Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche

Disegno

(Legge sul cinema, LCin) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 71 e 93 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 20001, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

La presente legge intende promuovere la molteplicità e la qualità dell'offerta cinematografica nonché la creazione cinematografica e rafforzare la cultura cinematografica.

Art. 2

Definizioni

1

Per film si intende una sequenza di immagini registrate e strutturate, sonorizzate o meno, che sono destinate ad essere riprodotte e che, se proiettate, suscitano un'impressione di movimento, indipendentemente dal procedimento tecnico di ripresa, registrazione o riproduzione utilizzato.

2 Per

film svizzero si intende un film:

a.

realizzato in parte determinante da un autore svizzero o domiciliato in Svizzera;

b.

prodotto da una persona fisica domiciliata in Svizzera o da un'impresa con sede in Svizzera, al cui capitale, proprio e di terzi, nonché alla cui direzione partecipano principalmente persone domiciliate in Svizzera; e

c.

realizzato con interpreti e tecnici svizzeri o domiciliati in Svizzera e da industrie tecniche con sede in Svizzera.

RS 443.1 1 FF 2000 4725

4764

2000-1389

Legge sul cinema

Capitolo 2: Promozione della cinematografia Sezione 1: Settori di promozione Art. 3

Creazione cinematografica svizzera

La Confederazione sostiene l'irradiamento culturale, l'efficienza economica, la continuità e le possibilità di espansione della produzione cinematografica svizzera indipendente. A tal fine può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per l'elaborazione di progetti nonché per la realizzazione e la valorizzazione di: a.

film svizzeri;

b.

film coprodotti fra la Svizzera e l'estero.

Art. 4

Molteplicità e qualità dell'offerta cinematografica

Per promuovere la molteplicità culturale e linguistica nonché la qualità dell'offerta cinematografica la Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme, segnatamente in favore della distribuzione, della proiezione pubblica e della diffusione.

Art. 5

Cultura cinematografica

La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per: a.

la diffusione della cultura cinematografica e il rafforzamento della sensibilizzazione al cinema;

b.

i festival cinematografici che forniscono un contributo importante alla cultura cinematografica nazionale o internazionale;

c.

l'archiviazione e il restauro di film;

d.

la collaborazione fra i vari ambiti del settore cinematografico;

e.

altre istituzioni e iniziative che contribuiscono in modo importante a mantenere e a sviluppare la produzione, la cultura e l'innovazione cinematografiche in Svizzera;

f.

la cooperazione internazionale nel settore cinematografico.

Art. 6

Formazione professionale e formazione permanente

La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per la formazione professionale e la formazione permanente delle persone occupate nel settore cinematografico.

4765

Legge sul cinema

Sezione 2: Strumenti di promozione Art. 7

Riconoscimenti

La Confederazione può assegnare premi o altre distinzioni per contributi eccezionali alla produzione e alla cultura cinematografiche.

Art. 8

Promozione della cinematografia selettiva e legata al successo

Gli aiuti finanziari possono essere assegnati in base a criteri legati alla qualità (promozione selettiva) o al successo (promozione legata al successo). Il Dipartimento competente2 (Dipartimento) definisce le condizioni e la procedura.

Art. 9

Delega della promozione della cinematografia a istituzioni

1

La Confederazione può delegare a un'organizzazione di diritto privato un settore della promozione della cinematografia se terzi vi forniscono un contributo importante.

2 Il Consiglio federale decide nel singolo caso in merito al principio della delega. Il Dipartimento stabilisce le condizioni quadro e designa i rappresentanti della Confederazione.

3 La Confederazione conclude con l'organizzazione un contratto di prestazioni che disciplina gli obblighi delle due parti. Il contratto di prestazioni prevede un tribunale arbitrale che decide in via definitiva le controversie fra l'organizzazione e gli aventi diritto.

Art. 10

Contratti di prestazioni

La Confederazione può concludere un contratto di prestazioni con persone giuridiche che ricevono regolarmente aiuti finanziari.

Sezione 3: Principi di promozione e valutazione Art. 11

Principi di promozione

1

Il Dipartimento disciplina la promozione del cinema definendo i principi della stessa.

