I Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Disegno

(LIPG) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge federale del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è modificata come segue: Art. 21 cpv. 2 2

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 19463 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la responsabilità per danni, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero d'assicurato.

Art. 29 Le disposizioni della legge su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernenti il trattamento di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, l'assistenza amministrativa, l'esenzione fiscale, l'assunzione delle spese e le tasse postali, il computo dei termini, nonché la forza di cosa giudicata e la forza esecutiva si applicano per analogia.

Art. 29a (nuovo) Comunicazione di dati

1

Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati alle autorità incaricate di applicare la legge federale del

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FF 2000 205 RS 834.1 RS 831.10 1999-5681

Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile. LF

12 giugno 19594 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare conformemente all'articolo 24 di tale legge.

2

Per il resto è applicabile per analogia l'articolo 50a della legge federale del 20 dicembre 19465 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

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Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

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RS 661 RS 831.10

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