Traduzione 1

Protocollo del 7 novembre 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

Le Parti contraenti del presente Protocollo, sottolineando la necessità di proteggere l'ambiente marino e di promuovere l'impiego e la conservazione sostenibili delle risorse marine, considerando i risultati ottenuti nel quadro della Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie e, in particolare, l'evoluzione verso orientamenti fondati sulla precauzione e la prevenzione, rilevando inoltre il ruolo svolto in questo settore dagli strumenti complementari regionali e nazionali che mirano alla protezione dell'ambiente marino e che tengono conto delle circostanze e dei bisogni particolari di queste regioni e Stati, riaffermando l'utilità di un approccio globale a questi problemi e, in particolare, l'importanza per le Parti contraenti di cooperare e collaborare in permanenza per l'applicazione della Convenzione e del Protocollo, riconoscendo che sarebbe auspicabile assumere, a livello nazionale o regionale, misure per prevenire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino causato dallo scarico in mare di rifiuti, che siano più rigorose di quelle previste dalle convenzioni internazionali o da altri accordi di portata mondiale, considerando le attività e gli accordi internazionali pertinenti, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e «Agenda 21», coscienti altresì degli interessi e delle capacità degli Stati in sviluppo e, specialmente, dei piccoli Stati insulari in sviluppo, convinti che nuove disposizioni internazionali intese a prevenire, ridurre e, quando sia possibile, eliminare l'inquinamento dei mari causato dallo scarico di rifiuti possono e debbono essere prese senza indugio per proteggere e preservare l'ambiente marino e gestire le attività umane in modo tale che l'ecosistema marino possa continuare a sopportare l'uso legittimo del mare e rispondere ai bisogni delle generazioni attuale e future, hanno convenuto quanto segue:

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Dal testo originale francese.

1999-5846

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Prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo: 1. «Convenzione» designa la Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie nella versione modificata.

2. «Organizzazione» designa l'Organizzazione marittima internazionale.

3. «Segretario generale» designa il Segretario generale dell'Organizzazione.

4. 1.

«Scarico» designa: 1. ogni eliminazione deliberata di rifiuti o altre materie in mare ad opera di navi, aeromobili, piattaforme o altri impianti artificiali in mare; 2. ogni affondamento in mare di navi, aeromobili, piattaforme o altri impianti off-shore; 3. ogni deposito di rifiuti o altre materie sul fondo dei mari, e nel loro sottosuolo, ad opera di navi, aeromobili, piattaforme o altri impianti artificiali in mare; e 4. ogni abbandono o smantellamento di piattaforme o altri impianti artificiali in mare al solo scopo della loro eliminazione deliberata.

2.

Il termine «scarico» non è riferito: 1. all'eliminazione in mare di rifiuti o altre materie provenienti dall'utilizzazione normale di navi, aeromobili, piattaforme o altri impianti artificiali in mare, nonché del loro equipaggiamento ad eccezione dei rifiuti o altre materie trasportati da o trasbordati su navi, aeromobili, piattaforme o altri impianti artificiali in mare che vengono utilizzati per l'eliminazione di questi materiali o provenienti dal trattamento di questi residui o altri materiali a bordo di dette navi, aeromobili, piattaforme o altri impianti artificiali in mare; 2. al deposito di materie a fini diversi dalla loro semplice eliminazione nella misura in cui tale deposito non sia incompatibile con gli scopi del presente Protocollo; e 3. all'abbandono in mare di materiali (ad es., cavi, oleodotti o apparecchi per la ricerca marittima), nonostante le disposizioni del paragrafo 4.1.4, per fini diversi dalla loro semplice eliminazione.

3.

Lo scarico o il deposito di rifiuti o altre materie provenienti direttamente o indirettamente dall'esplorazione, dallo sfruttamento e dal trattamento offshore delle risorse minerali del fondo del mare non rientrano nelle disposizioni del presente Protocollo.

5. 1. «Incenerimento in mare» designa la combustione a bordo di una nave, di una piattaforma o altro impianto artificiale in mare di rifiuti o altre materie ai fini delle loro eliminazione deliberata mediante distruzione termica.

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Prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

2.

L'espressione «incenerimento in mare» non è riferita all'incenerimento di rifiuti o altre materie a bordo di una nave, di una piattaforma o altri impianti off-shore se tali rifiuti o altre materie risultano dallo sfruttamento normale di tale nave, tale piattaforma e tale impianto artificiale in mare.

6. Per «navi e aeromobili» si intendono i veicoli che circolano sull'acqua, nell'acqua o nell'aria, di qualunque tipo. Questa locuzione include i veicoli su cuscino d'aria e gli apparecchi galleggianti, ad autopropulsione oppure no.

7. Per «mare» si intendono tutte le acque marine, ad eccezione delle acque interne degli Stati, così come i fondi marini e il loro sottosuolo; questo termine non si riferisce ai depositi nel sottosuolo marino ai quali si accede unicamente a partire da terra.

8. Per «rifiuti ed altre materie» si intendono i materiali e le sostanze di qualunque tipo, forma e natura.

9. Con «permesso» si intende l'autorizzazione accordata preventivamente e conformemente alle misure pertinenti adottate secondo l'articolo 4.1.2 o l'articolo 8.2.

10. Per «inquinamento» si intende l'introduzione, causata direttamente o indirettamente dall'attività umana, di rifiuti o altre materie nel mare, che abbia o possa avere effetti nocivi quali ad esempio i danni recati alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, rischi per la salute dell'uomo, ostacoli alle attività marittime, compresa la pesca e gli altri usi legittimi del mare, alterazione della qualità d'uso dell'acqua di mare e riduzione della sua attrattiva.

Art. 2

Obiettivi

Le Parti contraenti proteggono e preservano, individualmente e collettivamente, l'ambiente marino da tutte le fonti di inquinamento e adottano misure efficaci secondo le loro possibilità scientifiche, tecniche ed economiche, per prevenire, ridurre e, quando sia possibile, eliminare l'inquinamento causato dallo scarico o dall'incenerimento in mare di rifiuti o altre materie. All'occorrenza, esse armonizzano le loro politiche a tale riguardo.

Art. 3

Obblighi generali

1. Nell'attuazione del presente Protocollo, le Parti contraenti applicano il principio di precauzione in materia di protezione dell'ambiente contro lo scarico di rifiuti o altre materie, che consiste nell'adottare le misure preventive appropriate quando vi sia motivo di pensare che rifiuti o altre materie introdotti nell'ambiente marino possano causare danni e questo anche quando non vi fossero prove conclusive dell'esistenza di un nesso causale fra gli elementi scaricati e i loro effetti.

