Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica del 16 agosto 2000

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento dell'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 21 dicembre 1999 nel ramo svizzero dell'installazione elettrica, viene conferita obbligatorietà generale2.

Art. 2 1

L'obbligatorietà generale è pronunciata per tutta la Svizzera eccettuati i Cantoni Vallese e Ginevra.

2

Le disposizioni rese così obbligatorie sono valide per tutti i datori di lavoro e lavoratori dei rami dell'installazione elettrica e delle telecomunicazioni.

Fanno eccezione: a)

i familiari dei datori di lavoro;

b)

i quadri, nella misura in cui siano responsabili del personale;

c)

i lavoratori che effettuano prevalentemente lavori di tipo amministrativo, come corrispondenza, contabilità salari, contabilità e servizio del personale;

d)

i lavoratori che svolgono prevalentemente attività nell'ambito della pianificazione, della progettazione, della calcolazione e delle offerte;

e)

gli apprendisti;

f)

i lavoratori il cui contratto di lavoro è limitato a sei mesi al massimo nello spazio di un anno.

3

Le disposizioni seguenti, di obbligatorietà generale, vigono anche per i datori di lavoro con sede all'estero, rispettivamente fuori del campo d'applicazione territoriale descritto nel capoverso 1, nonché per i loro lavoratori purché adempiano le condizioni di cui al capoverso 2 ed eseguano lavori che rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 1. Disposizioni: art. 10.2 lett. e, f, g, h, i ed l; art. 10.3; art. 11.1; art. 11.5 lett. a, c, h ed i; art. 11.6; art. 13.1, 3 e 4; art. 14.3 lett. b; art.

1 2

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica

20.5; art 21.4 lett. a; art. 23.2, 3 e 5; art. 24; art. 25; art. 27; art. 29.1, 2 e 5; art. 30.1 fino 4; art. 32.1 lett. a fino f; art. 32.2; art. 34.1, 2 e 3; art. 35.3 e 4; art. 36; art. 37 (dal secondo mese di impiego nel campo d'applicazione del capoverso 1) art. 39.1 e 3; art. 40.1 e 2; art. 41.1; art. 42; art. 43.1, 2 e 4; art. 49.1, 2 e 3; appendice 9. Se la durata di questi lavori supera due mesi all'anno, deve essere conclusa un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia secondo gli articoli 46 e 47 oppure deve essere prevista una regolamentazione scritta che corrisponda al minimo alle esigenze dell'articolo 324a del Codice delle obbligazioni.

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 19) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del Seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite della Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il 1o gennaio 2001 e ha effetto sino al 30 giugno 2005.

16 agosto 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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