Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale Giusta l'articolo 33 capoverso 2 dell'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo, RS 921.01), l'Associazione del personale forestale, l'Associazione dei forestali svizzeri, l'Associazione svizzera degli imprenditori forestali e l'Economia forestale Associazione Svizzera hanno inoltrato il disegno di un regolamento concernente gli esami professionali per selvicoltore e selvicoltrice caposquadra con attestato professionale federale e per conducente di veicoli forestali con attestato professionale federale. Il regolamento del 3 settembre 1993 è abrogato.

Gli interessati possono ordinare il disegno presso il seguente ente federale: Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, Direzione federale delle foreste, 3003 Berna.

Le opposizioni vanno presentate entro 30 giorni all'ente summenzionato.

19 dicembre 2000

5306

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

2000-2657