2. Ogni Parte contraente, tenuto conto del principio secondo il quale l'inquinatore dovrebbe, in linea di massima, assumersi i costi dell'inquinamento, promuove pratiche in base alle quali le persone che essa autorizza a scaricare o incenerire in mare si accollino le spese legate al rispetto delle prescrizioni relative alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento nell'ambito delle attività autorizzate tenendo dovutamente conto dell'interesse pubblico.

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Prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

3. La Parti contraenti, nell'applicazione di questo Protocollo, agiscono in maniera tale da non spostare direttamente o indirettamente, i danni o la probabilità di danni da un settore dell'ambiente a un altro, a non sostituire un tipo di inquinamento con un altro.

4. Nessuna delle disposizioni del presente Protocollo deve essere interpretata dalle Parti contraenti come un ostacolo all'adozione, individuale o collettiva, di disposizioni più severe conformi al diritto internazionale per la prevenzione, riduzione o, quando sia possibile, eliminazione dell'inquinamento.

Art. 4

Scarico di rifiuti o altre materie

1. 1. Le Parti contraenti vietano lo scarico di ogni rifiuto o altre materie ad eccezione di quelli enumerati nell'Allegato 1.

2. Lo scarico di rifiuti o altre materie enumerati nell'Allegato 1 è subordinato al rilascio di un permesso. Le Parti contraenti adottano misure amministrative o legislative miranti a garantire che il rilascio dei permessi e le condizioni in base alle quali vengono accordati rispettino le disposizioni dell'Allegato 2. È opportuno rivolgere un'attenzione particolare alle possibilità di evitare lo scarico privilegiando le soluzioni più consone alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Nessuna disposizione del presente Protocollo deve essere interpretata come un impedimento a una Parte contraente di vietare, per quanto la riguarda, lo scarico di rifiuti o altre materie menzionati nell'Allegato 1. La Parte interessata notifica tali divieti all'Organizzazione.

Art. 5

Incenerimento in mare

Le Parti contraenti vietano l'incenerimento in mare di rifiuti o altre materie.

Art. 6

Esportazione di rifiuti o altre materie

Le Parti contraenti non autorizzano l'esportazione di rifiuti o altre materie verso altri Paesi affinché vengano scaricati o inceneriti in mare.

Art. 7

Acque interne

1. Ferma restando qualsiasi altra disposizione del presente Protocollo, il presente Protocollo è applicabile alle acque interne solo nella misura prevista nei paragrafi 2 e 3.

2. Ogni Parte contraente sceglie sia di applicare le disposizioni del presente Protocollo sia di adottare altre misure efficaci di rilascio di permessi e di regolamentazione al fine di controllare lo scarico deliberato di rifiuti o altre materie in acque marine interne quando tale scarico, se venisse effettuato in mare, costituirebbe un'«immersione» o un «incenerimento in mare» ai sensi dell'articolo 1.

3. Ogni Parte contraente dovrebbe fornire all'Organizzazione informazioni circa la legislazione e i meccanismi istituzionali riguardanti la messa in opera, il rispetto e 970

Prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

l'applicazione delle disposizioni nell'ambito delle acque marine interne. Le Parti contraenti dovrebbero adoperarsi, nella misura del possibile, per fornire, a titolo facoltativo, rapporti riassuntivi sul tipo e la natura delle materie scaricate nelle acque marine interne.

Art. 8

Deroghe

1. Le disposizioni degli articoli 4.1 e 5 non sono applicabili quando sia necessario tutelare la vita umana o la sicurezza di navi, aeromobili, piattaforme o altri impianti artificiali in mare, in casi di forza maggiore dovuti a intemperie o in qualsiasi altro caso che metta in pericolo la vita umana o che costituisca una minaccia reale per navi, aeromobili, piattaforme e altri impianti artificiali in mare, e allorquando lo scarico e l'incenerimento in mare si rivelino il solo mezzo per far fronte alla minaccia e comportino, con ogni probabilità, danni meno gravi di quelli che si avrebbero nel caso in cui non si ricorresse allo scarico o incenerimento in mare. Lo scarico o l'incenerimento in mare devono essere effettuati in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la vita umana nonché per la fauna e la flora marine e l'operazione va segnalata immediatamente all'Organizzazione.

2. Una Parte contraente può rilasciare un permesso per la deroga alle disposizioni degli articoli 4.1 e 5 nei casi di urgenza che costituiscono una minaccia inaccettabile per la salute dell'uomo, la sicurezza o l'ambiente marino o per i quali non è possibile altra soluzione. La Parte contraente consulta dapprima ogni altro Paese o tutti gli altri Paesi che potrebbero esserne colpiti come pure l'Organizzazione la quale, dopo aver consultato le altre Parti contraenti e, se del caso, le organizzazioni internazionali competenti, suggerisce senza indugio alla Parte contraente le procedure più appropriate da adottare conformemente all'articolo 18.6. La Parte contraente segue queste raccomandazioni nella misura del possibile in funzione del tempo di cui dispone per adottare le misure necessarie e tenuto conto dell'obbligo generale di evitare danni all'ambiente marino; essa informa l'Organizzazione sulle misure che avrà preso. Le Parti contraenti s'impegnano, in tali circostanze, a prestarsi aiuto reciproco.

3. Una Parte contraente può rinunciare ai propri diritti ai sensi del paragrafo 2, nel momento della ratifica o dell'adesione al presente Protocollo o in seguito.

Art. 9

Rilascio dei permessi e notifica

1. Ogni Parte contraente designa una o più autorità competenti per: 1.

rilasciare i permessi conformemente al presente Protocollo;

2.

registrare la natura e le quantità di tutti i rifiuti o altre materie per i quali sono stati rilasciati permessi di scarico e, nella misura del possibile, le quantità effettivamente scaricate come pure il luogo, la data e il metodo di scarico; e

3.

sorvegliare individualmente o in collaborazione con altre Parti contraenti e organizzazioni internazionali competenti lo stato dei mari ai fini del presente Protocollo.

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2. La o le autorità competenti di una Parte contraente rilasciano i permessi, conformemente al presente Protocollo, per lo scarico o, come previsto dall'articolo 8.2, l'incenerimento in mare di rifiuti o altre materie che: 1.

vengono caricati sul suo territorio; e

2.

vengono caricati a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato sul suo territorio o battente la sua bandiera, ma il carico ha luogo sul territorio di uno Stato che non è Parte contraente del presente Protocollo.

3. Per il rilascio dei permessi, la o le autorità competenti si conformano alle disposizioni dell'articolo 4 come pure ai criteri, misure e condizioni supplementari che ritenessero pertinenti.

4. Ogni Parte contraente comunica, direttamente o attraverso un segretariato istituito in base a un accordo regionale, all'Organizzazione e, all'occorrenza, alle altre Parti contraenti: 1.

le informazioni specificate nei paragrafi 1.2 e 1.3;

2.

le misure amministrative e legislative prese per applicare le disposizioni del presente Protocollo, compreso un riassunto delle misure esecutive;

3.

le informazioni sull'efficacia delle misure indicate nel paragrafo 4.2 e tutti i problemi incontrati nella loro applicazione.

