Rapporto alla CSS-N sull'adeguamento della legislazione svizzera ai regolamenti-CE in esecuzione di una mozione del Consiglio nazionale (99.3480) del 19 giugno 2000

1

Introduzione

L'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con l'UE e con i suoi Stati membri obbliga la Svizzera a prendere le necessarie misure, nel quadro delle relazioni con gli Stati membri dell'Unione europea, volte all'applicazione di diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici comunitari menzionati nell'accordo.

Per conformarsi ai regolamenti (CEE) 1408/71 e 574/72 che stabiliscono regole di coordinamento in materia di sicurezza sociale, il Consiglio federale ha previsto nel messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE una disposizione generale di rinvio in tutte le leggi sull'assicurazione sociale, in virtù della quale sono dichiarati applicabili i regolamenti CE nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.

All'atto dell'approvazione degli accordi settoriali Svizzera-UE le Camere federali hanno approvato questa tecnica di rinvio generale per l'insieme della legislazione in materia di assicurazione sociale.

Tuttavia, trattandosi della legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) nonché della legge sul libero passaggio (LFLP), il Parlamento ha chiesto con una mozione al Consiglio federale di trasporre direttamente gli adeguamenti ai regolamenti 1408/71 e 574/72 nell'ambito della 1a revisione della LPP e di rinunciare in queste due leggi alla clausola di rinvio generale.

2

Contenuto della modifica

L'Amministrazione ha esaminato in modo sistematico la possibilità di inserire nella LPP e nella LFLP le modifiche assolutamente necessarie a garantire la loro conformità con le disposizioni essenziali dei regolamenti 1408/71 e 574/72 menzionate nell'accordo settoriale sulla libera circolazione delle persone. Essa ha riunito un gruppo di lavoro sotto l'egida dell'UFAS a cui hanno partecipato l'UFG, la Cancelleria federale e il DFAE.

Da questi lavori emerge che un rinvio generale può essere sostituito con un riferimento alle disposizioni dell'accordo sulla libera circolazione delle persone completato da alcuni principi essenziali delle prescrizioni di coordinamento dei regolamenti comunitari 1408/71 e 574/72. Non è infatti indispensabile né opportuno trascrivere l'insieme delle prescrizioni di coordinamento dei regolamenti comunitari 1408/71 e 574/72 nella LPP e nella LFLP, conseguenza peraltro logica della volontà del Par-

2000-1342

4231

lamento di eliminare, contro il parere del Consiglio federale, il rinvio generale attualmente contenuto in queste due leggi.

Il gruppo di lavoro è d'avviso, dopo un esame approfondito, che la via mediana ­ che consiste nell'introdurre un riferimento generale all'accordo sulla libera circolazione delle persone e a trasporre i principi fondamentali di coordinamento dei regolamenti 1408/71 e 574/72 nella LPP e nella LFLP ­ dovrebbe consentire un'applicazione di queste due leggi conforme agli obblighi derivanti per la Svizzera dalle disposizioni sulla sicurezza sociale menzionate nell'accordo sulla libera circolazione delle persone.

3

Commento delle modifiche

3.1

Modifica della LPP

Art. 89a Questo articolo fa riferimento alle disposizioni dell'accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera-CE applicabili parallelamente alle disposizioni della LPP.

Per evitare confusioni vi si precisa che le disposizioni dell'accordo si applicano unicamente nel quadro del campo di applicazione personale e materiale dell'accordo stesso.

Art. 89b Questa disposizione rende effettivo il principio della parità di trattamento sancito nell'accordo. Ogni discriminazione basata sulla nazionalità è bandita. Le persone che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo, qualora domiciliate in uno Stato contraente, hanno gli stessi diritti e obblighi dei cittadini di questo Stato se soggiacciono alla legislazione di assicurazione sociale dello Stato contraente.

L'obbligo della parità di trattamento è parimenti applicabile alla LPP. Va detto che la vigente legge non contiene nessuna discriminazione basata sulla nazionalità.

