Occupazioni accessorie dei funzionari e attività professionali di ex funzionari, in particolare sotto il profilo dei conflitti d'interessi Risposte del Consiglio federale al Rapporto del 12 marzo 1999 della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 12 gennaio 2000

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Parere 1

Introduzione

Nel suo rapporto del 12 marzo 1999 intitolato «Occupazioni accessorie dei funzionari e attività professionali di ex funzionari, in particolare sotto il profilo dei conflitti di interessi», la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CDG-N) ha sottoposto per esame al Consiglio federale dodici raccomandazioni (FF 1999 8618). Essa invita il Consiglio federale a informarla, entro la fine del 1999, sul seguito che intende dare al rapporto e alle raccomandazioni ivi contenute. Sollecita, inoltre, il Consiglio federale a illustrare nel suo rapporto i provvedimenti adottati in applicazione della raccomandazione dell'OCSE del 23 aprile 1998 concernente il miglioramento dei comportamenti etici nel servizio pubblico.

Con il presente rapporto, il Consiglio federale risponde a questo invito. I pareri sulle singole raccomandazioni sono integrati nel contesto più ampio del rinnovamento della politica del personale della Confederazione, attualmente in elaborazione. Le seguenti considerazioni completano quindi, per quanto concerne le singole questioni formulate, il messaggio del 14 dicembre 1998 concernente la legge sul personale federale (LPers; FF 1999 1343) e le risposte del Consiglio federale del 14 dicembre 1998 al Rapporto delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 12 febbraio 1998 relativo alla politica del personale della Confederazione (FF 1999 2493).

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Parere sulle singole raccomandazioni

2.1

Raccomandazioni 1 e 2: Informazioni fornite dall'Amministrazione federale alle Commissioni parlamentari

Raccomandazione 1 La Commissione della gestione raccomanda al Consiglio federale di garantire in seno all'amministrazione federale una maggiore diffusione ed una migliore applicazione delle «Istruzioni concernenti la comunicazione d'informazioni, l'autorizzazione a consultare documenti e la trasmissione di documenti ai membri dei Consigli legislativi, alle Commissioni parlamentari e ai Servizi del Parlamento», del 29 ottobre 1975.

Raccomandazione 2 La Commissione della gestione raccomanda al Consiglio federale, al più tardi dopo l'adozione della nuova legge sui rapporti fra i Consigli, di elaborare nuove istruzioni che disciplinano la comunicazione di informazioni tra l'Amministrazione federale e le Commissioni parlamentari.

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Il Consiglio federale è disposto a riesaminare le istruzioni del 1975 citate nelle raccomandazioni 1 e 2 al momento dell'entrata in vigore della prevista revisione totale della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC). Nel Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 7 maggio 1999 sull'iniziativa parlamentare «Legge sui rapporti fra i Consigli. Adeguamenti alla nuova Costituzione federale» si afferma che la revisione parziale della LRC perseguita da questa iniziativa è strettamente limitata agli adeguamenti resi necessari dall'entrata in vigore della nuova Costituzione. Secondo lo stesso rapporto, successivamente si dovrà procedere a ulteriori riforme del diritto parlamentare nell'ambito di una revisione totale della LRC. La necessità di riforma e di maggior chiarezza appare manifesta anche per quanto concerne i diritti d'informazione delle Commissioni parlamentari (FF 1999 4181). L'esito della revisione totale della LRC sarà quindi determinante per il risultato dell'esame delle istruzioni del 1975. Si tratterebbe, inoltre, di rivedere le istruzioni anche nel caso di un'eventuale introduzione del principio della pubblicità nell'amministrazione federale, poiché tale innovazione comporterebbe un nuovo disciplinamento dell'accesso alle informazioni.

Nell'elaborazione delle istruzioni occorrerà pure decidere come garantire che l'amministrazione conosca la normativa rielaborata e la rispetti. Le istruzioni vigenti sono state pubblicate sul Foglio federale (FF 1975 II 2101) e figurano nel «Manuale dell'Assemblea federale» edito dai Servizi del Parlamento, facilmente accessibile anche per l'amministrazione. Oggi, tale manuale non esiste solo su carta ma è reperibile anche in Internet sulla Home page dell'Assemblea federale sotto la rubrica «Pubblicazioni». Il Consiglio federale ritiene che non sia necessario adottare altri provvedimenti per far conoscere le istruzioni prima della loro rielaborazione.

