Termine di referendum: 20 luglio 2000

Legge federale concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali del 24 marzo 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 38 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1992 1 sulla protezione dei dati; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 1999 2, decreta: I Nel settore di competenza della Cancelleria federale, il seguente atto legislativo è modificato come segue:

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione 3 Ingresso ...

visto l'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale 4, ...

Capitolo 3: Trattamento dei dati Art. 57a 1 Ogni organo federale conformemente alla legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati può gestire un sistema d'informazione e di documentazione per la registrazione, la gestione, l'indicizzazione e il controllo della corrispondenza e degli affari. Questo sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza 1 2 3 4 5

RS 235.1 FF 1999 7979 RS 172.010 Questa disposizione corrisponde all'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 235.1

1914

1999-4626

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

o risultino dalla natura dell'affare. L'organo federale interessato può memorizzare dati personali soltanto allo scopo di: a.

trattare i suoi affari;

b.

organizzare lo svolgimento del lavoro;

c.

constatare se tratta i dati riguardanti una determinata persona;

d.

facilitare l'accesso alla documentazione.

2 Soltanto

i collaboratori dell'organo federale interessato hanno accesso ai dati personali e soltanto in quanto tali dati siano necessari per adempiere i loro compiti.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione sull'organizzazione e la gestione di questi sistemi d'informazione e di documentazione nonché sulla protezione dei dati personali ivi contenuti.

II Nel settore di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri la legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri del 24 marzo 2000 6 è emanata secondo la versione in allegato.

III Nel settore di competenza del Dipartimento federale dell'interno, i seguenti atti legislativi sono modificati come segue: 1. Legge federale del 19 dicembre 18777 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera Ingresso ...

visto l'articolo 33 capoverso 2 della Costituzione federale 8, ...

Art. 6a

Tenuta di un registro e comunicazione di dati

1

L'Ufficio federale competente tiene un registro dei candidati iscritti agli esami federali per le professioni mediche e dei risultati dei loro esami.

2

Fornisce, per scritto e gratuitamente, ai candidati che ne fanno richiesta scritta informazioni sui loro dati personali contenuti in questo registro.

6 7 8

RU 2000 ... (FF 2000 1937) RS 811.11 Questa disposizione corrisponde all'articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1915

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

3 Comunica al Servizio sanitario coordinato e al Servizio veterinario coordinato nonché al Servizio militare di veterinaria cognome, nome, data di nascita, luogo d'origine e indirizzo dei candidati che hanno superato gli esami.

4

Chiunque riceve e trasmette i dati sottostà all'obbligo di discrezione secondo l'articolo 35 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati9.

5 L'Ufficio federale prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati in occasione della loro notifica e in particolare della loro trasmissione elettronica.

2. Legge federale del 18 dicembre 197010 sulle epidemie Ingresso ...

visti gli articoli 31bis capoverso 2, 64 bis e 69 della Costituzione federale11, ...

Art. 27 Obbligo di dichiarare

1 Nell'ambito della lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo, il Consiglio federale stabilisce i seguenti obblighi di dichiarare:

a.

i medici, gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario dichiarano alla competente autorità cantonale le malattie trasmissibili con le indicazioni necessarie per identificare le persone malate, contagiate o esposte. L'autorità cantonale trasmette la dichiarazione all'Ufficio federale della sanità pubblica;

b.

i laboratori dichiarano alla competente autorità cantonale e all'Ufficio federale della sanità pubblica tutti i risultati di analisi infeziologiche con le indicazioni necessarie per identificare le persone contagiate o malate.

2 L'Ufficio federale della sanità pubblica è autorizzato, nell'ambito del capoverso 1, a comunicare dati personali ai medici incaricati di curare malattie trasmissibili, ai medici cantonali e ad altre autorità incaricate di svolgere compiti sanitari, nonché a istituzioni svizzere ed estere del settore sanitario.

3

Prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nel trattamento e in particolare nella loro trasmissione.

