00.071 Messaggio concernente la modifica della legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna del 6 settembre 2000
Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione il messaggio e il decreto federale concernente la modifica della legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. Nel contempo vi invitiamo a togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 1999 M 99.3405
Riattazione di immobili di abitazione nelle regioni di montagna (N 31.08.99, Oehrli)
1999 M 99.3409
Riattazione di immobili di abitazione nelle regioni di montagna (N 31.08.99, Wittenwiler)
1999 M 99.3418
Riattazione di immobili di abitazione nelle regioni di montagna (S 31.08.99, Maissen)
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
6 settembre 2000
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2000-1853
4315
Messaggio 1
Parte generale
1.1
Situazione iniziale
Il 20 marzo 1970 le vostre Camere hanno adottato la legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna (LMAM, RS 844). In virtù dell'ultima revisione della legge, del 5 ottobre 1990, il periodo di concessione degli aiuti finanziari è stato prorogato sino al 31 dicembre 2000.
Dal 1° gennaio 1971, data dell'entrata in vigore della legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna, sino al 31 dicembre 1999, sono stati versati 427,7 milioni di franchi di aiuti finanziari per sussidiare 21 735 abitazioni. Per il solo periodo dal 1990 a fine 1999, si tratta di 6 580 abitazione e di 162,4 milioni di franchi. La partecipazione della Confederazione agli aiuti finanziari concessi nel corso degli anni Novanta ammonta a oltre la metà dell'importo complessivo (cfr. grafici 1, 2 e 3 in allegato).
Gli aiuti finanziari destinati al miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna sono concessi nell'ambito di un credito di impegno annuo. Dal 1997 i crediti di impegno e di pagamento sono stati ridotti ogni anno. Nel 1999 ammontavano a 5 milioni di franchi per il credito annuo di impegno e a 6,6 milioni di franchi per il credito annuo di pagamento (cfr. grafici 4 e 5 in allegato).
Il 31 dicembre 1999 gli impegni scoperti ammontavano a circa 22,7 milioni di franchi, somma alla quale occorre aggiungere gli impegni per 5 milioni di franchi presi per il 2000. Si prevede di azzerare tale importo di 27,7 milioni di franchi entro il 2002. In quest'ottica sono stati iscritti 9 milioni di franchi al preventivo 2000 e rispettivamente 9 milioni e 9,7 milioni di franchi nel piano finanziario degli anni 2001 e 2002.
Dalle conclusioni di una valutazione1 conclusa nel 1998 risulta che la LMAM costituisce un insieme di misure efficaci in favore della popolazione delle regioni di montagna. Il gruppo bersaglio è stato raggiunto. Ne sono beneficiarie economie domestiche a reddito modesto, in maggioranza di una certa dimensione, precipuamente attive nell'agricoltura. Il promovimento della riattazione di abitazioni e della costruzione di nuovi alloggi in sostituzione di quelli vecchi ha consentito di migliorare notevolmente la qualità di abitazione di queste regioni. La LMAM contribuisce pertanto a frenare l'esodo delle popolazioni
di montagna verso le valli e a garantire un'occupazione decentralizzata del territorio. L'aiuto concesso contribuisce altresì allo sviluppo di queste regioni. Le riattazioni forniscono opportunamente lavoro agli artigiani e ai commercianti locali. Sempre secondo la valutazione di cui sopra, il fabbisogno di riattazione di abitazioni per i prossimi dieci anni è stimato in 9000 unità.
1
www.bwo.admin.ch.; Pubblicazioni/Rapporti di ricerca.
4316
1.2
Motivi che postulano una modifica della legge
Il termine di concessione degli aiuti finanziari spira il 31 dicembre 2000. La Nuova perequazione finanziaria (NPF) prevede la delega di questo compito ai Cantoni.
Per questo motivo il nostro Collegio intendeva rinunciare alla proroga della LMAM, tanto più che si schiudeva la possibilità di consacrare una parte dei mezzi finanziari destinati all'esecuzione della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP) al miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. Inversamente, le mozioni depositate il 31 agosto 1999 dai consiglieri nazionali Abraham Oehrli e Milli Wittenwiler e dal consigliere agli Stati Theo Maissen successivamente adottate dalle vostre Camere esigono la proroga dell'aiuto federale sino all'entrata in vigore della NPF. Con il presente messaggio diamo seguito a questa richiesta e proponiamo di prorogare la competenza della Confederazione di concedere aiuti finanziari sino all'entrata in vigore definitiva della NPF (primo e secondo pacchetto di misure), al più tardi però fino al 31 dicembre 2005. Si prevede pertanto di cessare il versamento di aiuti finanziari alla data dell'entrata in vigore della NPF. Il concetto attuale della legge non viene modificato.