Art. 89c La finalità di questa prescrizione consiste nel rammentare il principio, previsto nell'accordo, del pagamento senza riserve della prestazione in tutti gli Stati contraenti.

Infatti le prestazioni della LPP devono essere versate all'estero come se gli aventi diritto risiedessero in Svizzera. L'attuale LPP non contempla alcuna clausola di residenza e adempie così le esigenze dell'esportazione senza riserva della prestazione.

Art. 89d L'accordo prevede che il calcolo della prestazione della previdenza professionale è sempre effettuato secondo le disposizioni della LPP anche nei casi in cui, oltre alle prescrizioni legali svizzere, si applicano prescrizioni legali di uno o più Stati della CE. Per motivi di trasparenza la legge precisa nuovamente che il calcolo delle prestazioni si effettua esclusivamente secondo il diritto svizzero.

4232

3.2

Modifica della LFLP

Art. 5 cpv. 1 lett. a Siccome l'articolo 5a è sostituito dall'articolo 25f (cfr. commento all'art. 5a), per motivi di leggibilità è giustificato completare l'articolo 5 capoverso 1 lettera a con un rinvio secondo cui il pagamento in contanti al momento di lasciare definitivamente la Svizzera sarà effettuato soltanto con riserva dell'articolo 25f.

Art. 5a Questa disposizione sulla limitazione del pagamento in contanti della prestazione, adottata nel quadro dell'approvazione parlamentare dell'accordo bilaterale SvizzeraUE, concerne la relazione tra la LFLP e l'accordo sulla libera circolazione delle persone ed è quindi logico trasferirla nella sezione 8: rapporto con il diritto europeo (cfr. anche commento all'art. 25f).

Art. 25b Questo articolo corrisponde all'articolo 89a LPP del presente progetto e si riferisce alle disposizioni dell'accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera-CE applicabili parallelamente alle disposizioni della LFLP.

Art. 25c La disposizione corrisponde all'articolo 89b LPP del presente progetto e riflette il principio di parità di trattamento sancito nell'accordo. L'obbligo della parità di trattamento vale anche per la LFLP, ma ha unicamente valore declamatorio poiché la LFLP non contiene nessuna discriminazione basata sulla nazionalità.

Art. 25d La finalità della disposizione consiste nel rammentare nuovamente il principio, previsto nell'accordo, del pagamento senza riserve della prestazione in tutti gli Stati contraenti. Corrisponde all'articolo 89c LPP del presente progetto. L'attuale LFLP non contempla alcuna clausola di residenza e adempie così le esigenze dell'esportazione senza riserva della prestazione.

Art. 25e L'accordo prevede che il calcolo della prestazione della previdenza professionale si effettui sempre secondo le disposizioni della LPP anche nei casi in cui, oltre alle prescrizioni legali svizzere, si applicano prescrizioni legali di uno o più Stati della CE. Per motivi di trasparenza la LFLP precisa nuovamente che il calcolo delle prestazioni si effettua esclusivamente secondo il diritto svizzero. Questa disposizione corrisponde all'articolo 89d LPP di questo progetto.

Art. 25f La disposizione corrisponde a quella dell'articolo 5a sulla limitazione del pagamento in contanti, adottata nel quadro dell'approvazione parlamentare dell'accordo
bilaterale Svizzera-UE. Siccome questa disposizione concerne anche la relazione fra la LFLP e l'accordo sulla libera circolazione delle persone è logico trasferirla nella sezione 8: rapporto con il diritto europeo. Per motivi d'ordine redazionale occorre modificare leggermente la versione approvata dal Parlamento.

2000-1342

4233

4

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

4.1

Ripercussioni sulla Confederazione

Le proposte di modifica non incidono sugli introiti della Confederazione.

4.2

Ripercussioni sui Cantoni e Comuni

Le proposte di modifica non incidono sugli introiti dei Cantoni e dei Comuni.