Nell'esercizio delle loro competenze i membri delle Camere federali, le commissioni e i servizi del Parlamento possono avvalersi in ogni momento delle istruzioni.

2.2

Raccomandazioni 3 e 4: Attività d'insegnamento

Raccomandazione 3 La Commissione della gestione raccomanda al Consiglio federale di sottoporre ad un controllo più severo le attività di insegnamento esercitate dai funzionari durante il loro tempo di lavoro ordinario. Le attività d'insegnamento vanno autorizzate a condizione che servano gli interessi della Confederazione e questi soltanto, e che siano conciliabili con l'onere di lavoro.

Raccomandazione 4 La Commissione della gestione invita il Consiglio federale a procedere entro breve termine ad una revisione dell'ordinanza concernente le attività insegnative di cui sono incaricati gli agenti dell'amministrazione al fine di adeguarla alla lettera e allo spirito dell'articolo 15 capoverso 4 dell'ordinamento dei funzionari.

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Nel suo rapporto la CDG-N afferma che il disciplinamento dell'attività di insegnamento dovrebbe permettere di equilibrare i diversi interessi. Da un lato, occorre fare in modo che le attività di insegnamento non pregiudichino l'adempimento dei compiti di servizio. Dall'altro, è nell'interesse della Confederazione che persone idonee abbiano contatti con l'insegnamento e la ricerca suscettibili di tornare utili nello svolgimento del loro lavoro in seno all'Amministrazione federale. Per questo motivo, la vigente normativa prevede che gli agenti che svolgono un'attività di insegnamento nell'interesse della Confederazione, possono beneficiare di un congedo di una determinata entità. I dettagli sono disciplinati nell'ordinanza del 2 dicembre 1974 sull'attività insegnativa degli agenti dell'Amministrazione generale della Confederazione (ordinanza sull'attività insegnativa; RS 172.221.126).

Il Consiglio federale è disposto a rivedere la normativa sulle attività di insegnamento al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sul personale federale. In tale ambito, non si tratterà di impedire le attività di insegnamento degli agenti della Confederazione, ma di sottoporle alle prescrizioni generali. Le disposizioni d'esecuzione possono in tal senso prevedere un obbligo di autorizzazione, per quanto le attività di insegnamento possano compromettere l'adempimento dei compiti (art. 21 cpv. 2 disegno LPers; ulteriori precisazioni nel parere relativo alla raccomandazione 5). Le disposizioni d'esecuzione possono obbligare il personale a rimettere al datore di lavoro tutto o parte del reddito ricavato da attività a favore di terzi, se queste ultime sono esercitate grazie al rapporto di lavoro con la Confederazione (art. 19 cpv.

2 disegno LPers). Il congedo per attività d'insegnamento sarà possibile per quanto le disposizioni d'esecuzione lo prevedano nella prescrizione generale della LPers sul congedo (art. 16 cpv. 1 disegno LPers).

Al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sul personale federale, il disciplinamento delle attività d'insegnamento mediante le prescrizioni generali sull'obbligo dell'autorizzazione, di rimessa e sul congedo comporterà l'abrogazione dell'ordinanza sull'attività insegnativa. Una modifica di tale ordinanza non è più necessaria. È quindi meglio limitare gli sforzi e concentrare le forze sull'introduzione della nuova legislazione sul personale.

2.3

Raccomandazione 5: Ammissibilità delle attività accessorie

Raccomandazione 5 La Commissione della gestione raccomanda al Consiglio federale di sostituire il principio del divieto di un'attività accessoria lucrativa, con riserva d'autorizzazione, con un sistema d'autorizzazione generale sottoposto a dichiarazione. Il principio del divieto dovrebbe restare possibile soltanto per alcuni compiti o funzioni.

Secondo il rapporto della CDG-N, l'attuale normativa sulle attività accessorie non è più soddisfacente in diversi punti. Soprattutto nel caso di attività a tempo parziale, non soddisfa più le attuali esigenze del mercato del lavoro ed è fonte di problemi per quanto riguarda la libertà di commercio e d'industria della quale, secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, possono avvalersi anche i funzionari.