2 I principi di promozione sono emanati per ogni singolo settore della promozione conformemente agli articoli 3 - 6 e, per i riconoscimenti, conformemente all'articolo 7. Essi indicano gli obiettivi prefissati, definiscono gli strumenti di promozione e stabiliscono i criteri determinanti.

3

2

La durata di validità dei principi di promozione è compresa tra i tre e i cinque anni.

Attualmente il Dipartimento federale dell'interno

4766

Legge sul cinema

Art. 12

Valutazione

1

L'adeguatezza e l'efficacia dei principi e degli strumenti di promozione sono verificate regolarmente.

2

I risultati della valutazione sono pubblicati.

3

Il Dipartimento disciplina la procedura di valutazione.

Sezione 4: Aiuti finanziari e altre forme di sostegno Art. 13

Forme dell'aiuto finanziario

Gli aiuti finanziari sono versati sotto forma di contributi a fondo perso, contributi in conto interessi, fideiussioni o prestiti a rimborso condizionato.

Art. 14

Decisioni sugli aiuti finanziari e sulle altre forme di sostegno

1

Le decisioni in merito all'assegnazione di aiuti finanziari e di altre forme di sostegno sono prese dall'Ufficio federale competente3 (Ufficio).

2 L'Ufficio fa esaminare le domande da commissioni d'esperti o da esperti incaricati nei settori in cui non dispone delle necessarie conoscenze tecniche.

3

Le decisioni in merito all'assegnazione di aiuti finanziari possono essere impugnate presso il Dipartimento. La censura di inadeguatezza è irricevibile.

Art. 15

Concessione e ripartizione dei mezzi

1

L'Assemblea federale autorizza, con un decreto federale semplice, un limite di spesa pluriennale per la promozione della cinematografia di cui agli articoli 3 e 4.

2 Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della molteplicità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi nonché eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario e impiegati a destinazione vincolata per la promozione della cinematografia.

3

L'autorità competente ripartisce ogni anno i mezzi a disposizione tra i settori di promozione conformemente agli articoli 3 - 6. Nel fare ciò tiene conto dei principi di promozione e fissa per ogni settore di promozione gli importi massimi che possono essere concessi per i singoli progetti.

3

Attualmente l'Ufficio federale della cultura

4767

Legge sul cinema

Sezione 5: Esclusione dalla promozione cinematografica Art. 16 1

2

Non ricevono alcun aiuto finanziario i film che vengono realizzati: a.

a scopo pubblicitario;

b.

con una finalità essenzialmente didattica;

c.

su ordinazione.

Sono esclusi da qualsiasi forma di promozione segnatamente i film che: a.

ledono la dignità umana;

b.

propongono un'immagine avvilente dell'uomo o della donna o di persone appartenenti a un gruppo determinato;

c.

esaltano o minimizzano la violenza;

d.

hanno un carattere pornografico.

Capitolo 3: Prescrizioni relative alla promozione della molteplicità dei film proiettati in pubblico Sezione 1: Provvedimenti volontari Art. 17 Principio 1 Le imprese di distribuzione e di proiezione sono tenute a dare il proprio contributo alla molteplicità dell'offerta nell'ambito della loro attività per mezzo: a.

della loro politica aziendale;

b. di provvedimenti presi volontariamente dal settore.

Tra i provvedimenti volontari figurano segnatamente le dichiarazioni con le quali le imprese di distribuzione e di proiezione si impegnano a strutturare la programmazione in una località dotata di sale cinematografiche (località) tenendo conto per quanto possibile della molteplicità e della qualità.

2

Art. 18

Molteplicità dell'offerta

La molteplicità dell'offerta in una località è garantita se i film proiettati provengono in quantità sufficiente da Paesi diversi, appartengono a generi diversi e rappresentano stili diversi.

Art. 19 1

Pluralismo linguistico

I film sostenuti dalla Confederazione devono essere disponibili in più di una lingua nazionale.

4768

Legge sul cinema

2

Un'impresa può distribuire un film in prima visione soltanto se possiede per tutto il territorio svizzero i diritti per tutte le versioni linguistiche valorizzate in Svizzera.

Art. 20

Valutazione e miglioramento dell'offerta cinematografica

1

L'Ufficio valuta regolarmente, sulla scorta dei dati forniti conformemente all'articolo 24, l'efficacia delle attività e dei provvedimenti di cui all'articolo 17.