Le informazioni indicate nei paragrafi 1.2 e 1.3 devono essere fornite una volta l'anno. Le informazioni specificate nei paragrafi 4.2 e 4.3 devono essere fornite regolarmente.

5. I rapporti da sottoporre in applicazione dei paragrafi 4.2 e 4.3 vengono valutati da un organo sussidiario appropriato designato dalla Riunione delle Parti contraenti.

Questo organo comunicherà le proprie conclusioni in una Riunione apposita o in una Riunione speciale delle Parti contraenti.

Art. 10

Applicazione e imposizione

1. Ogni Parte contraente applica le misure richieste per l'imposizione del presente Protocollo 1.

a tutte le navi e aeromobili immatricolati sul suo territorio o battente la sua bandiera;

2.

a tutte le navi e aeromobili che carichino sul suo territorio rifiuti o altre materie destinati ad essere immersi o inceneriti in mare;

3.

a tutte le navi, aeromobili e piattaforme o altri impianti artificiali in mare che presumibilmente effettuano operazioni di scarico o d'incenerimento in mare nelle zone in cui essa è abilitata ad esercitare la propria giurisdizione conformemente al diritto internazionale.

2. Ogni Parte contraente prende misure appropriate conformemente al diritto internazionale per prevenire e, se necessario, reprimere gli atti contrari alle disposizioni del presente Protocollo.

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Prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

3. Le Parti contraenti concordano di cooperare nell'elaborazione delle procedure in vista dell'applicazione effettiva del presente Protocollo nelle zone che non appartengono alla giurisdizione di uno Stato, comprese le procedure per segnalare navi e aeromobili osservati mentre effettuano operazioni di scarico o d'incenerimento in mare contravvenendo alle disposizioni del presente Protocollo.

4. Il presente Protocollo non è applicabile a navi e aeromobili che fruiscono dell'immunità di Stato loro conferita dal diritto internazionale. Tuttavia, ogni Parte contraente vigila, mediante l'adozione di misure appropriate, affinché queste navi e aeromobili che le appartengono o che sono da essa gestiti agiscano conformemente agli scopi del presente Protocollo e ne informa di conseguenza l'Organizzazione.

5. Uno Stato, dal momento in cui esprime il suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo o in qualsiasi momento ulteriore, dichiara di applicarne le disposizioni alle proprie navi e ai propri aeromobili menzionati nel paragrafo 4 riconoscendo che solo questo Stato può applicare queste disposizioni a tali navi e aeromobili.

Art. 11

Procedure relative al rispetto delle disposizioni

1. Al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, la Riunione delle Parti contraenti stabilisce le procedure ed i meccanismi necessari per valutare e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Protocollo. Tali procedure e meccanismi vengono predisposti in maniera tale da facilitare uno scambio di informazioni totale, senza riserve, con intenti costruttivi.

2. La Riunione delle Parti contraenti, dopo aver esaminato a fondo tutte le informazioni sottoposte alla legislazione del presente Protocollo e tutte le raccomandazioni fatte attraverso le procedure ed i meccanismi stabiliti in base al paragrafo 1, può fornire i consigli, l'assistenza o la cooperazione necessari alle Parti contraenti e alle Parti non contraenti.

Art. 12

Cooperazione regionale

Al fine di promuovere gli obiettivi del presente Protocollo, le Parti contraenti che hanno un interesse comune nella protezione dell'ambiente marino di una regione geografica determinata, si adoperano, tenendo conto delle caratteristiche regionali, di rafforzare la cooperazione regionale concludendo, segnatamente, accordi regionali compatibili con il presente Protocollo per la prevenzione, la riduzione e, ove possibile, l'eliminazione dell'inquinamento causato dallo scarico o dall'incenerimento in mare di rifiuti o altre materie. Le Parti contraenti si sforzano, insieme alle Parti contraenti di accordi regionali, di armonizzare le procedure che dovranno essere seguite dalle Parti contraenti delle diverse convenzioni.

Art. 13

Cooperazione e assistenza tecniche

1. Le Parti contraenti, attraverso la collaborazione in seno all'Organizzazione e in sintonia con altre organizzazioni internazionali competenti, promuovono l'assistenza bilaterale e multilaterale nel campo della prevenzione, riduzione e, se possibile, eli973

Prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

minazione dell'inquinamento causato dagli scarichi di rifiuti, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, alle Parti contraenti che ne facciano richiesta per quanto attiene: 1.

alla formazione del personale tecnico e scientifico ai fini della ricerca, del controllo e dell'applicazione compresa, se del caso, la fornitura degli impianti e dei mezzi necessari allo scopo di incrementare le capacità nazionali;

2.

ai consigli sull'attuazione di questo Protocollo;

3.

all'informazione e cooperazione tecniche relative alla riduzione della produzione di rifiuti e agli stessi procedimenti di produzione;

4.

all'informazione e cooperazione tecniche relative all'eliminazione e al trattamento dei rifiuti e ad altre misure intese a prevenire, ridurre e, quando possibile, eliminare l'inquinamento causato dallo scarico;

5.

all'accesso a ecotecnologie e al know-how relativo così come alla loro trasmissione in particolare ai Paesi in sviluppo e a quelli in fase di transizione verso l'economia di mercato, a condizioni favorevoli, comprese condizioni preferenziali comunemente concordate, tenendo presente la necessità di proteggere i diritti di proprietà intellettuale nonché i bisogni specifici dei Paesi in sviluppo e dei Paesi in fase di transizione verso l'economia di mercato.

2. L'Organizzazione deve svolgere le funzioni seguenti: 1.

trasmissione delle richieste di cooperazione tecnica di Parti contraenti ad altre Parti contraenti, tenendo conto di fattori quali le capacità tecniche;

2.

coordinamento delle richieste di assistenza con altre organizzazioni internazionali competenti, se necessario; e

3.

assistenza, previa verifica della disponibilità di risorse sufficienti, ai Paesi in sviluppo e ai Paesi in fase di transizione verso l'economia di mercato che abbiano annunciato l'intenzione di diventare Parti contraenti del presente Protocollo, per l'esame dei mezzi necessari per la sua applicazione integrale.

Art. 14

Ricerca scientifica e tecnica

1. Le Parti contraenti assumono misure adeguate per promuovere e facilitare la ricerca scientifica e tecnica sulla prevenzione, la riduzione e, quando sia possibile, l'eliminazione dell'inquinamento causato dallo scarico e da altre fonti di inquinamento dei mari significative per questo Protocollo. Fra questi lavori di ricerca annoveriamo in particolare l'osservazione, la misurazione, la valutazione e l'analisi dell'inquinamento con metodi scientifici.

