Traduzione 1

Allegato 9

Raccomandazione (n. 152) concernente le consultazioni tripartite per promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro e le misure nazionali connesse con le attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 1976

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi adunatasi il 2 giugno 1976, nella sua sessantunesima sessione; considerate le norme delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti - in particolare la Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948, la Convenzione sul diritto d'organizzazione e di negoziato collettivo, 1949, e la Raccomandazione sulla consultazione a livello industriale e nazionale, 1960 - che affermano i diritti dei datori di lavoro e dei lavoratori di istituire organizzazioni libere e indipendenti e chiedono l'adozione di misure promozionali di consultazioni efficaci a livello nazionale tra le autorità pubbliche e le organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori, come anche le disposizioni di numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro che prevedono la consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori riguardo alle misure adottabili per la loro esecuzione; dopo aver esaminato il quarto oggetto all'ordine del giorno della sessione, intitolato: «Istituzione di meccanismi tripartiti incaricati di promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro», e dopo aver deciso d'adottare talune proposte concernenti le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro come anche le misure nazionali in rapporto con le attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro; dopo aver deciso che queste proposte dovrebbero assumere la forma di una raccomandazione, adotta, questo ventunesimo giorno di giugno millenovecentosettantasei, la raccomandazione seguente, che verrà designata Raccomandazione sulle consultazioni tripartite inerenti alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro 1976:

1. Nella presente raccomandazione, per «organizzazioni rappresentative» s'intendono le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, che godono del diritto di libertà sindacale.

2. (1) Ciascun Membro dovrebbe attuare procedure assicuranti consultazioni efficaci tra i rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori, sulle questioni inerenti alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro, conformemente ai paragrafi 5 a 7 seguenti.

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Dal testo originale francese.

1999-6157

Consultazioni tripartite per promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro e le misure nazionali

(2) La natura e la forma delle procedure previste al numero 1 del presente paragrafo, purché queste non siano ancora state introdotte, dovrebbero essere determinate in ogni Paese, conformemente alla prassi nazionale e previa consultazione delle organizzazioni rappresentative.

(3) Ad esempio, potrebbero aver luogo consultazioni: a) nell'ambito di una commissione speciale per le questioni inerenti alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro; b) nell'ambito di un organismo dotato di una competenza generale nel settore economico e sociale o nel settore del lavoro; c) nell'ambito di un determinato numero di organismi dotati di una responsabilità speciale per materie determinate; d) mediante comunicazioni scritte, se sono riconosciute adeguate e sufficienti dai partecipanti alle procedure consultive.

3. (1) Nelle procedure previste nella presente raccomandazione, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dovrebbero essere scelti liberamente dalle loro organizzazioni rappresentative.

(2) I datori di lavoro e i lavoratori dovrebbero essere rappresentati equamente in seno a qualsiasi organismo, nell'ambito del quale avrebbero luogo le consultazioni.

(3)

Dovrebbero essere presi provvedimenti, in cooperazione con le organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, allo scopo di prevedere una formazione adeguata che consenta alle persone partecipanti a tale procedura di svolgere efficacemente la loro funzione.

4. L'autorità competente dovrebbe assumere la responsabilità di provvedere all'assistenza amministrativa e al finanziamento per le procedure di cui alla presente raccomandazione, compreso, se necessario, il finanziamento di programmi di formazione.

5. Le procedure previste nella presente raccomandazione dovrebbero avere per oggetto consultazioni: a)

sulle risposte dei governi ai questionari inerenti ai punti iscritti all'ordine del giorno della Conferenza internazionale del lavoro e sui commenti dei governi riguardo a progetti di testi che devono essere discussi dalla Conferenza;

b)

sulle proposte da sottoporre all'autorità o alle autorità competenti, in connessione con la presentazione delle convenzioni e raccomandazioni, conformemente all'articolo 19 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

c)

tenuto conto della prassi nazionale, su la preparazione e l'esecuzione di misure legislative o altri provvedimenti, intesi ad attuare le convenzioni e le raccomandazioni internazionali del lavoro e, in particolare, le convenzioni ratificate (compresa l'attuazione di disposizioni concernenti la consultazione o la collaborazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori);

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Consultazioni tripartite per promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro e le misure nazionali

d)

sul riesame, ad intervalli adeguati, di convenzioni non ratificate e di raccomandazioni non ancora attuate, allo scopo di prevedere misure atte a promuovere, se necessario, la loro esecuzione e ratificazione;

e)

sulle questioni che possono porre i rapporti da presentare all'Ufficio internazionale del lavoro, secondo gli articoli 19 e 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

f)

sulle proposte inerenti alla disdetta di convenzioni ratificate.

6. L'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative, dovrebbe decidere in quale misura occorrerebbe utilizzare queste procedure per altre questioni di interesse comune, come: a)

la preparazione, l'attuazione e la valutazione delle attività di cooperazione tecnica cui partecipa l'Organizzazione internazionale del lavoro;

b)

le misure da prendere riguardo a risoluzioni e altre conclusioni adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro, dalle conferenze regionali, dalle commissioni industriali o da altre riunioni convocate dall'Organizzazione internazionale del lavoro;

c)

le misure da prendere per rendere maggiormente note le attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro, come elemento di cui tener conto nelle politiche e nei programmi economici e sociali.

7. Allo scopo di assicurare un esame adeguato delle questioni di cui ai paragrafi precedenti, dovrebbero aver luogo consultazioni, ad intervalli adeguati stabiliti di comune accordo, ma almeno una volta l'anno.

8. Dovrebbero essere presi provvedimenti adeguati alla situazione e alla prassi nazionale allo scopo di assicurare la coordinazione tra le procedure di cui alla presente raccomandazione e le attività di organismi nazionali che trattano problemi analoghi.

9. L'autorità competente dovrebbe presentare un rapporto annuo sullo svolgimento delle procedure previste nella presente raccomandazione, qualora lo giudichi opportuno dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative.

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