2 Se nell'ambito della valutazione constata che la molteplicità dell'offerta è assente in una località, l'Ufficio invita le imprese di distribuzione e di proiezione interessate a ripristinare uno stato conforme agli obiettivi della legge o a sottoporre proposte adeguate per ovviare a questa situazione.

3

Le proposte sono sottoposte al Dipartimento per approvazione. Il Dipartimento emana una decisione.

Sezione 2: Tassa volta a promuovere la molteplicità dell'offerta Art. 21

Tassa

1

Se lo stato conforme agli obiettivi della legge non viene ripristinato o se entro il termine fissato dall'Ufficio le imprese interessate di una località non presentano proposte adeguate o presentano proposte insufficienti, la Confederazione può riscuotere una tassa. Il Dipartimento decide in merito alla riscossione dopo aver consultato le cerchie interessate e la Commissione del cinema.

2 L'importo della tassa è compreso tra 1 e 2 franchi per ingresso, riferito agli ingressi realizzati in una località dalle imprese di distribuzione e proiezione interessate.

Queste ultime si assumono ciascuna la metà della tassa.

3 Il Consiglio federale adegua periodicamente l'importo della tassa all'evoluzione dei prezzi d'ingresso.

4

I proventi della tassa, dopo deduzione dei costi d'esecuzione, sono destinati alla promozione della molteplicità dell'offerta nella distribuzione e nella proiezione nella località in cui la tassa è stata percepita.

Art. 22

Esenzione dalla tassa

1

Le imprese di distribuzione e di proiezione possono farsi esentare dal versamento della tassa impegnandosi formalmente nei confronti della Confederazione a fornire un contributo speciale ai fini della molteplicità e della qualità dell'offerta cinematografica in una località determinata.

2 In caso di inadempimento colpevole dell'obbligo di cui al capoverso 1 la tassa è dovuta incondizionatamente.

4769

Legge sul cinema

Sezione 3: Obbligo di registrazione, d'informazione e di notifica Art. 23

Obbligo di registrazione

1

Chiunque, a titolo professionale, proietta in pubblico o distribuisce film per la proiezione in pubblico, deve iscriversi in un registro pubblico della Confederazione prima di intraprendere l'attività.

2

Può figurare nel registro soltanto chi ha il domicilio o la sede in Svizzera.

3

Se l'impresa è una persona giuridica, i membri della sua direzione devono essere domiciliati in Svizzera. I cambiamenti del personale direttivo devono essere comunicati all'autorità competente.

Art. 24

Obbligo d'informazione e di notifica

1

Le imprese di produzione sostenute comunicano ogni anno alla Confederazione i titoli e i dati tecnici dei film da esse prodotti, nonché i risultati ottenuti in Svizzera e all'estero con la loro valorizzazione.

2 Le imprese di distribuzione notificano mensilmente alla Confederazione i titoli dei film distribuiti, i luoghi di proiezione, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati.

3

Le imprese di proiezione delle città chiave notificano settimanalmente ­ le altre imprese di proiezione, mensilmente ­ alla Confederazione i titoli dei film proiettati, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati.

4

I dati di cui ai capoversi 2 e 3 sono pubblicati periodicamente.

Capitolo 4: Commissioni Art. 25

Commissione federale della cinematografia

1

Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale della cinematografia (Commissione del cinema) che offre consulenza alle autorità in tutte le questioni importanti riguardanti la cultura e la politica cinematografiche nonché l'esecuzione della presente legge.

2

La Commissione del cinema dev'essere consultata segnatamente in merito: a.

alle disposizioni d'esecuzione della presente legge, ai principi di promozione e ai piani di ripartizione;

b.

alla valutazione dei principi e degli strumenti di promozione;

c.

alle proposte e ai provvedimenti di cui all'articolo 20.

3

Il Consiglio federale determina la composizione della Commissione del cinema.

Nomina il presidente e i membri.

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Legge sul cinema

4

Il Dipartimento disciplina l'organizzazione e la procedura. Può istituire comitati, composti da membri della Commissione del cinema, e affidare loro compiti particolari.

Art. 26

Commissioni d'esperti

1

Il Dipartimento istituisce commissioni d'esperti incaricate di esaminare le domande di aiuti finanziari.

2

Disciplina l'organizzazione e la procedura.