2. Per realizzare gli obiettivi del presente Protocollo, le Parti contraenti incoraggiano la comunicazione ad altre Parti contraenti che ne facciano richiesta di informazioni relative: 1.

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alle attività scientifiche e tecniche nonché alle misure adottate in conformità del presente Protocollo;

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2.

ai programmi scientifici e tecnici inerenti alla ricerca marina e ai loro obiettivi;

3.

all'impatto osservato in occasione delle attività di sorveglianza e di valutazione effettuate in applicazione dell'articolo 9.1.3.

Art. 15

Responsabilità

In sintonia con i principi del diritto internazionale relativo alla responsabilità degli Stati per i danni causati all'ambiente di altri Stati o a qualsiasi altro settore dell'ambiente, le Parti contraenti s'impegnano ad elaborare procedure riguardanti la responsabilità legata allo scarico o all'incenerimento in mare di rifiuti o altre materie.

Art. 16

Composizione delle controversie

1. Per la composizione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo si ricorre, in primo luogo, al negoziato, alla mediazione, alla conciliazione o ad altri mezzi pacifici scelti dalle parti in causa.

2. Se non è stato possibile comporre la controversia entro i dodici mesi seguenti la data di notifica della stessa da una Parte contraente a un'altra, la controversia viene regolata, su richiesta di una parte in causa, per mezzo della procedura d'arbitrato prevista nell'Allegato 3, a meno che le parti in causa non concordino di ricorrere a una delle procedure enumerate nell'articolo 287 paragrafo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1982). Le parti in causa possono convenire su quest'ultima soluzione indipendentemente dal fatto di essere Parti contraenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1982).

3. Nel caso in cui le parti in causa concordino di ricorrere a una delle procedure previste nell'articolo 287 paragrafo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1982) sono applicabili, mutatis mutandis, pure le disposizioni enunciate nella parte XV di questa Convenzione relative a tale procedura.

4. Il termine di dodici mesi menzionato nel paragrafo 2 può essere prorogato, di comune accordo fra le parti interessate, di altri dodici mesi.

5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, ogni Stato può, nel momento in cui esprime il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, notificare al Segretario generale che nel caso in cui fosse coinvolto in una controversia a proposito dell'interpretazione o applicazione dell'articolo 3.1 o 3.2, si chieda il suo consenso prima che la controversia possa essere composta per mezzo della procedura d'arbitrato prevista nell'Allegato 3.

Art. 17

Cooperazione internazionale

Le Parti contraenti promuovono gli obiettivi del presente Protocollo in seno alle organizzazioni internazionali competenti.

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Art. 18

Riunione delle Parti contraenti

1. Nelle Riunioni o Riunioni speciali, le Parti contraenti procedono a una verifica costante dell'applicazione del presente Protocollo e valutano la sua efficacia per individuare i mezzi atti al rafforzamento delle misure destinate a prevenire, ridurre e, quando possibile, eliminare l'inquinamento causato dallo scarico o dall'incenerimento in mare di rifiuti o altre materie. A tal fine le Parti contraenti, in occasione delle loro Riunioni o Riunioni speciali, possono: 1.

esaminare e adottare emendamenti al presente Protocollo conformemente alle disposizioni degli articoli 21 e 22;

2.

creare, all'occorrenza, organi sussidiari incaricati di esaminare ogni questione al fine di facilitare la messa in opera del presente Protocollo;

3.

invitare organismi specializzati a fornire consigli alle Parti contraenti o all'Organizzazione su questioni importanti per questo Protocollo;

4.

favorire la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti interessati alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento;

5.

esaminare le informazioni rese disponibili dall'applicazione dell'articolo 9.4;

6.

elaborare o adottare, consultandosi con le organizzazioni internazionali competenti, le procedure indicate nell'articolo 8.2, compresi i criteri fondamentali relativi alla definizione dei casi eccezionali e urgenti così come le procedure di consultazione e di scarico sicuro di materie in mare in tali casi;

7.

esaminare e adottare risoluzioni; e

8.

studiare ogni misura supplementare eventualmente richiesta.

2. Alla loro prima Riunione, le Parti contraenti stabiliscono il regolamento interno che ritengono opportuno.

Art. 19

Funzioni dell'Organizzazione

1. L'Organizzazione è incaricata delle funzioni di segretariato relative a questo Protocollo. Ogni Parte contraente del presente Protocollo che non è Membro dell'Organizzazione partecipa in misura appropriata alle spese sopportate dall'Organizzazione nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Le funzioni di segretariato necessarie all'amministrazione del presente Protocollo consistono in particolare: 1.

nel convocare Riunioni delle Parti contraenti una volta l'anno, a meno che non sia stato deciso altrimenti dalle Parti contraenti, e Riunioni speciali delle Parti contraenti ogni qualvolta lo richiedano almeno i due terzi delle Parti contraenti;

2.

nel fornire, su richiesta, consigli per quanto riguarda l'attuazione del presente Protocollo nonché sulle direttive e procedure elaborate in applicazione del presente Protocollo;

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3.

nell'esaminare le richieste d'informazione e le informazioni provenienti dalle Parti contraenti, consultare le Parti in questione e le organizzazioni internazionali competenti e fornire alle Parti contraenti raccomandazioni sulle questione legate al presente Protocollo anche se non esplicitamente previste da esso;

4.

nell'assicurare la preparazione e l'assistenza, consultandosi con la Parti contraenti e le organizzazioni internazionali competenti, per l'elaborazione e l'applicazione delle procedure designate nell'articolo 18.6;

5.

nel comunicare alle Parti contraenti tutte le notifiche ricevute dall'Organizzazione conformemente al presente Protocollo;

6.

nel redigere, ogni due anni, un bilancio e un rapporto finanziario ai fini dell'amministrazione del presente Protocollo che saranno inoltrati a tutte le Parti contraenti.

3. Oltre alle funzioni descritte nell'articolo 13.2.3, e con riserva della disponibilità di risorse sufficienti, l'Organizzazione: 1.

collabora alle valutazioni sullo stato dell'ambiente marino; e

2.

collabora con le organizzazioni internazionali competenti che si occupano delle prevenzione e del controllo dell'inquinamento.

Art. 20

Allegati

Gli Allegati del presente Protocollo sono parte integrante del presente Protocollo.

Art. 21

Emendamenti al Protocollo

1. Ogni Parte contraente può proporre emendamenti agli articoli del presente Protocollo. Il testo di una proposta d'emendamento viene trasmesso dall'Organizzazione alle Parti contraenti almeno sei mesi prima di essere esaminato in occasione di una Riunione delle Parti contraenti o di una Riunione speciale delle Parti contraenti.