9 10 11

RS 235.1 RS 818.101 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 95, 118 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1916

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

IV Nel settore di competenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia, i seguenti atti legislativi sono modificati come segue: 1. Legge federale del 29 settembre 195212 su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera Ingresso ...

visti gli articoli 43 capoverso 1, 44 e 68 della Costituzione federale13, ...

IV. Trattamento di dati personali Art. 49a Trattamento dei 1 dati

Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, l'Ufficio federale competente può trattare dati personali, compresi profili della personalità e dati degni di particolare protezione relativi alle opinioni religiose, alle attività politiche, alla salute, a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce un sistema d'informazione elettronico.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti: a.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;

b.

l'accesso ai dati;

c.

il diritto di trattamento;

d.

la durata di conservazione dei dati;

e.

l'archiviazione e l'eliminazione dei dati;

f.

la sicurezza dei dati.

Art. 49b Comunicazione 1 dei dati

Su richiesta e in singoli casi, l'Ufficio federale competente può comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali che svolgono compiti legati all'acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera tutti i dati necessari per adempiere tali compiti.

12 13

RS 141.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 37 e 38 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1917

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

2

Rende accessibili per il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia, mediante procedura di richiamo, i dati personali necessari all'istruzione dei ricorsi. Il Consiglio federale disciplina il volume di tali dati.

Titolo prima dell'art. 50

V. Rimedi giuridici Titolo prima dell'art. 54

VI. Disposizioni finali e transitorie 2. Legge federale del 26 marzo 193114 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Ingresso ...

visto l'articolo 69 ter della Costituzione federale15, ...

Art. 22e cpv. 1 lett. i n. 1 Abrogato V Nel settore di competenza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, i seguenti atti legislativi sono modificati come segue: 1. Procedura penale militare16 Ingresso ...

visto l'articolo 20 della Costituzione federale17, ...

14 15 16 17

RS 142.20 Questa disposizione corrisponde all'articolo 121 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 322.1 Questa disposizione corrisponde all'articolo 60 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1918

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

Art. 43

Gestione degli atti

1

L'Ufficio dell'uditore in capo tiene un sistema d'informazione per la gestione degli atti della giustizia militare. Esso contiene dati di persone che sono coinvolte in istruzioni o procedimenti della giustizia militare, nonché indicazioni sullo stato e il disbrigo delle istruzioni e dei procedimenti.

2

Le cancellerie dei tribunali militari hanno accesso a questi dati mediante una procedura di richiamo.

3

Terminata la causa, di regola gli atti sono conservati per cinque anni presso l'Ufficio dell'uditore in capo. In seguito sono trasmessi all'Archivio federale. L'uditore in capo può, in caso di necessità, chiedere la restituzione degli atti archiviati.

2. Legge federale del 17 marzo 197218 che promuove la ginnastica e lo sport Ingresso ...

visto l'articolo 27 quinquies della Costituzione federale19, ...

Modifica di designazioni 1

La designazione «istituto di ricerca scientifica» è sostituita nell'articolo 11 capoverso 1 lettera d con «Istituto di scienza dello sport (ISS)» e nell'articolo 11 capoverso 2 con «ISS».

2 Nell'articolo 13 capoverso 3, l'espressione «un istituto per la ricerca scientifica nello sport» è sostituita con «ISS».

Titolo prima dell'art. 11a

Va. Trattamento dei dati Art. 11a 1 L'ISS può trattare o far trattare dati medici, dati diagnostici relativi alle prestazioni e dati clinico-chimici relativi a sportivi. I dati sono rilevati per garantire il servizio medico, il servizio di pronto soccorso e l'assistenza medica e per assicurare la ricerca scientifica in materia di sport.

2

L'ISS può gestire un sistema d'informazione per il trattamento dei dati.

3

I dati relativi alla cartella clinica sono conservati per dieci anni presso l'ISS. I dati per la ricerca scientifica in materia di sport sono resi anonimi.

18 19

RS 415.0 Questa disposizione corrisponde all'articolo 68 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1919

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

3. Legge militare del 3 febbraio 199520 Ingresso ...

visti gli articoli 18-22, 45 bis e 69 della Costituzione federale21, ...