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Occorre quindi trovare soluzioni più flessibili e liberali per il problema delle attività accessorie.

I lavori sulla nuova legge sul personale federale offriranno anche in questo ambito l'occasione di riesaminare se la vigente normativa sia compatibile con le esigenze e le aspettative attuali e di tenere conto delle proposte della CDG-N. Il disegno di legge del Consiglio federale sul personale federale introduce un disciplinamento semplificato rispetto alle prescrizioni dell'ordinamento dei funzionari. L'articolo 21 capoverso 2 del disegno di legge prevede, infatti, che le disposizioni d'esecuzione possono sottoporre ad autorizzazione l'esercizio di determinate attività e incarichi pubblici per quanto queste attività e incarichi rischino di compromettere l'adempimento dei compiti.

Per l'amministrazione generale della Confederazione, questa prescrizione va concretata in un'ordinanza del Consiglio federale. Si prevede di sottoporre ad autorizzazione le attività che per la loro portata potrebbero ridurre l'efficienza degli agenti o per la loro natura potrebbero comportare il rischio di conflitti di interessi. È inoltre opportuno elencare alcune situazioni tipiche in cui l'autorizzazione va rifiutata (per es. la consulenza o la rappresentanza di terzi da parte di dipendenti della Confederazione in circostanze che rientrano nei compiti della loro unità amministrativa).

Un simile disciplinamento permetterà di tenere adeguatamente conto delle particolarità di ogni singolo caso. In tal modo, un'attività accessoria di un agente occupato a tempo parziale non sarà sottoposta all'obbligo dell'autorizzazione per quanto riguarda l'entità, nella misura in cui tale attività, insieme all'occupazione a tempo parziale presso la Confederazione, non comporti un onere superiore alla media.

Tuttavia, se dovesse comportare il rischio di conflitti di interessi, si renderebbe necessaria l'autorizzazione indipendentemente dall'entità. Nella procedura d'autorizzazione si tratterà di decidere, tenendo conto delle circostanze concrete, se l'attività accessoria debba essere impostata in modo da evitare conflitti di interessi. Se ciò non fosse possibile, l'autorizzazione va rifiutata. Nel suo rapporto la CDG-N constata che l'assunzione di alte responsabilità comporta vincoli superiori a quelli di altri agenti. Secondo la
normativa prevista, nella decisione relativa all'autorizzazione di attività al di fuori del rapporto di lavoro con la Confederazione si potrà tener conto anche di questo aspetto.

2.4

Raccomandazione 6: Prescrizioni sulla ricusazione

Raccomandazione 6 La Commissione della gestione raccomanda al Consiglio federale di esaminare la possibilità di introdurre, per gli agenti dell'amministrazione generale della Confederazione, norme obbligatorie di ricusa.

Secondo la CDG-N, un numero sempre maggiore di impiegati lavora contemporaneamente sia per la Confederazione sia per un datore di lavoro privato. Tale fatto, oltre al vantaggio dello scambio di esperienze, comporta anche il pericolo di generare conflitti di interessi. In tale contesto, la CDG-N propone di decretare prescrizioni sulla ricusazione più ampie di quelle previste dall'articolo 10 della legge sulla procedura amministrativa. Questa disposizione determina quando le persone che devo4303

no prendere o preparare una decisione sono tenute a ricusarsi e non è applicabile se l'attività amministrativa non comporta l'adozione di decisioni.

Come illustrato nel parere relativo alla raccomandazione 5, le nuove prescrizioni sulle attività accessorie devono prevedere l'obbligo dell'autorizzazione per le attività esercitate al di fuori del rapporto di lavoro con la Confederazione se tali attività comportano potenziali conflitti di interessi. In simili casi, va trovata una soluzione che eviti effettivamente il verificarsi di tali conflitti. Se ciò non è possibile, le attività in questione non devono essere autorizzate.