2. Gli emendamenti agli articoli del presente Protocollo vengono adottati con la maggioranza dei due terzi dei voti delle Parti contraenti presenti e votanti alla Riunione delle Parti contraenti o alla Riunione speciale delle Parti contraenti convocata a tal fine.

3. Un emendamento entra in vigore per le Parti contraenti che l'hanno accettato il sessantesimo giorno dopo che i due terzi delle Parti contraenti hanno depositato uno strumento di accettazione dell'emendamento presso l'Organizzazione. In seguito l'emendamento entra in vigore per ogni altra Parte contraente il sessantesimo giorno che segue la data in cui la Parte contraente in questione avrà depositato il proprio strumento di accettazione dell'emendamento.

4. Il Segretario generale informa le Parti contraenti su ogni emendamento adottato in occasione di Riunioni delle Parti contraenti e comunica loro altresì la data nella quale questo emendamento entra in vigore in generale e per ogni Parte contraente.

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5. Dopo l'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo, ogni Stato che diventa Parte contraente del presente Protocollo diventa Parte contraente del presente Protocollo modificato, a meno che i due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti alla Riunione o alla Riunione speciale delle Parti contraenti che adottano l'emendamento non decidano altrimenti.

Art. 22

Emendamenti agli Allegati

1. Ogni Parte contraente può proporre emendamenti agli Allegati del presente Protocollo. Il testo di una proposta di emendamento viene trasmesso dall'Organizzazione alle Parti contraenti almeno sei mesi prima di essere esaminato in una Riunione delle Parti contraenti o in una Riunione speciale delle Parti co ntraenti.

2. Gli emendamenti agli Allegati, eccetto che per l'Allegato 3, saranno fondati su considerazioni scientifiche o tecniche e potranno tenere conto, all'occorrenza, dei fattori giuridici e socioeconomici. Questi emendamenti vengono adottati con la maggioranza dei due terzi dei voti delle Parti contraenti presenti e votanti alla Riunione delle Parti contraenti o alla Riunione speciale delle Parti contraenti convocata a tal fine.

3. L'Organizzazione comunica, senza indugio, alle Parti contraenti gli emendamenti agli Allegati che sono stati adottati in occasione di una Riunione delle Parti contraenti o di una Riunione speciale delle Parti contraenti.

4. Ad eccezione dei casi previsti dalle disposizioni del paragrafo 7, gli emendamenti agli Allegati diventano effettivi per ogni Parte contraente nel momento stesso della notifica della loro accettazione all'Organizzazione oppure 100 giorni dopo la data della loro adozione in occasione di una Riunione delle Parti contraenti, se questa data è posteriore, eccetto che per le Parti contraenti che avranno dichiarato, prima della scadenza di questo termine di 100 giorni, di non essere in grado di accettare l'emendamento in questione in quel momento. Una Parte contraente può in ogni momento sostituire una dichiarazione di opposizione con una dichiarazione di accettazione e in quel caso l'emendamento fino ad allora oggetto di opposizione entra in vigore per questa Parte contraente.

5. Il Segretario generale notifica, senza indugio, alle Parti contraenti gli strumenti di accettazione o di opposizione che sono stati depositati presso l'Organizzazione.

6. Un nuovo Allegato o un emendamento a un Allegato collegato con un emendamento agli articoli del presente Protocollo non entra in vigore prima che l'emendamento agli articoli del presente Protocollo sia entrato in vigore.

7. Per quanto riguarda gli emendamenti all'Allegato 3 concernenti la procedura d'arbitrato, e per quanto riguarda l'adozione o l'entrata in vigore di nuovi Allegati, sono applicabili le procedure di emendamento agli articoli del presente Protocollo.

Art. 23

Rapporto tra il Protocollo e la Convenzione

Per le Parti contraenti del presente Protocollo, che sono nel contempo Membri della Convenzione, il presente Protocollo sostituirà la Convenzione.

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Art. 24

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato nella sede dell'Organizzazione dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998, e, da questo momento in poi, aperto all'adesione di ogni Stato.

2. Gli Stati possono diventare Parti contraenti del presente Protocollo con: 1.

la firma non subordinata alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione;

2.

la firma subordinata alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione seguita dalla ratifica, dall'accettazione o dall'approvazione; o

3.

l'adesione.

3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avvengono mediante il deposito di uno strumento relativo presso il Segretario generale.

Art. 25

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui: 1.

almeno ventisei Stati hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente all'articolo 24; e

2.

almeno quindici Parti contraenti della Convenzione sono inclusi nel numero di Stati indicato nel paragrafo 1.1.

2. Per ognuno degli Stati che hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente all'articolo 24, dopo la data menzionata nel paragrafo 1, il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui lo Stato in questione ha espresso il suo consenso.

Art. 26

Periodo transitorio

1. Ogni Stato che non era Parte contraente della Convenzione prima del 31 dicembre 1996 e che esprime il suo consenso a essere vincolato dal presente Protocollo prima della sua entrata in vigore o entro un termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore, può, nel momento in cui esprime il suo consenso, notificare al Segretario generale che, per ragioni descritte nella notifica, non sarà in grado di rispettare alcune disposizioni del presente Protocollo, che non siano quelle statuite nel paragrafo 2, per un periodo transitorio che non supera il termine indicato nel paragrafo 4.

2. Una notifica fatta in base al paragrafo 1 non invalida gli obblighi di una Parte contraente del presente Protocollo per quanto riguarda l'incenerimento in mare o lo scarico in mare di scorie radioattive o altre materie radioattive.

3. Ogni Parte contraente del presente Protocollo che abbia notificato al Segretario generale in base al paragrafo 1 di non essere in grado, durante il periodo transitorio specificato, di rispettare, in tutto o in parte, l'articolo 4.1 o l'articolo 9, deve nondimeno vietare durante questo periodo lo scarico di rifiuti o altre materie per i quali non ha rilasciato permessi, fare del suo meglio per adottare misure amministrative o legislative miranti a garantire che il rilascio dei permessi e le condizioni alla base 979

Prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

degli stessi rispettino le disposizioni dell'Allegato 2 e notificare al Segretario generale il rilascio di ogni permesso.

4. Ogni periodo transitorio specificato in una notifica redatta in base al paragrafo 1 non deve superare il termine di cinque anni dal momento dell'inoltro della notifica stessa.

5. Le Parti contraenti che hanno inoltrato una notifica in base al paragrafo 1 sottopongono alla prima Riunione delle Parti contraenti successiva al deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, un programma e un calendario per giungere al rispetto integrale del presente Protocollo, come pure ogni domanda pertinente di cooperazione e di assistenza tecniche conformemente all'articolo 13 del presente Protocollo.