Modifica di una designazione Nell'articolo 146 capoversi 3 e 4 la designazione «sistema di trattamento dei dati» è sostituita da «sistema d'informazione».

Titolo prima dell'art. 146

Capitolo 7: Controlli militari, trattamento di dati personali Sezione 1: Dati di controllo Art. 146 titolo Trattamento dei dati Titolo prima dell'art. 148

Sezione 2: Dati sanitari Art. 148

Trattamento dei dati sanitari

1

La Confederazione gestisce il sistema d'informazione medica dell'esercito che contiene i dati sanitari necessari per l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio delle persone soggette all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare.

2

Per dati sanitari s'intendono: a.

i dati medici;

b.

altri dati personali sullo stato di salute fisico o mentale della persona sottoposta ad apprezzamento.

3 Le unità amministrative federali e cantonali competenti conformemente alla presente legge, nonché i medici da esse incaricati raccolgono i necessari dati sanitari presso:

a.

20 21

le persone soggette all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare; RS 510.10 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 40, 58-60 e 118 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1920

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

b.

i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;

c.

i tribunali penali civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa.

Art. 148a

Trattamento dei dati medici relativi a civili

1

La Confederazione può raccogliere i necessari dati medici relativi a civili che sono assistiti dalla truppa.

2

I dati sono raccolti presso le persone interessate, i loro rappresentanti legali nonché i loro medici curanti.

3 Essi non possono essere trattati nel sistema d'informazione medica dell'esercito e devono essere distrutti al termine dell'assistenza delle persone interessate.

Art. 148b

Comunicazione dei dati sanitari

1

I dati sanitari relativi alle persone soggette all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare possono essere comunicati, per l'apprezzamento dell'idoneità al servizio, alle seguenti persone: a.

i medici competenti dell'esercito e dell'amministrazione militare;

b.

i medici competenti della protezione civile;

c.

i medici curanti delle persone interessate.

2

Informazioni riguardanti i dati sanitari sono rilasciate, di regola, soltanto in presenza di un medico della competente unità amministrativa della Confederazione o incaricato dalla persona interessata.

3

Su richiesta, in singoli casi, i dati sanitari possono essere comunicati alle seguenti autorità, in quanto ciò sia necessario per adempiere i loro compiti legali: a.

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare;

b.

le autorità preposte al servizio civile;

c.

le autorità preposte alle indennità di perdita di guadagno;

d.

le autorità preposte alla tassa d'esenzione dal servizio militare;

e.

le autorità competenti per il trattamento di casi di responsabilità civile e di regresso nel settore dell'esercito e dell'amministrazione militare;

f.

i tribunali civili e militari nonché le autorità giudiziarie nell'ambito di procedimenti giudiziari e amministrativi, in quanto il diritto procedurale preveda per i medici, in casi particolari, un obbligo di informare.

1921

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

Sezione 3: Dati personali della medicina aeronautica Art. 148c

Trattamento dei dati

1

Il competente servizio amministrativo della Confederazione tratta dati medici e psicologici per l'apprezzamento dell'idoneità di:

2

a.

aspiranti per il servizio di volo militare;

b.

militari del servizio di volo militare;

c.

istruttori delle forze aeree; e

d.

persone dell'aviazione civile.

Per il trattamento dei dati, può gestire un sistema d'informazione.

Art. 148d

Consultazione dei dati

1

I dati personali della medicina aeronautica possono essere consultati solo dalla persona interessata in presenza di un medico del servizio amministrativo competente o incaricato dalla persona interessata.

2 Il medico curante, con il consenso della persona interessata, e il servizio medico dell'Ufficio federale dell'assicurazione militare possono consultare i dati in presenza di medici o psicologi del servizio amministrativo competente.

3

In caso di ricorso, anche il medico in capo dell'esercito può consultare i dati.

