Termine di referendum: 20 luglio 2000

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) Modifica del 24 marzo 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 19981, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Ingresso ...

visto l'articolo 34 bis della Costituzione federale3, ...

Art. 3 cpv. 4 4

L'obbligo d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 19924 sull'assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 7 cpv. 2 e 6-8 2

Al momento della notifica dei nuovi premi, l'assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei nuovi premi. L'assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi d'anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore.

6

Il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d'assicuratore deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.

1 2 3 4

FF 1999 687 RS 832.10 Questa disposizione corrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 833.1

2000-0742

1953

Assicurazione malattie. LF

7 In caso di cambiamento d'assicuratore, il precedente assicuratore non può costringere l'assicurato a disdire anche le assicurazioni complementari di cui all'articolo 12 stipulate presso di lui.

8

L'assicuratore non può disdire le assicurazioni complementari di cui all'articolo 12 per il solo motivo che l'assicurato cambia assicuratore per l'assicurazione sociale malattie.

Art. 13, titolo, cpv. 1 secondo periodo, 4 e 5 Autorizzazione, ritiro dell'autorizzazione e trasferimento del patrimonio

1

... L'Ufficio federale pubblica l'elenco degli assicuratori.

4

Se il patrimonio e il numero di assicurati della cassa malati scioltasi non sono trasferiti a un altro assicuratore ai sensi dell'articolo 11, l'eventuale saldo attivo delle casse organizzate secondo il diritto privato è accreditato al fondo in caso d'insolvenza dell'istituzione comune (art. 18).

5

Se il Dipartimento ritira l'autorizzazione di esercitare l'assicurazione sociale malattie solo per parti del loro raggio d'attività territoriale, l'assicuratore deve cedere una parte delle sue riserve di cui all'articolo 60. Questo importo è ripartito tra gli assicuratori che riprendono gli assicurati toccati dalla limitazione del raggio d'attività. Il Consiglio federale può affidare la ripartizione dell'importo all'istituzione comune.

Art. 18 cpv. 5

5

Per finanziare l'esecuzione dei compiti secondo i capoversi 2 e 4, gli assicuratori devono versare contributi all'istituzione comune, a carico dell'assicurazione sociale malattie. L'istituzione comune riscuote questi contributi e, in caso di pagamento tardivo, un interesse di mora. L'importo dei contributi e dell'interesse di mora è stabilito dai regolamenti dell'istituzione comune.

Art. 21 cpv. 4, 5 e 5 bis

4

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può impartire istruzioni agli assicuratori per l'applicazione uniforme del diritto federale, chiedere loro tutte le informazioni e tutti i documenti necessari ed effettuare ispezioni. Queste possono essere effettuate anche senza preavviso. Gli assicuratori devono agevolare l'accesso a ogni informazione che l'Ufficio ritiene utile nell'ambito dell'ispezione. Devono inviargli i rapporti e i conti annui.

5

Se un assicuratore disattende le prescrizioni legali, l'Ufficio federale può, a seconda della natura e della gravità dell'infrazione: a.

prendere le misure atte a ripristinare la situazione legale, addebitandone le spese all'assicuratore;

b.

ammonirlo e infliggergli una multa disciplinare;

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Assicurazione malattie. LF

c.

5bis

proporre al Dipartimento il ritiro dell'autorizzazione di esercitare l'assicurazione sociale malattie.

L'Ufficio federale può rendere pubblici i provvedimenti di cui al capoverso 5.

Art. 25 cpv. 2 lett. h 2

Queste prestazioni comprendono: h.

la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti dal medico secondo la lettera b.

Art. 29 cpv. 2 lett. d 2

Quest'ultime comprendono: d.

i costi delle cure e della degenza del neonato sano, finché soggiorna con la madre all'ospedale.

Art. 35 cpv. 2 lett. m e n 2

Sono fornitori di prestazioni: m. le imprese di trasporto e di salvataggio; n.

gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici.

Art. 36a

Istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici

Sono autorizzati gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici che adempiono i requisiti di cui all'articolo 36.

Art. 38

Altri fornitori di prestazioni

Il Consiglio federale disciplina l'autorizzazione dei fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere c-g e m. Esso sente dapprima i Cantoni e le organizzazioni interessate.

Art. 52a

Diritto di sostituzione

Se il medico oppure il chiropratico non esigono esplicitamente la consegna del preparato originale, il farmacista può sostituire preparati originali dell'elenco delle specialità con i prodotti generici di questo stesso elenco a prezzi più vantaggiosi. In questo caso, comunica al medico o al chiropratico che ha prescritto la cura quale preparato è stato effettivamente fornito.