Il Consiglio federale ritiene che occorra innanzitutto applicare nella pratica quotidiana sia le nuove prescrizioni sull'obbligo dell'autorizzazione per le attività svolte al di fuori del rapporto di lavoro con la Confederazione, sia le norme di etica professionale relative al superamento dei conflitti di interessi in via di elaborazione. Solo se tale procedura si rivelasse insufficiente, si dovrà esaminare la possibilità di promulgare altre prescrizioni. D'altronde, per superare con successo il problema dei conflitti di interessi, occorre essenzialmente che tutti gli agenti prendano coscienza della problematica e cerchino soluzioni adeguate ai singoli casi. Il Consiglio federale si aspetta che l'introduzione di un codice di comportamento rafforzi questa consapevolezza. La problematica dei conflitti di interessi sarà inoltre affrontata, insieme ad altri problemi etici, anche nel manuale di gestione, elemento della nuova politica del personale che in futuro fornirà sostegno agli agenti con funzioni direttive.

2.5

Raccomandazioni 7 e 8: Attività professionali svolte dopo aver lasciato l'amministrazione federale

Raccomandazione 7 La Commissione della gestione raccomanda al Consiglio federale di provvedere affinché ai funzionari che lasciano l'amministrazione siano ricordati sistematicamente tutti gli aspetti riguardanti il segreto d'ufficio.

Il Consiglio federale approva questa raccomandazione. Il 14 dicembre 1998, insieme alle Risposte del Consiglio federale al Rapporto delle Commissioni della gestione delle Camere federali sulla politica del personale della Confederazione, è stato presentato a queste ultime anche il rapporto concernente il progetto "Organizzazione della funzione del personale" (POP). Nel numero 4.14.1 del rapporto concernente il progetto POP si prevede che in futuro sarà necessario mettere a disposizione dei superiori e dei collaboratori un manuale di gestione e un manuale destinato ai collaboratori. Questi manuali raccoglieranno in forma adeguata le informazioni importanti (come i principi direttivi in materia di politica del personale, una guida per i colloqui di assunzione, liste di controllo ecc.). È previsto di introdurre nel manuale di gestione una lista di controllo per i colloqui di dimissione. In tale ambito si dovranno fornire informazioni sugli aspetti del segreto d'ufficio dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro con la Confederazione. Occorrerà esaminare se l'informazione orale debba essere confermata da un documento scritto.

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Raccomandazione 8 La Commissione della gestione raccomanda al Consiglio federale di esaminare la possibilità d'introdurre disposizioni giuridiche o etiche destinate a limitare l'utilizzazione da parte di ex funzionari d'informazioni privilegiate o dell'influenza acquisita in seno all'amministrazione, sempre che le loro attività professionali abbiano uno stretto legame con le loro precedenti funzioni ufficiali. Il Consiglio federale esaminerà pure la possibilità, in analogia con il diritto delle obbligazioni, d'introdurre le norme di divieto di concorrenza per alcune funzioni o attività particolari.

Secondo il rapporto della Commissione della gestione (n. 64), in diversi altri Stati vi sono restrizioni in parte notevoli al passaggio dei funzionari nell'economia privata.

Tuttavia, nelle conclusioni relative a questo tema (n. 65) la Commissione afferma pure che sarebbe inopportuno esigere dal personale federale una maggiore mobilità e flessibilità e restringere la libertà dei funzionari di lasciare l'amministrazione federale per trasferirsi al settore privato.

Il Consiglio federale è contrario all'introduzione di disposizioni che ostacolerebbero il passaggio dei dipendenti della Confederazione all'economia privata. La restrizione della mobilità tra settore pubblico e privato connessa a una simile disposizione potrebbe ridurre l'attrattiva della Confederazione in qualità di datore di lavoro. Le persone interessate ai posti federali potrebbero rinunciare ad entrare al servizio della Confederazione se le loro possibilità di ritornare in seguito nell'economia privata fossero limitate. Solo in pochi casi eccezionali, segnatamente se la formazione dei dipendenti comporta spese elevate per la Confederazione, sarebbe indicato introdurre normative speciali per il passaggio a un altro datore di lavoro.

2.6

Raccomandazioni 9-12: Etica nel servizio pubblico

Raccomandazione 9 La Commissione della gestione raccomanda al Consiglio federale di prendere le misure attive che permettano, in seno all'amministrazione federale, l'emergenza di una cultura d'impresa che favorisca l'adozione di comportamenti etici.