Sezione 4: Dati relativi al personale medico Art. 148e

Trattamento dei dati

1

La Confederazione gestisce un sistema d'informazione che contiene i dati relativi al personale medico indispensabili per assicurare la gestione medica e tecnica di attrezzature nell'ambito del servizio sanitario e veterinario nonché dei servizi di salvataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica (dati del personale medico); tali dati sono rilevati in quanto siano necessari per l'assegnazione di personale medico.

2

Essa raccoglie i dati relativi al personale medico presso:

22 23

a.

le competenti unità amministrative federali e cantonali conformemente alla presente legge, alla legge federale del 27 giugno 196922 sugli organi direttivi e il consiglio della difesa nonché alla legge federale del 19 dicembre 187723 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera;

b.

le associazioni dei medici, dei dentisti, dei farmacisti e dei veterinari;

c.

le associazioni e le federazioni del rimanente personale medico.

RS 501 RS 811.11

1922

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

3

Il Consiglio federale determina i dati personali necessari per l'assegnazione di personale medico nell'ambito del servizio sanitario coordinato.

Art. 148f

Trasmissione dei dati

I dati relativi al personale medico possono essere trasmessi alle unità amministrative federali e cantonali competenti per l'assegnazione di personale medico.

Sezione 5: Dati personali per lo sviluppo professionale dei quadri Art. 148g 1

Le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni competenti conformemente alla presente legge possono, con il consenso scritto della persona interessata, trattare i dati personali e i profili della personalità necessari per lo sviluppo professionale dei quadri dell'esercito. A tale scopo, la Confederazione gestisce un sistema d'informazione.

2

Le unità amministrative di cui al capoverso 1 raccolgono i dati presso le persone interessate, i loro superiori militari nonché le persone di referenza da loro indicate.

3

I dati possono essere trasmessi unicamente ai servizi federali e cantonali competenti in materia di conferimento di gradi militari e di funzioni.

Sezione 6: Altre disposizioni Art. 148h Il Consiglio federale disciplina in particolare: a.

il contenuto, la forma e la gestione dei controlli militari e dei sistemi d'informazione secondo gli articoli 148-148g;

b.

la responsabilità e la vigilanza;

c.

la protezione delle persone interessate e la sicurezza dei dati;

d.

il congedo per l'estero e i controlli sull'adempimento dell'obbligo militare degli Svizzeri all'estero.

1923

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

VI Nel settore di competenza del Dipartimento federale delle finanze, i seguenti atti legislativi sono modificati come segue: 1. Legge federale del 27 giugno 197324 sulle tasse di bollo Ingresso ...

visto l'articolo 41 bis capoversi 1 lettera a, 2 e 3 della Costituzione federale25, ...

Titolo prima dell'art. 32a

IIa. Trattamento dei dati Art. 32a 1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni gestisce, per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d'informazione. Quest'ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.

2 L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 32 capoverso 1 si trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all'articolo 32 capoversi 2 e 4 trasmettono all'Amministrazione federale delle contribuzioni i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.

3 I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.

Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.

4

I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica o distruzione non autorizzata nonché dal furto.

5

Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione, concernenti in particolare l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione, le categorie di dati da rilevare, il diritto d'accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

24 25

RS 641.10 Questa disposizione corrisponde agli articoli 132 capoverso 1 e 134 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1924

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

2. Legge federale del 13 ottobre 196526 sull'imposta preventiva Ingresso ...

visti gli articoli 41bis capoverso 1 lettere a e b e capoversi 2 e 3 della Costituzione federale27, ...

Art. 36a IIa. Trattamento dei dati

1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni gestisce, per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d'informazione. Quest'ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.

2 L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 36 capoverso 1 si trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all'articolo 36 capoversi 2 e 4 trasmettono all'Amministrazione federale delle contribuzioni i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.

3 I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.

4 I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica e distruzione non autorizzata nonché dal furto.

5 Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione, concernenti in particolare l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione, le categorie di dati da rilevare, il diritto d'accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

26 27

RS 642.21 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 132 capoverso 2 e 134 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1925

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

3. Legge federale del 14 dicembre 199028 sull'imposta federale diretta Ingresso ...

visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale29, ...

