Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per una domenica senz'auto ogni stagione ­ una prova per quattro anni (iniziativa per le domeniche)»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare «per una domenica senz'auto ogni stagione ­ una prova per quattro anni (iniziativa per le domeniche)», depositata il 1° maggio 1998 1; vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 19992, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare «per una domenica senz'auto ogni stagione ­ una prova per quattro anni (iniziativa per le domeniche)», depositata il 1° maggio 1998, č valida ed č sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

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Adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999 l'iniziativa ha il tenore seguente: La Costituzione federale č modificata come segue: Art. 196 Titolo Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1999 su una nuova Costituzione federale Art. 197 (nuovo) Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 1. Disposizioni transitorie dell'articolo 82 (circolazione stradale) 1

Una domenica per stagione, tutte le piazze e strade pubbliche, incluse le strade nazionali, sono a disposizione della popolazione dalle 04.00 alle 24.00, per il libero uso generale senza circolazione privata di autoveicoli. I trasporti pubblici sono garantiti.

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Entro 9 mesi il Consiglio federale stabilisce in un'ordinanza le disposizioni esecutive e le eccezioni di pubblico interesse.

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Le presenti disposizioni sono valide per quattro anni a partire dalla prima domenica senz'auto. Nel corso del quarto anno, Popolo e Cantoni decidono in votazione se 1 2

FF 1998 2555 FF 2000 440

1999-5885

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Iniziativa popolare

prorogare a tempo indeterminato la validitą dei capoversi 1 e 2 trasponendoli nella Costituzione federale quale articolo 82a.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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