Capitolo 5: Disposizioni penali Art. 27

Infrazioni all'obbligo di registrazione

1

Chiunque, intenzionalmente, non adempie l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 23, è punito con la multa.

2

Se l'infrazione è ripetuta, la pena è l'arresto o la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 28

Infrazione all'obbligo d'informazione e di notifica

1

Chiunque, come membro della direzione di un'impresa soggetta all'obbligo d'informazione, omette di notificare alla Confederazione i dati che egli ha l'obbligo di notificare conformemente all'articolo 24 o di dare informazioni oppure fornisce intenzionalmente false informazioni in proposito, nonostante sia stato diffidato, è punito con la multa.

2

Se l'infrazione è ripetuta, la pena è l'arresto o la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 29

Infrazioni alla prescrizione sul pluralismo linguistico

1

Chiunque, intenzionalmente, distribuisce in prima valorizzazione un film per il quale un'impresa registrata ha già acquisito i diritti nello stesso settore di valorizzazione, è punito con la multa.

2

Se l'infrazione è ripetuta, la pena è l'arresto o la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 30

Infrazioni ai provvedimenti prescritti dal Dipartimento

1

Chiunque, intenzionalmente, non si conforma a una decisione notificatagli dal Dipartimento ai sensi dell'articolo 20 capoverso 3, con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa fino a 100 000 franchi.

2

Se l'infrazione è ripetuta, la pena è l'arresto e la multa fino a 200 000 franchi.

4771

Legge sul cinema

Art. 31

Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse

1

Chiunque, intenzionalmente, sottrae una tassa secondo l'articolo 21 o procura a sé stesso o a un terzo un vantaggio fiscale illecito, è punito con la multa che può raggiungere il triplo dell'importo in questione.

2

Se l'infrazione è commessa per negligenza, la pena è la multa fino all'importo in questione.

3

Se non è possibile stabilirlo precisamente, l'importo della tassa viene stimato.

4

Il tentativo di procacciare a sé o a un terzo un vantaggio fiscale indebito relativo al pagamento della tassa è punibile.

Art. 32

Competenza in materia penale

1

Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo.

2 Autorità di perseguimento e di giudizio ai sensi della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo è il Dipartimento.

Capitolo 6: Procedura ed esecuzione Art. 33

Procedura e rimedi giuridici

La procedura e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa e della legge federale del 16 dicembre 19436 sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 34

Esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione, sempre che la presente legge non indichi un'altra istanza.

2

Può delegare taluni compiti a organizzazioni private.

Art. 35

Cooperazione internazionale

Per promuovere le relazioni internazionali nel settore cinematografico, il Consiglio federale può stipulare accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato riguardanti in particolare:

4 5 6

a.

le coproduzioni;

b.

la partecipazione finanziaria a produzioni internazionali;

RS 313.0 RS 172.021 RS 173.110

4772

Legge sul cinema

c.

la promozione di film;

d.

iniziative culturali nel settore cinematografico;

e.

la partecipazione finanziaria a provvedimenti di promozione internazionali.

Capitolo 7: Disposizioni finali Art. 36

Abrogazione del diritto previgente

La legge federale del 28 settembre 19627 sulla cinematografia è abrogata.

Art. 37

Modifica del diritto previgente

I seguenti testi di legge sono modificati come segue: 1. Legge federale del 16 dicembre 19438 sull'organizzazione giudiziaria Art. 100 cpv. 1 lett. q (nuova) 1

Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro: q.

in materia di promovimento culturale: 1. le decisioni concernenti richieste di contributi per la Fondazione Pro Helvetia; 2. le decisioni nel settore della promozione della cinematografia.

2. Legge federale del 21 giugno 19919 sulla radiotelevisione Art. 31 cpv. 2 lett. d nonché e (nuove) 2

La concessione può implicare segnatamente: d.

la partecipazione a produzioni di imprese indipendenti dall'emittente;

e.

l'obbligo di versare, invece delle prestazioni di cui alle lettere c e d, una tassa di promozione della cinematografia pari al massimo al 4 per cento degli introiti lordi.

Art. 38

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2245

7 8 9

RU 1962 1789, 1969 784, 1970 509, 1974 1857, 1975 1801, 1987 1579, 1991 857, 1992 288 RS 173.110 RS 784.40

4773