1.3
Risultati della procedura di consultazione
Per accelerare la procedura e per evitare il rischio di un'interruzione troppo lunga del versamento degli aiuti finanziari, il Dipartimento federale dell'economia ha organizzato lo scorso 28 giugno 2000 una conferenza per consultare i Cantoni e le organizzazioni interessate.
I Cantoni e le organizzazioni interessate rappresentati alla conferenza approvano la proroga della LMAM. I Cantoni di Zurigo e del Ticino hanno espresso il loro accordo per scritto. Si è invece espresso per scritto contro la proroga il Cantone di Svitto.
Eccettuato il Cantone di Berna, tutti i Cantoni rappresentati hanno confermato la loro disponibilità a fornire la loro quota di contributi corrispondente all'aiuto federale previsto. I Cantoni e le organizzazioni hanno nondimeno ribadito la necessità di affermare che il fabbisogno di riattazione non può di gran lunga essere coperto per il tramite dei crediti annunciati. Quasi tutti i Cantoni e tutte le organizzazioni si sono inoltre pronunciati a favore di una proroga della LMAM sino all'entrata in vigore della NPF e non oltre.
2
Parte speciale
La revisione concerne unicamente l'articolo 21 della legge, il cui nuovo tenore è il seguente: «Gli aiuti finanziari concessi in virtù della presente legge possono essere versati sino all'entrata in vigore della NPF, al più tardi però fino al 31 dicembre 2005».
Se si continuasse a concedere aiuti finanziari in proporzione pari a quella degli ultimi tre anni, sarebbe possibile riattare 200 abitazioni ogni anno. Nondimeno questa cifra copre appena il fabbisogno più urgente. Secondo la valutazione menzionata più sopra, l'attuale fabbisogno di riattazione è di 900 unità all'anno. Anche se per motivi finanziari non è possibile soddisfare tutte le richieste, non si deve ridurre l'aiuto 4317
in una misura troppo grande se si intende proseguirlo in modo efficace. Proseguire l'aiuto attuale fortemente ridotto in previsione della sua cessazione non ha alcun senso. Affinché l'aiuto corrisponda al meglio al fabbisogno, occorre riattare ogni anno da 300 a 400 abitazioni.
3
Ripercussioni
3.1
Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale
3.1.1
Per la Confederazione
Per un volume di 300-400 unità all'anno, il nostro Collegio prevede un credito annuo di impegno di 8 milioni di franchi.
Nel corso degli ultimi anni l'Ufficio federale delle abitazioni ha ridotto a una mezza unità il personale incaricato del disbrigo dell'aiuto finanziario in virtù della LMAM.
Per la continuazione dell'aiuto in misura maggiore è quindi necessario un potenziamento del personale, che potrà essere attuato nell'ambito della pianificazione delle risorse del Dipartimento, senza nuovi oneri supplementari.
3.1.2
Per i Cantoni
Il versamento dell'aiuto federale è abbinato al contributo finanziario dei Cantoni.
Quanto più i Cantoni ricorrono all'aiuto federale, tanto più devono contribuire essi stessi al finanziamento di queste misure in funzione della loro capacità finanziaria.
3.2
Ripercussioni economiche
La LMAM fa parte degli strumenti di promovimento della politica regionale. È un aiuto che consente di migliorare le condizioni di vita dei beneficiari a reddito modesto in una misura che può talvolta essere determinante per la loro prosperità. L'aiuto finanziario genera altresì investimenti non trascurabili su piccola scala, investimenti di cui profittano anzitutto gli artigiani e i commercianti locali. Nondimeno, a causa del volume ridotto del promovimento e della sua durata limitata, non se ne devono attendere ripercussioni economiche notevoli. In virtù della NPF spetterà peraltro ai Cantoni assumere in futuro questo compito senza l'aiuto della Confederazione.
Sempre secondo la valutazione menzionata più sopra, l'esecuzione di queste misure è semplice ed efficace. Essa consente un adeguamento alle particolarità regionali e ai bisogni specifici dei beneficiari. A questo livello non devono pertanto essere introdotti cambiamenti.