4.3

Ripercussioni economiche

Le proposte di modifica non incidono sull'economia.

4.4

Ripercussioni sugli assicurati

Al termine del periodo transitorio di cinque anni gli assicurati non potranno più beneficiare del pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio al momento di lasciare definitivamente la Svizzera per stabilirsi in uno Stato membro dell'Unione europea nel quale sono assicurati obbligatoriamente. Tale somma sarà tuttavia bloccata solo provvisoriamente su un conto o su una polizza in attesa che l'assicurato soddisfi una delle condizioni per sbloccarla. Gli assicurati fruiscono così di una migliore garanzia nel mantenimento dei loro diritti acquisiti sotto il regime della previdenza professionale.

4.5

Ripercussioni sugli istituti di previdenza

La ripercussione sugli istituti di previdenza è praticamente insignificante poiché invece di pagare la prestazione d'uscita in contanti, essi dovranno versarla su un conto bloccato.

5

Conclusione

Per concludere vi proponiamo di sostituire la clausola generale di rinvio nella legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e nella legge sul libero passaggio con le disposizioni seguenti.

4234

5.1

Disposizioni della LPP

Parte settima: Rapporto con il diritto europeo Art. 89a

Campo di applicazione

Per persone salariate o con attività indipendente che sono cittadini svizzeri o di uno Stato membro della CE ovvero apolidi o rifugiati con domicilio in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE, nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 19991 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo) concernenti la coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale.

Art. 89b

Parità di trattamento (nuovo)

Le persone con domicilio in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, alle quali si applica l'articolo 89a, hanno in merito alla presente legge i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri, sempreché l'Accordo non disponga altrimenti.

Art. 89c

Divieto di clausole di residenza (nuovo)

Il diritto a prestazioni pecuniarie fondato sulla presente legge non può essere ridotto, modificato, sospeso, annullato o ritirato per il fatto che l'avente diritto risiede nel territorio di uno Stato membro della CE, sempreché l'Accordo non disponga altrimenti.

Art. 89d

Calcolo delle prestazioni (nuovo)

Le prestazioni comprese nel campo d'applicazione della presente legge sono calcolate esclusivamente secondo le disposizioni della medesima.

La Parte settima diventa Parte ottava: Disposizioni finali

5.2

Disposizioni della LFLP

Art. 5 cpv. 1 lett. a 1

L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se: a.

lascia definitivamente la Svizzera; è riservato l'articolo 25f;

Art. 5a Abrogato

1

RU ...

2000-1342

4235

Sezione 8: Rapporto con il diritto europeo Art. 25b

Campo d'applicazione

Per persone salariate o con attività indipendente che sono cittadini svizzeri o di uno Stato membro della CE ovvero apolidi o rifugiati con domicilio in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE, nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 19992 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo) concernenti la coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale.

Art. 25c

Parità di trattamento (nuovo)

Le persone con domicilio in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, alle quali si applica l'articolo 25b, hanno in merito alla presente legge i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri, sempreché l'Accordo non disponga altrimenti.

Art. 25d

Divieto di clausole di residenza (nuovo)

Il diritto a prestazioni pecuniarie fondato sulla presente legge non può essere ridotto, modificato, sospeso, annullato o ritirato per il fatto che l'avente diritto risiede nel territorio di uno Stato membro della CE, sempreché l'Accordo non disponga altrimenti.

Art. 25e

Calcolo delle prestazioni (nuovo)

Le prestazioni comprese nel campo d'applicazione della presente legge sono calcolate esclusivamente secondo le disposizioni della medesima.

Art. 25f

Restrizioni applicabili al pagamento in contanti negli Stati membri della CE (nuovo)

L'assicurato non può esigere il pagamento in contanti, conformemente all'articolo 5 capoverso 1 lettera a, dell'avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza secondo l'articolo 15 LPP, se è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della CE.

La Sezione 8 diventa Sezione 9: Disposizioni finali

19 giugno 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2

RU ...

4236