6. Le Parti contraenti che hanno inoltrato una notifica redatta in base al paragrafo 1 stabiliscono le procedure e i meccanismi per il periodo transitorio ai fini dell'attuazione e del controllo dei programmi sottoposti e concepiti per ottemperare alla completa osservanza del presente Protocollo. Queste Parti contraenti sottopongono un rapporto sui progressi compiuti in tal senso a ogni Riunione delle Parti contraenti convocata durante il periodo transitorio considerato, affinché possano essere adottate le misure più appropriate.

Art. 27

Risoluzione

1. Ogni Parte contraente può ritirarsi dal presente Protocollo in ogni momento dopo la decorrenza di un periodo di due anni dalla data in cui è entrato in vigore il presente Protocollo per la Parte contraente in questione.

2. La risoluzione avviene mediante il deposito di uno strumento di risoluzione presso il Segretario generale.

3. La risoluzione è effettiva dopo un anno dal momento in cui il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di risoluzione o alla scadenza di un periodo più lungo eventualmente specificato in questo strumento.

Art. 28

Depositario

1. Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale.

2. Oltre alle funzioni già specificate negli articoli 10.5, 16.5, 21.4, 22.5 e 26.5, il Segretario generale: 1.

980

informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito: 1. di ogni nuova firma o di ogni nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato e della data di questa firma o di questo deposito; 2. della data di entrata in vigore del presente Protocollo; 3. del deposito di ogni strumento di risoluzione, della data in cui questo strumento è stato ricevuto e della data in cui la risoluzione diventa effettiva;

Prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

2.

trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito.

3. Dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Art. 29

Testi autentici

Il presente Protocollo è redatto in un solo esemplare originale in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Londra, il sette novembre millenovecentonovantasei.

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Prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

Allegato 1

Rifiuti o altre materie suscettibili di essere scaricati 1. I rifiuti o altre materie inclusi nell'elenco seguente sono quelli suscettibili di essere scaricati, tenendo presenti gli obiettivi e gli obblighi generali del presente Protocollo enunciati negli articoli 2 e 3: 1.

materiale di dragaggio;

2.

fanghi di depurazione;

3.

di pesce o materiali residui del trattamento industriale del pesce;

4.

navi, piattaforme e altri impianti artificiali in mare;

5.

materie geologiche inerti, inorganiche;

6.

materie organiche d'origine naturale;

7.

oggetti voluminosi composti principalmente di ferro, acciaio, cemento, e altri materiali, pure non nocivi, ma il cui impatto fisico suscita preoccupazioni e solo nei casi in cui questi rifiuti siano prodotti in luoghi quali piccole isole le cui comunità sono isolate e prive di altre possibilità di eliminazione che non sia lo scarico in mare.

2. Lo scarico di rifiuti o altre materie elencati nei paragrafi 1.4. e 1.7 può essere programmato a condizione che i materiali che rischiano di produrre rifiuti vaganti o di contribuire in altro modo all'inquinamento dell'ambiente marino vengano allontanati nella maggior misura possibile, e a condizione che i materiali scaricati in mare non costituiscano un ostacolo serio alla pesca o alla navigazione.

3. Nonostante quanto precede, le materie enumerate nei paragrafi 1.1-1.7 i cui livelli di radioattività sono superiori alle concentrazioni minime (esenti da provvedimenti) definite dall'AIEA e adottate dalle Parti contraenti non devono essere considerate scaricabili in mare; si presuppone, inoltre, che dopo un termine di 25 anni a partire dal 20 febbraio 1994, poi ad intervalli regolari di 25 anni, le Parti contraenti effettuino uno studio scientifico di tutte le scorie radioattive e di tutte le altre materie radioattive eccetto le scorie e materie altamente radioattive, tenendo conto anche di altri fattori che ritengono utili, e che esse riesaminino il divieto di scarico di tali sostanze conformemente alle procedure enunciate nell'articolo 22.

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Prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

Allegato 2

Valutazione dei rifiuti e altre materie suscettibili di essere scaricati In generale 1. L'autorizzazione a scaricare in determinate circostanze non sopprime l'obbligo, in base al presente Allegato, di proseguire gli sforzi intesi a limitare la necessità di ricorrere a questa pratica.

Verifica relativa alla prevenzione della produzione di rifiuti 2. Le fasi iniziali della valutazione dei metodi alternativi allo scarico dovrebbero, eventualmente, includere una valutazione dei fattori seguenti: 1.

tipi, quantità e pericoli relativi ai rifiuti prodotti;

2.

dettagli del processo di produzione e riguardo all'origine dei rifiuti nel quadro di questo processo; e

3.

possibilità di ricorrere a tecniche di riduzione/prevenzione della produzione di rifiuti quali: 1. riformulazione dei prodotti; 2. tecniche di produzione ecologiche; 3. modifica del processo di produzione; 4. sostituzione dei materiali di alimentazione; 5. riciclaggio in loco in circuito chiuso.

3. In generale, se la verifica stabilita permette di constatare che esistono possibilità di evitare la produzione di rifiuti alla fonte, il richiedente di un permesso dovrebbe elaborare e applicare, in collaborazione con gli organismi locali e nazionali competenti, una strategia di prevenzione della produzione di rifiuti che comporti obiettivi precisi in materia di riduzione della produzione di rifiuti e che preveda controlli supplementari della prevenzione della produzione di rifiuti al fine di garantire la realizzazione di questi obiettivi. La decisione di rilasciare o rinnovare i permessi deve sottostare alla garanzia che tutte le prescrizioni in materia di riduzione e di prevenzione della produzione di rifiuti vengano soddisfatte.

4. Per quanto riguarda il materiale di dragaggio e i fanghi di depurazione, l'obiettivo della gestione dei rifiuti dovrebbe essere quello di identificare e poi di contenere le fonti di contaminazione. Questo obiettivo dovrebbe venire realizzato attuando strategie che mirano a prevenire la produzione di rifiuti e, a tal fine, occorre che si stabilisca una collaborazione fra gli organismi locali e nazionali competenti per il controllo delle fonti di inquinamento puntuali e diffuse. Fino a quando questo obiettivo non sarà raggiunto, i problemi posti dai materiali di dragaggio contaminati potranno essere affrontati con tecniche di scarico in mare o eliminazione a terra.

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Prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

Esame delle opzioni in materia di gestione dei rifiuti 5. Le richieste di permessi di scarico di rifiuti devono dimostrare che la gerarchia delle opzioni in materia di gestione dei rifiuti, esposta qui di seguito, è stata debitamente considerata, gerarchia stabilita secondo un ordine crescente d'impatto sull'ambiente: 1.

riutilizzazione;

2.

riciclaggio fuori dalla località;

3.

distruzione dei componenti pericolosi;

4.

trattamento per ridurre o eliminare i componenti pericolosi; e

5.

eliminazione a terra, nell'aria o nell'acqua.