Art. 55a

Limitazione dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione malattie

1

Il Consiglio federale può, per un periodo limitato di tre anni al massimo, far dipendere dall'esistenza di un bisogno l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicu-

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Assicurazione malattie. LF

razione delle cure medico-sanitarie ai sensi degli articoli 36-38. Il Consiglio federale determina i relativi criteri.

2

I Cantoni e le federazioni di fornitori di prestazioni e di assicuratori devono previamente essere sentiti.

3

I Cantoni stabiliscono i fornitori di prestazioni secondo il capoverso 1.

Art. 61 cpv. 2, 3 e 3 bis 2

L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori.

3

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni.

3bis

Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3.

Art. 62 cpv. 2 bis 2bis

La partecipazione ai costi e la perdita delle riduzioni di premio in caso di forme particolari d'assicurazione di cui al capoverso 2 non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d'assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l'assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all'assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cant onale.

Art. 64 cpv. 6 lett. d e 8 6

Il Consiglio federale può: d.

escludere dalla franchigia singole misure di prevenzione. Si tratta di misure attuate nel quadro di programmi di prevenzione in scala nazionale o cantonale.

8

Le partecipazioni ai costi non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d'assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l'assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all'assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.

Art. 65

Riduzione dei premi da parte dei Cantoni

1

I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo.

2

Le riduzioni dei premi sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui all'articolo 66 siano versati integralmente.

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Assicurazione malattie. LF

3

I Cantoni provvedono affinché nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi.

4

I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi.

5

Gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell'articolo 82 capoverso 3, purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni.

6

I Cantoni forniscono alla Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da permetterle di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

Art. 66 cpv. 6 6 Il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a riportare all'esercizio seguente le differenze annuali tra l'importo dei sussidi federali e cantonali e l'importo dei sussidi versati.

Art. 90 cpv. 2 Abrogato Art. 93 lett. d È punito con l'arresto o con la multa chiunque intenzionalmente: d.

infrange il divieto di cui all'articolo 62 capoverso 2 bis o 64 capoverso 8.

Art. 93a

Inosservanza di prescrizioni disciplinari

1

Sono puniti con una multa fino a 5000 franchi gli assicuratori, i riassicuratori e le istituzioni comuni che, intenzionalmente o per negligenza: a.

ostacolano l'applicazione dell'obbligo d'assicurazione (art. 4-7);

b.

contravvengono agli obblighi e alle istruzioni di cui agli articoli 21-23;

c.

violano prescrizioni concernenti il sistema finanziario e l'esposizione dei conti (art. 60);

d.

violano prescrizioni concernenti i premi degli assicurati (art. 61-63);

e.

violano prescrizioni concernenti la partecipazione ai costi (art. 64);

f.

compromettono l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale.

2

L'Ufficio federale persegue e giudica dette infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo.

5

RS 313.0

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Art. 104a

Assunzione dei costi per le cure ambulatoriali, le cure a domicilio o in una casa di cura

1

Fintanto che per le prestazioni delle cure dispensate ambulatorialmente oppure a domicilio da infermieri o da organizzazioni di cure e d'aiuto domiciliare non esistono, per il calcolo delle tariffe, basi elaborate in comune dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori, il Dipartimento può fissare mediante ordinanza in che misura queste prestazioni devono essere rimunerate.

2

Fintanto che i costi delle prestazioni delle case di cura non sono stabiliti secondo un metodo uniforme (art. 49 cpv. 6 e art. 50), il Dipartimento può fissare mediante ordinanza in che misura queste prestazioni devono essere rimunerate.

Art. 105 cpv. 5

5

Il Consiglio federale disciplina inoltre: a.

la riscossione degli interessi di mora e il rimborso degli interessi retributivi;

b.

il risarcimento del danno;

c.

il termine scaduto il quale l'istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi.

II Disposizioni transitorie 1

Contratti, accordi o diritti statutari menzionati negli articoli 7 capoverso 7, 62 capoverso 2bis e 64 capoverso 8 decadono all'entrata in vigore della presente modifica nella misura in cui ne siano toccati.

2

Fino all'entrata in vigore della presente modifica i Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione definitive per l'articolo 65. Se non è possibile emanare il disciplinamento definitivo relativo all'articolo 65, il governo cantonale può emanarne uno provvisorio.

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III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 11 aprile 2000 6 Termine di referendum: 20 luglio 2000 1122

6

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