se per motivi finanziari non è possibile soddisfare tutte le richieste, non si deve ridurre l'aiuto 4317

in una misura troppo grande se si intende proseguirlo in modo efficace. Proseguire l'aiuto attuale ­ fortemente ridotto in previsione della sua cessazione ­ non ha alcun senso. Affinché l'aiuto corrisponda al meglio al fabbisogno, occorre riattare ogni anno da 300 a 400 abitazioni.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

3.1.1

Per la Confederazione

Per un volume di 300-400 unità all'anno, il nostro Collegio prevede un credito annuo di impegno di 8 milioni di franchi.

Nel corso degli ultimi anni l'Ufficio federale delle abitazioni ha ridotto a una mezza unità il personale incaricato del disbrigo dell'aiuto finanziario in virtù della LMAM.

Per la continuazione dell'aiuto in misura maggiore è quindi necessario un potenziamento del personale, che potrà essere attuato nell'ambito della pianificazione delle risorse del Dipartimento, senza nuovi oneri supplementari.

3.1.2

Per i Cantoni

Il versamento dell'aiuto federale è abbinato al contributo finanziario dei Cantoni.

Quanto più i Cantoni ricorrono all'aiuto federale, tanto più devono contribuire essi stessi al finanziamento di queste misure in funzione della loro capacità finanziaria.

3.2

Ripercussioni economiche

La LMAM fa parte degli strumenti di promovimento della politica regionale. È un aiuto che consente di migliorare le condizioni di vita dei beneficiari a reddito modesto in una misura che può talvolta essere determinante per la loro prosperità. L'aiuto finanziario genera altresì investimenti non trascurabili su piccola scala, investimenti di cui profittano anzitutto gli artigiani e i commercianti locali. Nondimeno, a causa del volume ridotto del promovimento e della sua durata limitata, non se ne devono attendere ripercussioni economiche notevoli. In virtù della NPF spetterà peraltro ai Cantoni assumere in futuro questo compito senza l'aiuto della Confederazione.

Sempre secondo la valutazione menzionata più sopra, l'esecuzione di queste misure è semplice ed efficace. Essa consente un adeguamento alle particolarità regionali e ai bisogni specifici dei beneficiari. A questo livello non devono pertanto essere introdotti cambiamenti.

4318

4

Programma di legislatura

Il progetto è iscritto nel programma di legislatura 1999-2003 sotto la rubrica «altri oggetti» (cfr. allegato II, Perequazione regionale [FF 2000 2099]).

5

Rapporto con il diritto europeo

Il progetto è compatibile con il diritto europeo. Nell'Unione europea la legislazione sulle abitazioni è di competenza nazionale.

6

Base legale

La legge federale e la modifica proposta in questa sede poggiano sull'articolo 108 della Costituzione federale. Tale articolo prevede che la Confederazione promuove la costruzioni di abitazioni, l'acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l'attività di enti e di organizzazioni dediti alla costruzione di abitazioni a scopi d'utilità pubblica, tenendo in particolare conto in tale ambito degli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.

2291

4319

Allegato Grafico 1:

Aliquota di partecipazione della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di terzi agli aiuti finanziari distribuiti dal 1990 al 1999 6%

8%

Confederazione Cantoni

35%

Grafico 2:

Comuni

51%

Terzi

Ripartizione tra i Cantoni degli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione tra il 1990 e il 1999

F r.3 0 '0 0 0 '0 0 0

F r.2 5 '0 0 0 '0 0 0

F r.2 0 '0 0 0 '0 0 0

F r.1 5 '0 0 0 '0 0 0

F r.1 0 '0 0 0 '0 0 0

F r.5 '0 0 0 '0 0 0

4320

ZH

VS

ZG

VD

TI

UR

SZ

TG

SO

SG

OW

NE

NW

JU

LU

GL

GR

BL

FR

BE

AI

AR

AG

F r.0

Fr.15.001.253

Fr.4.998.769

Fr.4.994.081

Fr.5.000.000

1998

1999

2000

Fr.12.986.987

Fr.17.621.907

1997

Fr.17.514.713

1995

Fr.18.507.701

1996

1994

Fr.22.000.000

Fr.20.900.016

1991 Fr.21.996.764

Fr.20.899.617

1990

1992

Fr.20.899.744

1993

Fr.20.699.702

1988

Fr.17.983.987

1989

1987

Fr.19.927.368

Fr.18.749.061

Fr.13.999.590

1985

1986

Fr.14.001.816

1984

Fr.25.000.000

1983

Fr.15.002.289

1982

Fr.12.150.388

1981

ZH

ZG

VS

VD

UR

TI

TG

SZ

SO

SG

OW

NW

NE

LU

JU

GR

GL

FR

BL

BE

AR

AI

AG

0

1980

Fr.14.999.653

Fr.12.500.428

Fr.12.998.936

Fr.11.999.811

Fr.20.000.000

1979

1978

1977

1976

Fr.10.846.285

Fr.9.000.041

Fr.15.000.000

1975

Fr.8.998.747

1973

Fr.0

1974

Fr.7.995.625

Grafico 4:

1972

Fr.7.499.024

Fr.3.997.781

Fr.5.000.000

1970

Fr.10.000.000

1971

Grafico 3: Numero di abitazioni beneficiarie di misure di promovimento tra il 1990 e il 1999

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

Crediti annui di impegno della Confederazione dal 1971 al 2000

4321

1970

4322 2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

Fr.9.000.000

Fr.16.598.723

Fr.15.500.095

Fr.18.000.040

Fr.18.999.740

Fr.20.000.008

Fr.23.499.899

Fr.21.000.049

Fr.20.000.087

Fr.25.000.000

1992

Fr.20.000.016

Fr.16.800.092

Fr.18.134.591

Fr.15.242.011

Fr.13.713.600

1990

Fr.6.620.250

Fr.16.045.630 Fr.15.111.077

1991

1989

1988

1987

1986

1985

Fr.13.873.405

Fr.13.300.057

Fr.12.746.479

Fr.13.293.623

Fr.12.096.939

Fr.10.203.760

Fr.12.439.130

Fr.10.211.757

Fr.20.000.000

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

Fr.15.000.000

1976

Fr.8.033.571 Fr.7.956.607

1975

Fr.0 1974

Fr.6.999.958

Fr.5.499.982

Fr.3.498.406

Fr.10.000.000

1973

1972

Fr.2.272.794

Fr.5.000.000

1971

Grafico 5: Crediti annui di pagamento della Confederazione dal 1971 al 2000