Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati

Disegno

(Miglioramento della protezione delle vittime di età inferiore a sedici anni) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 agosto 1999 1; visto il parere del Consiglio federale del 20 marzo 2000 2, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 19913 concernente l'aiuto alle vittime di reati è modificata come segue: Art. 5 cpv. 4 terzo periodo e cpv. 5 4

... La compresenza di vittima e imputato può essere ordinata se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo o se un interesse preponderante del perseguimento penale lo esige imperativamente.

5 In caso di reati contro l'integrità sessuale un confronto contro la volontà della vittima può essere ordinato soltanto se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.

Sezione 3bis (nuova): Disposizioni speciali riguardanti la protezione della personalità delle vittime di età inferiore a 16 anni Art. 10bis (nuovo) Compresenza di vittima e imputato 1 In caso di reati contro l'integrità sessuale commessi su una persona di età inferiore a sedici anni, le autorità rinunciano a mettere in presenza la vittima e l'imputato.

2

In caso di altri reati commessi su una persona di età inferiore a sedici anni, le autorità rinunciano a mettere in presenza la vittima e l'imputato se il confronto provoca al fanciullo un forte trauma psichico.

3 È fatta salva la compresenza se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.

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FF 2000 3318 FF 2000 3338 RS 312.5

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2000-0858

Miglioramento della protezione delle vittime di età inferiore a sedici anni

Art. 10ter (nuovo) Audizione di fanciulli vittime di reati 1

Durante tutto il procedimento le persone di età inferiore a sedici anni non sono sottoposte, di regola, a più di due audizioni.

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La prima audizione, che deve avvenire il più presto possibile, è condotta da un funzionario inquirente formato allo scopo, in presenza di uno specialista; l'audizione si svolge in un locale appropriato. È registrata su video; eventuali circostanze particolari sono raccolte in un rapporto.

3

Una seconda audizione deve permettere alle parti, se necessario, di esercitare i loro diritti tramite la persona incaricata dell'interrogatorio. Per quanto possibile, l'interrogatorio è svolto dalla stessa persona che ha effettuato la prima audizione.

Art. 10quater (nuovo) Desistenza dal procedimento 1

L'autorità competente può, eccezionalmente e con l'accordo della vittima o del suo rappresentante legale, decidere di desistere dal procedimento penale, se l'interesse del fanciullo lo esige imperativamente e questo prevale chiaramente sul dovere dello Stato di esercitare l'azione penale. In questo caso, devono essere esaminate e se necessario ordinate possibili misure di protezione del fanciullo.

2

Contro la decisione di desistenza presa in ultima istanza cantonale è ammissibile il ricorso per nullità alla corte di cassazione penale del Tribunale federale.

Art. 18 cpv. 1 1

La Confederazione promuove la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime. Tiene conto dei bisogni particolari dei fanciulli di età inferiore a sedici anni vittime di violenza o di reati contro l'integrità sessuale. Accorda relativi aiuti finanziari.

Minoranza (Aeppli, Chiffelle, de Dardel, Grendelmeier, Gross, Hollenstein, Jutzet, Thanei) Sezione 3bis (Titolo e adeguamenti nelle disposizioni): Miglioramento della protezione delle vittime minorenni II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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