Art. 112a

Trattamento dei dati

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni gestisce, per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d'informazione. Quest'ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.

2 L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 111 si trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all'articolo 112 trasmettono alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.

3 I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.

Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.

4 Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:

a.

l'identità;

b.

lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa;

c.

gli atti giuridici;

d.

le prestazioni di un ente pubblico.

5

I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica o distruzione non autorizzata nonché dal furto.

6

Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione, concernenti in particolare l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione, le categorie dei dati da rilevare, il diritto d'accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

7

Se gli uffici federali non si accordano in merito alla comunicazione dei dati, il Consiglio federale decide definitivamente. In tutti gli altri casi decide il Tribunale federale conformemente agli articoli 116 segg. dell'organizzazione giudiziaria30.

28 29 30

RS 642.11 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 173.110

1926

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

4. Legge federale del 14 dicembre 199031 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Ingresso ...

visto l'articolo 42 quinquies della Costituzione federale32, ...

Art. 39a

Trattamento dei dati

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 39 capoverso 2 si trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all'articolo 39 capoverso 3 trasmettono alle autorità fiscali i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.

2

I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.

Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.

3

Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente: a.

l'identità;

b.

lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa;

c.

gli atti giuridici;

d.

le prestazioni di un ente pubblico.

5. Legge federale del 12 giugno 195933 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare Ingresso ...

visti gli articoli 18 capoverso 4 e 45 bis capoverso 2 della Costituzione federale34, ...

31 32 33 34

RS 642.14 Questa disposizione corrisponde all'articolo 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 661 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 40 capoverso 2 e 59 capoverso 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1927

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

Art. 24 cpv. 2-6 2

Le seguenti autorità e i seguenti uffici trasmettono le notifiche opportune, comunicano le informazioni necessarie e garantiscono la consultazione degli atti alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge: a.

le autorità militari della Confederazione e dei Cantoni;

b.

le autorità della Confederazione preposte al servizio civile e gli uffici regionali del servizio civile;

c.

le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni;

d.

l'Ufficio centrale di compensazione AVS/AI;

e.

gli uffici dell'AI cantonali;

f.

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare;

g.

i rappresentanti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la legge del 20 marzo 198135 sull'assicurazione contro gli infortuni;

h.

i servizi della protezione civile dei Comuni;

i.

le istanze cantonali, regionali e comunali dei vigili del fuoco;

j.

gli uffici cantonali delle esecuzioni e dei fallimenti.

3

Il Consiglio federale può vincolare altri uffici a fornire l'assistenza amministrativa di cui al capoverso 2.

4

Devono essere trasmessi tutti i dati necessari a stabilire l'assoggettamento alla tassa, l'esenzione dalla tassa, la riscossione, l'esazione e il rimborso della tassa, in particolare l'identità, le indicazioni dei controlli militari e del servizio civile, i dati fiscali, le indicazioni per la riduzione della tassa e le indicazioni sulla salute.

5 I dati possono essere trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.

6

I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica e distruzione non autorizzata nonché dal furto.

6. Legge del 1° ottobre 1925 sulle dogane36 Ingresso ...

visti gli articoli 28-30 e 34 ter della Costituzione federale37, ...

35 36 37

RS 832.20 RS 631.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 101 e 133 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1928

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

Titolo prima dell'art. 141a

IV. Protezione dei dati Art. 141a

Trattamento dei dati

1

L'Amministrazione delle dogane può trattare dati, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, se è necessario per l'esecuzione delle leggi che deve applicare.

2 L'Amministrazione delle dogane può gestire sistemi d'informazione, in particolare per:

3

a.

fissare e riscuotere le tasse;

b.

allestire analisi dei rischi;

c.

perseguire e giudicare casi penali;

d.

trattare efficacemente e razionalmente le richieste di assistenza amministrativa e giudiziaria.

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti: a.

l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione;

b.

i cataloghi dei dati da rilevare;

c.

l'accesso ai dati;

d.

il diritto di trattamento;

e.

la durata di conservazione;

f.

l'archiviazione e la distruzione dei dati.