Già oggi diverse attività di taluni servizi federali riguardano le questioni di etica professionale nel servizio pubblico. Il 20 maggio 1998, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto del Controllo amministrativo del Consiglio federale (CCF) del 26 marzo 1998 sui rischi di corruzione e le misure di sicurezza nell'amministrazione federale e ha assegnato diversi mandati ai dipartimenti. Tali mandati concernono in particolare l'elaborazione da parte del DFF di un codice di comportamento volto a prevenire i rischi di corruzione e la verifica della necessità di intervento da parte di tutti i dipartimenti per quanto concerne le misure di sicurezza nelle attività a rischio di corruzione.

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In base alla decisione del Consiglio federale del 20 maggio 1998, è in via di elaborazione un codice di comportamento dell'amministrazione generale della Confederazione. Il codice non si prefigge soltanto di prevenire la corruzione, ma più in generale di contribuire ad affermare nel lavoro quotidiano principi direttivi di comportamento in materia di etica professionale la cui portata superi quella delle disposizioni legali. Conterrà in forma concisa obiettivi e regole di comportamento che concretizzano le esigenze di etica professionale poste al personale federale. Sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio federale nel corso del primo semestre di quest'anno. Il codice sarà distribuito ai collaboratori dell'amministrazione generale della Confederazione e sarà integrato, insieme ai principi direttivi in materia di politica del personale dell'amministrazione generale della Confederazione, nel manuale di gestione e nel manuale destinato ai collaboratori. Dovrà pure essere utilizzato nei corsi di formazione.

Nella citata decisione del 20 maggio 1998, il Consiglio federale ha inoltre incaricato i dipartimenti di verificare la necessità di intervenire per quanto concerne le misure di sicurezza nelle attività a rischio di corruzione e d'introdurre eventuali miglioramenti. Da tale mandato sono derivate diverse attività. Un dipartimento ha, per esempio, raccomandato agli uffici di elaborare linee direttive o istruzioni sulla prevenzione della corruzione destinate alla direzione, nel caso in cui non lo avessero già fatto.

In un altro dipartimento si è posto l'accento sul rafforzamento dei controlli in relazione agli acquisti pubblici. Una segreteria generale ha emanato istruzioni sul comportamento da adottare in caso di rischio di indiscrezione e di corruzione che in base alle esperienze pratiche potranno essere applicate a tutto il dipartimento.. Come altro esempio possiamo citare un ufficio federale il cui direttore ha emanato un'istruzione in base alla quale ogni collaboratore deve sottoscrivere una carta anticorruzione e una dichiarazione sul segreto d'ufficio.

Il 7 ottobre 1999, in occasione del dibattito sulla revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione (messaggio del 19 aprile 1999, FF 1999 4721), il Consiglio nazionale ha approvato un postulato della sua Commissione degli
affari giuridici concernente la prevenzione della corruzione. Il postulato propone di elaborare una regolamentazione modello allo scopo di prevenire la corruzione ed elenca i provvedimenti da esaminare. Nella trattazione del postulato si dovranno valutare le esperienze fatte con le misure attuali. La promozione di una cultura che favorisca l'adozione di comportamenti etici proposta dalla CDG-N può fungere in questo contesto da obiettivo per possibili nuovi provvedimenti.

Raccomandazione 10 La Commissione della gestione raccomanda al Consiglio federale di lanciare, nell'ambito dell'applicazione della nuova legge sul personale federale, un'ampia campagna di sensibilizzazione alle questioni dell'etica nell'amministrazione federale. Propone pure di conferire all'etica nel settore pubblico un posto di rilievo nel programma di legislatura 1999-2003.

L'attuazione della nuova legislazione sul personale federale richiederà enormi sforzi per la formazione degli specialisti e dei superiori nonché per informare il personale federale nel suo insieme. In questo ambito, si presenterà pure l'occasione di discutere delle questioni etiche, per esempio in relazione al divieto d'accettazione di doni o a proposito della disposizione relativa al segreto professionale, d'affari e d'ufficio 4306

(art. 19 cpv. 3 e art. 20 del disegno di legge del Consiglio federale del 14 dicembre 1998 sul personale federale). Il Consiglio federale auspica pure che la pubblicazione del codice di comportamento rafforzi la sensibilizzazione in materia di questioni etiche. Nei prossimi anni quindi in seno all'amministrazione federale si attribuirà maggiore attenzione al problema dell'etica, indipendentemente dal suo inserimento nel programma di legislatura 1999-2003, per il momento non definitivo.