6. Un permesso di scarico di rifiuti deve essere rifiutato quando l'autorità incaricata del rilascio del permesso ritiene che esistano possibilità adeguate di riutilizzarli, di riciclarli o di trattarli senza rischi eccessivi per la salute dell'uomo o per l'ambiente e a costi non sproporzionati. Sarebbe opportuno esaminare se esistono praticamente altri mezzi di eliminazione basandosi su una valutazione comparativa dei rischi rispettivi comportati dallo scarico in mare e dagli altri metodi.

Proprietà chimiche, fisiche e biologiche 7. Una descrizione e caratterizzazione dettagliate dei rifiuti sono un presupposto essenziale per l'esame degli altri metodi e costituiscono le basi per la decisione di autorizzare o meno lo scarico di un rifiuto. Se un rifiuto è insufficientemente caratterizzato al punto tale da rendere impossibile la valutazione adeguata dell'impatto che esso può avere sulla salute dell'uomo e sull'ambiente, il rifiuto in questione non dovrebbe essere scaricato in mare.

8. Nella caratterizzazione dei rifiuti e dei loro componenti è opportuno tenere conto degli elementi seguenti: 1.

origine, quantità totale, forma e composizione media;

2.

proprietà: fisiche, chimiche, biochimiche e biologiche;

3.

tossicità;

4.

persistenza: fisica, chimica e biologica; e

5.

accumulazione e biotrasformazione in materiali o sedimenti biologici.

Lista d'intervento 9. Ogni Parte contraente deve redigere una lista d'intervento nazionale per la costituzione di un meccanismo di selezione dei rifiuti e delle loro sostanze costituenti proposti al fine di stabilirne i possibili effetti sulla salute umana e sull'ambiente marino. Nella selezione delle sostanze da inserire in una lista d'intervento, la priorità deve essere data alle sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulative di origine antropica (ad esempio cadmio, mercurio, composti organici alogenati, idrocarburi del petrolio e, eventualmente, arsenico, piombo, rame, zinco, berillio, cromo, nichelio, 984

Prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

vanadio, composti organosiliciati, cianuri, fluoruri e pesticidi o loro derivati che non siano composti organici alogenati). Una lista d'intervento può anche servire da agente scatenante per riflessioni più approfondite sulla prevenzione della produzione di rifiuti.

10. Una lista d'intervento deve specificare una soglia massima e una soglia minima.

La soglia massima in modo da evitare effetti acuti o cronici sulla salute dell'uomo o sugli organismi marini sensibili e rappresentativi dell'ecosistema marino. Dall'applicazione di una lista d'intervento si ricavano tre possibili categorie di rifiuti: 1.

i rifiuti che contengono determinate sostanze o che scatenano reazioni biologiche che superano la soglia massima applicabile non dovrebbero essere scaricati in mare, a meno che tecniche o procedimenti particolari non le rendano accettabili per lo scarico;

2.

i rifiuti che contengono determinate sostanze o che scatenano reazioni biologiche che si collocano sotto la soglia minima applicabile dovrebbero essere considerati poco pericolosi per l'ambiente in vista di un loro scarico in mare;

3.

i rifiuti che contengono determinate sostanze o che suscitano reazioni biologiche collocate nello spazio intermedio fra la soglia massima e la soglia minima applicabili esigono una valutazione più approfondita prima di decidere se il loro scarico in mare è possibile.

Scelta del luogo di scarico in mare 11. Le informazioni richieste per la scelta di un luogo di scarico in mare riguardano: 1.

le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche della colonna d'acqua e dei fondi marini;

2.

le attrattive, i pregi ambientali e l'utilizzo del mare nella zona considerata;

3.

la valutazione del flusso di componenti legati allo scarico rispetto al flusso di sostanze preesistenti nell'ambiente marino; e

4.

la fattibilità economica e operativa.

Valutazione degli effetti potenziali 12. La valutazione degli effetti potenziali dovrebbe portare a un'esposizione concisa delle conseguenze probabili di uno scarico in mare o di un'eliminazione a terra, in altre parole le «ipotesi d'impatto». Essa costituirà la base per decidere se convenga approvare o meno l'opzione di eliminazione proposta come pure per stabilire le disposizioni atte alla salvaguardia dell'ambiente.

13. La valutazione riguardante lo scarico in mare deve includere informazioni sulle caratteristiche dei rifiuti, sulle condizioni dei luoghi di scarico proposti, il flusso e le tecniche di scarico, gli effetti potenziali sulla salute dell'uomo, sulle risorse viventi, sulle attrattive del luogo e sugli altri usi legittimi del mare. Essa deve definire la natura, gli ambiti temporali e geografici come pure la durata degli impatti probabili fondandosi su ipotesi ragionevolmente prudenziali.

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Prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

14. È opportuno analizzare ognuna delle opzioni di eliminazione alla luce di una valutazione comparativa degli elementi seguenti: rischi per la salute dell'uomo, costi per l'ambiente, pericoli (compresi gli incidenti), aspetti economici ed esclusione di utilizzazioni future. Se questa valutazione rivelasse che non si dispone di elementi d'informazione sufficienti per determinare gli effetti probabili dell'opzione di eliminazione proposta, questa possibilità non dovrebbe più essere esaminata. Inoltre, se la valutazione comparativa dimostrasse che l'opzione di scarico in mare è poco adeguata, non si dovrebbe rilasciare alcun permesso di scarico in mare.

15. Ogni valutazione dovrebbe concludersi con una dichiarazione finale che appoggi la decisione di rilasciare o rifiutare un permesso di scarico in mare.

Sorveglianza 16. La sorveglianza ha lo scopo di verificare se le condizioni in base alle quali il permesso è stato accordato sono soddisfacenti - controllo di conformità, e se le ipotesi adottate nel corso dell'esame del permesso così come durante il processo di selezione del luogo erano corrette e sufficienti per la protezione dell'ambiente e la tutela della vita umana (sorveglianza sul terreno). È indispensabile che gli obiettivi dei programmi di sorveglianza vengano chiaramente definiti.

Permesso e condizioni di rilascio del permesso 17. La decisione di rilasciare un permesso dovrebbe essere presa solo dopo aver portato a buon fine tutte le valutazioni d'impatto e dopo aver determinato le misure di sorveglianza richieste. Il permesso deve essere concepito, per quanto possibile, in maniera tale da ridurre al minimo le conseguenze compromettenti o dannose per l'ambiente e a massimizzarne, per contro, i vantaggi. Il permesso deve contenere in particolare i dati e le informazioni seguenti: 1.

tipi e origine delle materie che devono essere scaricate in mare;

2.

ubicazione del o dei luoghi di scarico;

3.

metodo di scarico; e

4.

disposizioni richieste per quanto attiene alla sorveglianza e alla notifica.