Art. 141b

Collaborazione

1

Nell'adempimento dei suoi compiti, l'Amministrazione delle dogane accede pure a sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e può trattare tali dati, in quanto ciò sia previsto in altri atti legislativi. Utilizza i dati solo in modo conforme allo scopo previsto.

2

Le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono tenute a informare l'Amministrazione delle dogane, se tali informazioni sono necessarie per l'esecuzione delle leggi che essa deve applicare.

Art. 141c

Comunicazione di dati ad autorità in Svizzera

1

L'Amministrazione delle dogane comunica dati ad altre autorità in Svizzera, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, nonché le constatazioni fatte dai suoi collaboratori nello svolgimento del loro servizio, se è necessario per l'esecuzione delle leggi che queste autorità devono applicare.

2

Possono essere comunicati in particolare i dati e le connessioni di dati seguenti: a.

indicazioni sull'identità di persone fisiche o giuridiche;

1929

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

b.

indicazioni sull'assoggettamento alle tasse;

c.

indicazioni su procedimenti amministrativi, penali amministrativi e penali pendenti e conclusi nonché su sanzioni amministrative, penali amministrative e penali che rientrano nella sua sfera di competenza;

d.

indicazioni sull'importazione, l'esportazione e il transito;

e.

indicazioni su reati potenziali;

f.

indicazioni sugli attraversamenti del confine;

g.

indicazioni sulla situazione finanziaria ed economica di persone fisiche o giuridiche.

Art. 141d

Comunicazione di dati ad autorità estere e internazionali

Nell'ambito di convenzioni internazionali, l'Amministrazione delle dogane può trasmettere dati, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, ad autorità estere e internazionali.

Art. 141e

Comunicazione di dati nella procedura di richiamo

1

L'Amministrazione delle dogane può rendere accessibili nella procedura di richiamo i dati delle dichiarazioni doganali ad altre autorità in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein nonché a organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato incaricate di compiti federali, se i dati sono necessari per l'esecuzione delle leggi che tali servizi devono applicare. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare scopo e contenuto della comunicazione di dati.

2

La comunicazione di dati nella procedura di richiamo ad autorità estere e internazionali è retta dalle disposizioni di convenzioni internazionali.

3 I dati personali comunicati secondo i capoversi 1 e 2 non possono essere trasmessi a terzi senza l'approvazione dell'Amministrazione delle dogane. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 199238 sulla protezione dei dati.

Art. 141f

Impiego di videocamere

1

L'Amministrazione delle dogane può impiegare videocamere o videoregistratori automatici per individuare attraversamenti illegali del confine o pericoli per la sicurezza del confine.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

VII Nel settore di competenza del Dipartimento federale dell'economia, i seguenti atti legislativi sono modificati come segue: 38

RS 235.1

1930

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

1. Legge del 6 ottobre 199539 sul servizio civile Ingresso ...

visto l'articolo 18 capoverso 1 della Costituzione federale40, ...

Art. 80 cpv. 1 bis e 4 1bis Può

4

trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti:

a.

le motivazioni delle domande dei richiedenti, in particolare i loro motivi di coscienza;

b.

l'idoneità al servizio militare dei richiedenti;

c.

la formazione nonché le attitudini e le preferenze delle persone che devono prestare servizio civile, in quanto queste informazioni siano determinanti per gli impieghi del servizio civile;

d.

lo stato di salute delle persone che devono prestare servizio civile;

e.

i procedimenti disciplinari o penali secondo la presente legge.

Il Consiglio federale disciplina in particolare: a.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;

b.

la responsabilità per il trattamento dei dati;

c.

le categorie dei dati da rilevare;

d.

il diritto di accesso e di trattamento;

e.

la collaborazione con gli organi interessati;

f.

la sicurezza dei dati;

g.

la durata di conservazione dei dati.