Raccomandazione 11 La Commissione della gestione raccomanda al Consiglio federale d'introdurre d'ora in poi nei mandati di prestazione assegnati ai gruppi e uffici un certo numero di norme etiche.

Raccomandazione 12 La Commissione della gestione raccomanda al Consiglio federale d'introdurre il criterio etico nella valutazione della gestione per mandati di prestazione.

I gruppi e gli uffici gestiti mediante mandati di prestazioni e preventivi globali (uffici GEMAP; art. 44 LOGA e art. 38a LFC) fanno parte, nonostante questa particolarità, dell'amministrazione federale centrale secondo gli articoli 2 capoverso 1 e 2 LOGA e gli articoli 6 e 7 OLOGA. Il loro personale sottostà all'ordinamento dei funzionari e in futuro sarà contemplato dalla legge sul personale federale. Di conseguenza, i principi direttivi in materia di politica del personale dell'amministrazione generale della Confederazione sono applicabili anche agli uffici GEMAP. Nella sezione «collaboratori», alla voce concernente le prestazioni, questi prevedono tra l'altro che i nostri collaboratori devono rispettare il codice di comportamento. Tale codice e le sue norme etiche sono quindi determinanti anche per il personale degli uffici GEMAP. Non è quindi necessario inserire norme etiche particolari nei loro mandati di prestazioni. Nell'ambito della valutazione delle esperienze fatte con i principi direttivi in materia di politica del personale, occorrerà tuttavia dedicare particolare attenzione alla situazione di questi uffici. La valutazione deve essere effettuata al più tardi al momento dell'entrata in vigore della legge sul personale federale (n. 2b della decisione del Consiglio federale del 18 novembre 1998 sul progetto "Organizzazione della funzione del personale", POP).

3

Conclusioni

Sia la questione delle attività accessorie dei funzionari sia quella relativa all'etica professionale nel servizio pubblico sono strettamente connesse a un obiettivo centrale della nuova politica del personale della Confederazione, segnatamente il rafforzamento della responsabilità direttiva dei superiori e della responsabilità personale dei collaboratori. Lo dimostra l'obbligo dell'autorizzazione per le attività accessorie.

Nel parere relativo alla raccomandazione 5 si afferma che in futuro sarà necessaria un'autorizzazione per le attività accessorie che comportano il rischio di conflitti di interessi. Da un lato, il superiore avrà la responsabilità di individuare gli indizi di simili conflitti ed esigere le informazioni necessarie dai collaboratori; dall'altro, an4307

che i collaboratori saranno chiamati a constatare i possibili conflitti di interessi e a discuterne con i loro superiori (principio della dichiarazione spontanea). Affinché possano assumere tale responsabilità, i superiori e i collaboratori devono prendere coscienza delle questioni etiche.

I pareri relativi alle singole raccomandazioni espressi nel presente rapporto menzionano diversi elementi che possono favorire un dibattito consapevole sulle questioni etiche (segnatamente la verifica dei rischi di corruzione e le misure di sicurezza in relazione al rapporto del 26 marzo 1998 del CCF e del futuro codice di comportamento dell'amministrazione federale). Si profila quindi un cambiamento rispetto alla situazione descritta dalla CDG-N nel suo rapporto (n. 72,1); secondo quanto constatato dalla Commissione, in seno all'amministrazione federale si parte ancora troppo spesso dall'idea che l'etica sia un dato implicito che non occorre formulare espressamente. La tendenza verso un'etica professionale consapevole che si sta delineando nell'amministrazione federale può essere intesa come elemento di una trasformazione culturale di più ampia portata. Tale trasformazione dipende certamente dall'adeguamento dei rapporti di lavoro alle forme in uso nell'economia privata. Nel frattempo occorre tuttavia tener conto delle peculiarità del servizio pubblico. Tali peculiarità derivano segnatamente dal fatto che l'amministrazione, contrariamente all'economia privata, deve adempiere con mezzi pubblici compiti definiti a livello politico. Un'etica consapevole del servizio pubblico, come richiesta dalla CDG-N, può quindi contribuire ad adempiere con successo questa funzione dell'amministrazione. Il Consiglio federale è convinto che le misure citate nel presente rapporto costituiscano, insieme al profondo rinnovamento della politica del personale, una buona base per attuare questi intenti.

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