Decreto federale concernente l'adesione della Svizzera al Centro internazionale per l'agricoltura e le scienze biologiche

Disegno

(Centre for Agriculture and Bioscience International - CABI) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 1999 1, decreta:

Art. 1 1 L'Accordo concernente il Centro internazionale per l'agricoltura e le scienze biologiche (CABI) dell'8 luglio 1986 č approvato.

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Il Consiglio federale č autorizzato ad aderire all'Accordo.

Art. 2 Il presente decreto sottostā al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 2 Cost.).

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FF 2000 573 1999-5697