Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
Disegno
(LAINF) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 117 della Costituzione, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanitā del Consiglio nazionale, del 26 novembre 1999 1, visto il parere del Consiglio federale del 23 febbraio 2000 2, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19813 sull'assicurazione contro gli infortuni č modificata come segue: Art. 18 cpv. 1 1
L'assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invaliditā.
Art. 118 cpv. 5 5
Se la pretesa č insorta prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., la rendita d'invaliditā č concessa secondo il diritto previgente.
II 1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Minoranza (Gross Jost, Baumann Stephanie, Frankhauser, Fasel, Goll, Hafner, Jutzet, Rechsteiner Paul, Vermot) Non entrare in materia.
1896
1 2 3
FF 2000 1184 FF 2000 1194 RS 832.20
2000-0040
1193