4318
4
Programma di legislatura
Il progetto è iscritto nel programma di legislatura 1999-2003 sotto la rubrica «altri oggetti» (cfr. allegato II, Perequazione regionale [FF 2000 2099]).
5
Rapporto con il diritto europeo
Il progetto è compatibile con il diritto europeo. Nell'Unione europea la legislazione sulle abitazioni è di competenza nazionale.
6
Base legale
La legge federale e la modifica proposta in questa sede poggiano sull'articolo 108 della Costituzione federale. Tale articolo prevede che la Confederazione promuove la costruzioni di abitazioni, l'acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l'attività di enti e di organizzazioni dediti alla costruzione di abitazioni a scopi d'utilità pubblica, tenendo in particolare conto in tale ambito degli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.
2291
4319
Allegato Grafico 1:
Aliquota di partecipazione della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di terzi agli aiuti finanziari distribuiti dal 1990 al 1999 6%
8%
Confederazione Cantoni
35%
Grafico 2:
Comuni
51%
Terzi
Ripartizione tra i Cantoni degli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione tra il 1990 e il 1999
F r.3 0 '0 0 0 '0 0 0
F r.2 5 '0 0 0 '0 0 0
F r.2 0 '0 0 0 '0 0 0
F r.1 5 '0 0 0 '0 0 0
F r.1 0 '0 0 0 '0 0 0
F r.5 '0 0 0 '0 0 0
4320
ZH
VS
ZG
VD
TI
UR
SZ
TG
SO
SG
OW
NE
NW
JU
LU
GL
GR
BL
FR
BE
AI
AR
AG
F r.0
Fr.15.001.253
Fr.4.998.769
Fr.4.994.081
Fr.5.000.000
1998
1999
2000
Fr.12.986.987
Fr.17.621.907
1997
Fr.17.514.713
1995
Fr.18.507.701
1996
1994
Fr.22.000.000
Fr.20.900.016
1991 Fr.21.996.764
Fr.20.899.617
1990
1992
Fr.20.899.744
1993
Fr.20.699.702
1988
Fr.17.983.987
1989
1987
Fr.19.927.368
Fr.18.749.061
Fr.13.999.590
1985
1986
Fr.14.001.816
1984
Fr.25.000.000
1983
Fr.15.002.289
1982
Fr.12.150.388
1981
ZH
ZG
VS
VD
UR
TI
TG
SZ
SO
SG
OW
NW
NE
LU
JU
GR
GL
FR
BL
BE
AR
AI
AG
0
1980
Fr.14.999.653
Fr.12.500.428
Fr.12.998.936
Fr.11.999.811
Fr.20.000.000
1979
1978
1977
1976
Fr.10.846.285
Fr.9.000.041
Fr.15.000.000
1975
Fr.8.998.747
1973
Fr.0
1974
Fr.7.995.625
Grafico 4:
1972
Fr.7.499.024
Fr.3.997.781
Fr.5.000.000
1970
Fr.10.000.000
1971
Grafico 3: Numero di abitazioni beneficiarie di misure di promovimento tra il 1990 e il 1999
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
Crediti annui di impegno della Confederazione dal 1971 al 2000
4321
1970
4322 2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
Fr.9.000.000
Fr.16.598.723
Fr.15.500.095
Fr.18.000.040
Fr.18.999.740
Fr.20.000.008
Fr.23.499.899
Fr.21.000.049
Fr.20.000.087
Fr.25.000.000
1992
Fr.20.000.016
Fr.16.800.092
Fr.18.134.591
Fr.15.242.011
Fr.13.713.600
1990
Fr.6.620.250
Fr.16.045.630 Fr.15.111.077
1991
1989
1988
1987
1986
1985
Fr.13.873.405
Fr.13.300.057
Fr.12.746.479
Fr.13.293.623
Fr.12.096.939
Fr.10.203.760
Fr.12.439.130
Fr.10.211.757
Fr.20.000.000
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
Fr.15.000.000
1976
Fr.8.033.571 Fr.7.956.607
1975
Fr.0 1974
Fr.6.999.958
Fr.5.499.982
Fr.3.498.406
Fr.10.000.000
1973
1972
Fr.2.272.794
Fr.5.000.000
1971
Grafico 5: Crediti annui di pagamento della Confederazione dal 1971 al 2000