Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)» del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale; visto il n. III del decreto federale del 18 dicembre 19981 su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare del 9 giugno 19992 «La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)»; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 20003, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare «La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)» è valida ed è sottoposta al popolo e ai Cantoni.

2 Adattata alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, l'iniziativa ha il seguente tenore:

I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 117 1 La Confederazione emana disposizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

2 L'assicurazione

malattie obbligatoria è esercitata da assicuratori di utilità pubblica.

Essa garantisce a tutti gli assicurati una copertura medica di alta qualità, adeguata ai bisogni e a prezzi vantaggiosi.

3 L'assicurazione

1 2 3

malattie obbligatoria è finanziata segnatamente per mezzo di:

a.

introiti supplementari a destinazione vincolata provenienti dall'imposta sul valore aggiunto , nella misura fissata dalla legge;

b.

contributi pagati dagli assicurati, in misura almeno equivalente; questi contributi sono fissati in funzione del reddito e della sostanza reale nonché tenendo conto degli oneri familiari.

RU 1999 2556 FF 1999 6252 FF 2000 3707

3760

2000-1059

Iniziativa popolare «La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)»

4

Gli assicuratori malattie ricevono, per ogni persona assicurata, contributi attinti ai fondi di cui al capoverso 3. Le differenze di rischi tra gli assicuratori vengono compensate. Le eccedenze sono restituite agli assicurati.

5 La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un efficace contenimento dei costi nel settore sanitario. La Confederazione prende segnatamente le seguenti misure:

a.

regola la medicina di punta e coordina le pianificazioni sanitarie dei Cantoni;

b.

fissa i prezzi massimi delle prestazioni fornite nell'assicurazione malattie obbligatoria, medicamenti compresi;

c.

emana disposizioni di autorizzazione per i fornitori di prestazioni e si adopera ai fini di un controllo efficace della qualità;

d.

se la quantità delle prestazioni fornite è eccessiva, prende misure complementari di contenimento dei costi differenziate per specialità e regioni.

I Cantoni possono prendere misure più ampie nel settore della pianificazione sanitaria.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 196 Titolo Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale.

Art. 197 (nuovo) Disposizioni transitorie in seguito all'adozione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 1. Disposizione transitoria all'articolo 117 (assicurazione contro le malattie e gli infortuni) 1 Le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni in favore del settore sanitario corrispondono almeno agli importi del 1997, dopo correzione in base al ri ncaro.

2 Il ricavo di cui all'articolo 117 capoverso 3 corrisponde almeno al volume complessivo dei premi dell'assicurazione malattie obbligatoria nell'anno precedente l'entrata in vigore della legislazione d'applicazione.

3 Se la legge d'applicazione dell'articolo 117 non può essere messa in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo costituzionale, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'applicazione per i capoversi 3 e 5 dell'articolo 117.

4 Tiene

a.

in particolare conto dei seguenti principi: per il calcolo dei contributi degli assicurati conformemente all'articolo 117 capoverso 3 lettera b si applica una franchigia di franchi 20 000 sul reddito e di franchi 1 000 000 sulla sostanza reale; 3761

Iniziativa popolare «La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)»

b.

i contributi degli assicurati calcolati in funzione della sostanza reale, previsti nell'articolo 117 capoverso 3 lettera b, ammontano almeno a un quarto dei contributi complessivi degli assicurati di cui allo stesso capoverso.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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