18. I permessi devono essere riesaminati a intervalli regolari tenendo conto dei risultati della sorveglianza e degli obiettivi dei programmi di sorveglianza. L'esame dei risultati relativi alla sorveglianza permetterà di sapere se i programmi sul terreno devono essere proseguiti, modificati o abbandonati e contribuirà a far prendere decisioni ben motivate, che si tratti di rinnovo, di modifica o di sospensione dei permessi. Si disporrà in tal modo di un meccanismo d'informazione di ritorno (feedback) importante per la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente marino.

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Prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

Allegato 3

Procedura d'arbitrato Art. 1 1. Su richiesta di una Parte contraente a un'altra Parte contraente in applicazione dell'articolo 16 del presente Protocollo, viene costituito un tribunale arbitrale (in seguito denominato «tribunale») . La richiesta d'arbitrato contiene l'oggetto della richiesta nonché le pezze giustificative.

2. La Parte contraente richiedente informa il Segretario generale dell'Organizzazione: 1.

della sua richiesta d'arbitrato;

2.

delle disposizioni del presente Protocollo la cui interpretazione o applicazione determinano a suo avviso la controversia.

3. Il Segretario generale trasmette queste informazioni a tutti gli Stati contraenti.

Art. 2 1. Il tribunale è composto di un solo giudice arbitrale se così hanno deciso le parti in causa entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato.

2. In caso di decesso, di incapacità o di non comparizione del giudice arbitrale, le parti in causa possono designare un sostituto entro 30 giorni dal decesso, dall'incapacità o dalla non comparizione.

Art. 3 1. Se le parti in causa non si accordano su un tribunale quale previsto nell'articolo 2 del presente Allegato, il tribunale viene formato da: 1.

un giudice arbitrale nominato da ognuna delle parti in causa; e

2.

da un terzo giudice arbitrale designato di comune accordo dai primi due e che assume la presidenza del tribunale.

2. Se il presidente del tribunale non viene designato entro 30 giorni dalla designazione del secondo giudice arbitrale, le parti in causa sottopongono al Segretario generale dell'Organizzazione, entro un nuovo termine di 30 giorni, su richiesta di una delle parti, un elenco concordato di persone qualificate. Il Segretario generale sceglie, quanto prima, il presidente fra le persone elencate. Egli non può scegliere un presidente che abbia detenuto o detenga la nazionalità di una delle parti in causa a meno che l'altra parte non lo consenta.

3. Se una delle parti in causa non ha proceduto, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, alla designazione di un giudice arbitrale come le spetta secondo il paragrafo 1.1, l'altra parte può chiedere di sottoporre al Segretario generale dell'Organizzazione, entro 30 giorni, un elenco concordato di persone qualifi-

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Prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

cate. Il Segretario generale sceglie, quanto prima, il presidente su questo elenco. Il presidente chiede allora alla parte che non ha designato un giudice arbitrale di farlo.

Se questa parte non designa un giudice arbitrale entro 15 giorni dalla richiesta, il Segretario generale, su richiesta del presidente, sceglie il giudice arbitrale su una lista concordata di persone qualificate.

4. In caso di decesso, incapacità o non comparizione di un giudice arbitrale, la parte in causa che l'ha designato nomina il suo sostituto entro 30 giorni dal decesso, incapacità o non comparizione. Se essa non lo fa, la procedura prosegue con i giudici arbitrali rimanenti. In caso di decesso, incapacità o non comparizione del presidente, il suo sostituto viene designato in base alle disposizioni previste nei paragrafi 1.2 e 2, entro 90 giorni dal decesso, incapacità o non comparizione.

5. Il Segretario generale dell'Organizzazione tiene un elenco di giudici arbitrali composto di persone qualificate designate dalle Parti contraenti. Ogni Parte contraente può designare quattro persone, che non debbono necessariamente avere la sua nazionalità, da includere nell'elenco. Se le parti in causa non sottopongono al Segretario generale entro i termini prescritti un elenco concordato di persone qualificate secondo le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, il Segretario generale sceglie sulla sua lista il giudice arbitrale o i giudici arbitrali non designati.

Art. 4 Il tribunale può conoscere e decidere le domande riconvenzionali direttamente collegate con l'oggetto della controversia.

Art. 5 Ogni parte in causa assume i costi di allestimento della pratica. I costi relativi alla rimunerazione dei membri del tribunale così come tutte le spese di ordine generale comportate dall'arbitrato vengono equamente suddivisi fra le parti in causa. Il tribunale registra tutte le sue spese e ne comunica il conteggio finale alle parti.

Art. 6 Ogni Parte contraente i cui interessi giuridici potrebbero essere coinvolti nella causa può intervenire nella procedura d'arbitrato, previo accordo del tribunale e a sue spese, dopo aver avvertito le parti in causa che hanno avviato la procedura. Ogni parte che intervenga in tal modo può esibire prove o documenti, o far conoscere oralmente i propri argomenti sulle questioni che hanno dato luogo
all'intervento, conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 7 del presente Allegato, ma non ha alcun diritto per quanto riguarda la composizione del tribunale.

Art. 7 Il tribunale costituito secondo le disposizioni del presente Allegato stabilisce le proprie regole di procedura.

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Art. 8 1. Ad eccezione dei casi in cui il tribunale è composto di un solo giudice arbitrale, le decisioni del tribunale, sia per quanto attiene alla sua procedura e al luogo delle sue riunioni sia per tutte le questioni legate alla controversia che gli è stata sottoposta, vengono prese con la maggioranza dei voti dei suoi membri. Tuttavia, l'assenza o l'astensione di un membro del tribunale designato da una delle parti in causa non impedisce al tribunale di decidere. In caso di parità di voti, quello del presidente è decisivo.

2. Le parti in causa facilitano i lavori del tribunale; a tal fine, conformemente alla rispettiva legislazione e ricorrendo a tutti i mezzi di cui dispongono, esse: 1.

forniscono al tribunale tutti i documenti e informazioni utili;

2.

offrono al tribunale la possibilità di entrare sul loro territorio, di ascoltare i testimoni o gli esperti e di esaminare i luoghi.

3. Il fatto che una parte in causa non si conformi alle disposizioni del paragrafo 2 non impedisce al tribunale di decidere o di emanare una sentenza.

Art. 9 Il tribunale emana la sua sentenza entro cinque mesi dalla sua costituzione, a meno che non ritenga necessario prorogare questo termine, al massimo di altri cinque mesi. La sentenza deve essere motivata. Essa è definitiva e senza appello e viene comunicata al Segretario generale dell'Organizzazione che ne informa le Parti contraenti.

Le parti in causa devono conformarvisi senza indugio.

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