Accordo

Allegato

in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea dall'altra, riguardante il Protocollo n. 2 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea Firmato a Bruxelles il 17 marzo 2000

A. Lettera della Comunità Bruxelles, 17 marzo 2000

Egregio Signore, mi pregio di confermarle l'accordo della Comunità europea sul «verbale concordato» allegato alla presente riguardante una serie di adeguamenti ai regimi di importazione applicati rispettivamente dalla Comunità e dalla Confederazione Svizzera a taluni prodotti agricoli trasformati che rientrano, in parte, nell'ambito di applicazione del Protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972. Tali modifiche precedono una completa revisione del Protocollo n. 2, che sarà avviata entro breve termine.

La prego di confermarmi se il governo della Confederazione Svizzera è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Gradisca, egregio signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea: Vasco Valente

2000-1844

4355

Accordo in forma di scambio di lettere. Protocollo n. 2

Verbale concordato I - Introduzione Dato il notevole aumento delle esportazioni svizzere di gazose nella Comunità europea, sono state organizzate un certo numero di riunioni fra i funzionari della Commissione europea e quelli della Confederazione Svizzera.

In seguito a tali riunioni è stato convenuto di presentare alle rispettive autorità, per approvazione, una serie di adeguamenti ai regimi di importazione applicati rispettivamente dalla Comunità e dalla Confederazione Svizzera ai prodotti agricoli trasformati che rientrano, in parte, nell'ambito di applicazione del Protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972.

Tali adeguamenti entrano in vigore il 1° aprile 2000. Per quanto riguarda la Svizzera, in attesa che siano completate le procedure interne di ratifica, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° aprile 2000.

In merito alle bibite rinfrescanti, le due parti hanno facoltà di decidere, entro la fine del secondo anno a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo, di prorogare le misure ivi previste, sulla base delle disposizioni dell'accordo di libero scambio.

II - Regime di importazione svizzero 1. La Confederazione Svizzera apre ogni anno in favore della Comunità europea i contingenti tariffari di seguito indicati: Voce della tariffa elvetica

Designazione delle merci

0505.1090

Piume della specie utilizzata per l'imbottitura e piume non gregge, lavate Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate Altre bevande non alcoliche Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 1,35 g Tabacco da fumo, anche contenete succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

2202.1000

2202.9090 2402.2020 2403.1000

Volume dei contingenti

12 tonnellate

Esente

35 milioni di litri

Esente

13 milioni di litri 242 tonnellate

Esente Esente

99 tonnellate

2. L'anno successivo i contingenti sono aumentati del 10 per cento.

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Dazi doganali applicabili

Esente

Accordo in forma di scambio di lettere. Protocollo n. 2

III - Regime di importazione comunitario 1. La Comunità apre ogni anno in favore della Svizzera i contingenti tariffari di seguito indicati: Codice NC

Designazione delle merci

1302 20 10

Sostanze pectiche, pectinati e pectati 605 tonnellate allo stato secco Estratti, essenze e concentrati 1870 tonnellate con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95% Estratti, essenze e concentrati di tè 132 tonnellate o di mate Preparazioni alimentari / altre - non 935 tonnellate contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2101 11 11

2101 20 20 2106 90 92

Volume dei contingenti

Dazi doganali applicabili

Esente Esente

Esente Esente

2. L'anno successivo i contingenti sono aumentati del 10 per cento.

IV - Bibite rinfrescanti ­

La Comunità apre, in favore della Confederazione Svizzera, un contingente annuale, in esenzione di dazio, per i prodotti delle voci NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 (altre bibite contenenti zucchero), per la seguente quantità: 75 milioni di litri.

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Ai quantitativi importati oltre il contingente indicato si applica un diritto pari al 9,1 per cento.

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Ogni anno, se esaurito, il contingente è aumentato del 10 per cento per l'anno successivo. Se il contingente non è esaurito, è ripristinato il libero scambio delle bibite rinfrescanti.

V - In materia di regole d'origine si applicano le disposizioni del Protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio fra Svizzera e CE.

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Accordo in forma di scambio di lettere. Protocollo n. 2

B. Lettera della Svizzera Bruxelles, 17 marzo 2000

Egregio Signore, Mi pregio di comunicarle di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta: «mi pregio di confermarle l'accordo della Comunità europea sul «verbale concordato» allegato alla presente riguardante una serie di adeguamenti ai regimi di importazione applicati rispettivamente dalla Comunità e dalla Confederazione Svizzera a taluni prodotti agricoli trasformati che rientrano, in parte, nell'ambito di applicazione del Protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972. Tali modifiche precedono una completa revisione del Protocollo n. 2, che sarà avviata entro breve termine.

La prego di confermarmi se il Governo della Confederazione Svizzera è d'accordo sul contenuto della presente lettera.» Con la presente Le confermo l'accordo del mio Governo sul contenuto della Sua lettera e sulla data proposta per l'entrata in vigore delle modifiche.

Gradisca, egregio signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Governo della Confederazione Svizzera: Dante Martinelli 2289

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