Art. 80a

Gestione di atti

1

Per adempiere i compiti in virtù della presente legge, l'organo d'esecuzione tratta gli atti di:

39 40

a.

persone che hanno depositato una domanda d'ammissione al servizio civile;

b.

persone che sono state ammesse al servizio civile;

c.

istituzioni che hanno inoltrato una domanda di riconoscimento quale istituto d'impiego;

d.

istituti d'impiego riconosciuti;

RS 824.0 Questa disposizione corrisponde all'articolo 59 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1931

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

e.

persone che si candidano come membro della commissione d'ammissione;

f.

persone che sono state designate in qualità di membro di detta commissione.

2

Negli atti, l'organo d'esecuzione può trattare dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 80 capoverso 1bis. Gli atti relativi alle persone di cui al capoverso 1 lettere e ed f contengono in particolare i documenti relativi alle candidature nonché la valutazione del livello di conoscenze.

3 Gli atti della procedura d'ammissione sono conservati separatamente fino all'archiviazione degli atti relativi all'esecuzione.

4 Il Consiglio federale disciplina la comunicazione di dati personali a istituzioni e persone che collaborano all'esecuzione della legge o che adempiono compiti collegati al servizio civile.

5 L'organo d'esecuzione trasmette all'Archivio federale gli atti della procedura d'ammissione concernenti:

a.

persone soggette al servizio civile dopo il licenziamento dal servizio civile;

b.

persone la cui domanda è stata respinta, dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

2. Legge federale del 4 ottobre 197441 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà Ingresso ...

visto l'articolo 34 sexies della Costituzione federale42, ...

Art. 62a

Trattamento dei dati

1

L'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazione. Esso può contenere dati personali degni di particolare protezione concernenti la salute o misure d'assistenza sociale. I dati servono a esaminare il diritto all'aiuto federale.

2 L'Ufficio federale può comunicare dati ad altre autorità federali, cantonali e comunali nonché a scuole universitarie e istituzioni finanziarie solo se è necessario per l'esecuzione della legge e i richiedenti lo comprovano. I dati personali degni di particolare protezione non possono in nessun caso essere comunicati.

3 I dati personali che non sono degni di particolare protezione possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo.

4 Il Consiglio federale disciplina in particolare la gestione del sistema d'informazione, la responsabilità per il trattamento dei dati, le categorie di dati da rilevare e la

41 42

RS 843 Questa disposizione corrisponde all'articolo 108 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1932

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

loro durata di conservazione, il diritto di accesso e di trattamento e la sicurezza dei dati.

3. Legge del 13 marzo 196443 sul lavoro Ingresso ...

visti gli articoli 26, 31bis capoverso 2, 34bis, 34ter, 36, 64, 64bis, 85, 103 e 114bis della Costituzione federale44, ...

Art. 44 Obbligo del segreto

1

Le persone che sono incaricate di svolgere compiti secondo la presente legge o vi partecipano sono tenute al segreto nei confronti di terzi sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività.

2 Le autorità cantonali incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente legge e l'Ufficio federale si prestano reciproca assistenza nell'adempimento dei loro compiti; si scambiano gratuitamente le necessarie informazioni e su richiesta si accordano il diritto di consultare gli atti ufficiali. I fatti segnalati o constatati nell'applicazione della presente prescrizione sottostanno all'obbligo del segreto di cui al capoverso 1.

Art. 44a Comunicazione 1 di dati

L'Ufficio federale o la competente autorità cantonale, su domanda scritta motivata, può comunicare dati:

43 44

45

a.

alle autorità di vigilanza e d'esecuzione delle prescrizioni sulla sicurezza del lavoro secondo la legge federale del 20 marzo 198145 sull'assicurazione contro gli infortuni, in quanto lo esiga l'adempimento dei loro compiti;

b.

ai tribunali e alle autorità istruttorie penali, in quanto lo esiga l'accertamento di un fatto giuridicamente rilevante;

c.

agli assicurati, in quanto lo esiga l'accertamento di un rischio assicurato;

RS 822.11 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 63, 87, 92, 95, 1 10, 117, 122, 177 capoverso 3, 188 capoverso 2 e 190 capoverso 1 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU ...; FF 1999 7454] art.

188 cpv. 2, 189 cpv. 1, 191 cpv. 3 e 191 a cpv. 2) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 832.20

1933

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

d.

al datore di lavoro, in quanto lo esiga la prescrizione di misure nei confronti di una persona;

e.

agli organi dell'Ufficio federale di statistica in quanto lo esiga l'adempimento dei loro compiti.

2

I dati possono essere comunicati, su domanda scritta e motivata, ad altre autorità federali, cantonali e comunali o a terzi se la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o le circostanze permettono di desumere tale consenso.

3

I dati possono essere eccezionalmente comunicati quando si tratta di evitare un pericolo per la vita o la salute del lavoratore o di terzi.

4

La comunicazione di dati resi anonimi, utilizzati segnatamente per la pianificazione, la statistica o la ricerca, può essere effettuata senza il consenso della persona interessata.

5

Il Consiglio federale può generalizzare la comunicazione di dati non degni di particolare protezione ad autorità o istituzioni, in quanto tali dati siano necessari per l'adempimento dei loro compiti legali. A tale scopo può prevedere una procedura di richiamo.

Art. 44b

1 I Cantoni e l'Ufficio federale gestiscono sistemi Sistemi d'informazione documentazione per l'adempimento dei compiti, e di documentazione presente legge.

d'informazione e di conformemente alla

2

I sistemi d'informazione e di documentazione possono contenere dati degni di particolare protezione concernenti: a.

lo stato di salute di un singolo lavoratore per quanto concerne gli esami medici, le analisi dei rischi e le perizie previsti dalla presente legge e dalle relative ordinanze;

b.

i procedimenti amministrativi e penali secondo la presente legge.

3

Il Consiglio federale determina le categorie dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione, il diritto di accesso e di trattamento. Disciplina la collaborazione con gli organi interessati, lo scambio di dati e la sicurezza dei dati.

Art. 45 cpv. 1 1

Il datore di lavoro, i suoi lavoratori e le persone, che su mandato del datore di lavoro svolgono compiti in virtù della presente legge, devono fornire alle autorità d'esecuzione e di vigilanza tutte le informazioni che queste necessitano per adempiere i loro compiti.

1934

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

Art. 46 Elenchi e altri atti

Il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorità d'esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti, da cui risultano le indicazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e delle relative ordinanze. Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 46 sulla protezione dei dati.

VIII Nel settore di competenza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, i seguenti atti legislativi sono modificati come segue: 1. Legge del 20 giugno 1986 47 sulla caccia Ingresso ...

visti gli articoli 24sexies capoverso 4, 24 septies, 25 e 25 bis della Costituzione federale48, ...

Art. 22

Obbligo di comunicazione

1

Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale.

2 L'Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l'autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell'autorizzazione sul loro territorio.

3

L'Ufficio federale può conservare tali dati in una collezione elettronica di dati.

Una volta scaduto il termine per il ritiro dell'autorizzazione di caccia, cancella le registrazioni elettroniche e distrugge le relative decisioni cantonali. Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici.

46 47 48

RS 235.1 RS 922.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 74, 78 capoverso 4, 79 e 80 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1935

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

2. Legge federale del 21 giugno 199149 sulla radiotelevisione Ingresso ...

visti gli articoli 36 e 55 bis della Costituzione federale50, ...

Art. 55 cpv. 4 4

L'organo incaricato di riscuotere le tasse di ricezione può trattare i dati personali per accertare l'obbligo di annuncio e di pagare la tassa. Può anche trattare dati sulla salute, sulle sanzioni amministrative o penali nonché dati sulle misure di assistenza sociale, in quanto ciò sia necessario per esaminare una domanda di esenzione dall'obbligo di annuncio o dall'obbligo di p agare la tassa.

IX 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 11 aprile 2000 51 Termine di referendum: 20 luglio 2000 1540

49 50 51

RS 784.40 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 92 e 93 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

FF 2000 1914

1936