Traduzione 1

Allegato 1

Convenzione (n. 181) sulle agenzie di collocamento private

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e quivi riunita il 3 giugno 1997 per la sua 85 a sessione; osservando le disposizioni della Convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento (emendata), 1949; cosciente dell'importanza della flessibilità per il buon funzionamento dei mercati del lavoro; ricordando che la Conferenza internazionale del lavoro ha deliberato nel 1994, in occasione della sua 81a sessione, che l'Organizzazione internazionale del lavoro doveva procedere alla revisione della Convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento (emendata), 1949; considerando l'evoluzione del contesto in cui operano attualmente le agenzie di collocamento private rispetto alle condizioni prevalenti all'epoca dell'adozione della convenzione summenzionata; riconoscendo il ruolo che le agenzie di collocamento private possono svolgere ai fini del buon funzionamento del mercato del lavoro; ricordando la necessità di proteggere i lavoratori contro gli abusi; riconoscendo la necessità di garantire la libertà sindacale e di promuovere la negoziazione collettiva e il dialogo sociale quali elementi indispensabili per le buone relazioni di lavoro; osservando le disposizioni della Convenzione concernente l'organizzazione del servizio di collocamento, 1948; ricordando le disposizioni della Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio, 1930, della Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948, della Convenzione sul diritto d'organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949, della Convenzione inerente alla discriminazione (nell'impiego e nella professione), 1958, della Convenzione sulla politica dell'impiego, 1964, della Convenzione sull'età minima, 1973, della Convenzione concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione, 1988, nonché le disposizioni relative al reclutamento e al collocamento della Convenzione sui lavoratori migranti (emendata), 1949, e quelle della Convenzione sui lavoratori migranti (disposizioni complementari), 1975; avendo deciso di adottare diverse proposte inerenti alla revisione della Convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento (emendata), 1949, questione che è elencata al quarto punto dell'ordine del giorno della sessione;

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Dal testo originale francese.

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avendo deciso che queste proposte prenderanno la forma di una Convenzione internazionale, addotta addì diciannove giugno millenovecentonovantasette, la Convenzione qui appresso, denominata la Convenzione sulle agenzie di collocamento private, 1997, Art. 1 1. Ai sensi della presente Convenzione, la definizione «agenzia di collocamento privata» designa qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendente dalle autorità pubbliche, che fornisce uno o più servizi seguenti relativi al mercato del lavoro e cioè: a)

servizi volti a mettere in relazione offerte e domande di lavoro, senza che l'agenzia di collocamento diventi parte degli eventuali rapporti di lavoro che ne possono scaturire;

b)

servizi consistenti nell'impiego di lavoratori allo scopo di metterli a disposizione di una terza persona fisica o giuridica (denominata «impresa acquisitrice» qui di seguito ), che ne fissa i compiti e ne sorveglia l'esecuzione;

c)

altri servizi relativi alla ricerca d'impiego, che saranno determinati dall'autorità competente previa consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, come per esempio la comunicazione d'informazioni, senza per altro mirare a mettere in relazione un'offerta e una domanda specifiche.

2. Ai sensi della presente Convenzione, la definizione «lavoratori» designa le persone alla ricerca d'impiego.

3. Ai sensi della presente Convenzione la definizione «trattamento di dati personali del lavoratore» definisce la raccolta, la conservazione, l'elaborazione e la comunicazione di dati personali, nonché qualsiasi altro uso che si potrebbe fare di qualsiasi informazione concernente un lavoratore identificato o identificabile.

Art. 2 1. La presente Convenzione si applica a tutte le agenzie di collocamento private.

2. La presente Convenzione si applica a tutte le categorie di lavoratori e a tutti i settori dell'attività economica. Essa non si applica al reclutamento e al collocamento della gente di mare.

3. Fra gli scopi della presente Convenzione figurano quello di permettere alle agenzie di collocamento private di esercitare la loro attività e quello di proteggere, con le sue disposizioni, i lavoratori che ricorrono ai servizi di tali agenzie.

4. Previa consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, un Membro può: a)

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vietare, in circostanze particolari, alle agenzie di collocamento private di operare nei confronti di certe categorie di lavoratori o di certi settori dell'attività economica per fornire uno o più servizi menzionati nell'articolo 1 paragrafo 1;

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b)

escludere, in circostanze particolari, i lavoratori di certi settori dell'attività economica o di rami di tali settori dal campo d'applicazione della Convenzione o di alcune delle sue disposizioni, purché i lavoratori in questione siano a beneficio, ad altro titolo, di protezione adeguata.

5. Ciascun Membro che ratifica la Convenzione deve indicare nei suoi rapporti, conformemente all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, i divieti o le esclusioni eventuali di cui si avvale, in virtù di quanto previsto nel paragrafo 4 qui sopra, fornendo le spiegazioni del caso.

Art. 3 1. Lo statuto giuridico delle agenzie di collocamento private sarà determinato conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale e previa consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

2. Ciascun Membro deve determinare le condizioni di esercizio dell'attività delle agenzie di collocamento private mediante un sistema di attribuzione di autorizzazione, tranne quando tali condizioni sono già regolamentate altrimenti dalla legislazione e dalla prassi nazionali.

Art. 4 Provvedimenti idonei devono essere presi in vista di garantire che i lavoratori reclutati dalle agenzie di collocamento private per fornire i servizi indicati nell'articolo 1 della presente Convenzione non siano privati del diritto di libertà sindacale e di Convenzione collettiva.

Art. 5 1. In vista di promuovere la parità di opportunità e di trattamento in materia di accesso all'impiego e alle differenti professioni, ciascun Membro deve assicurarsi che le agenzie di collocamento private non facciano subire ai lavoratori discriminazioni basate sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione politica, la nazionalità, l'origine sociale o qualsiasi altra forma di discriminazione vietata dalla legislazione e dalla prassi nazionali, come l'età o l'handicap.

2. L'esecuzione del paragrafo precedente non esclude che le agenzie di collocamento private possano fornire servizi specifici o realizzare programmi specialmente concepiti per assistere i lavoratori più svantaggiati nelle loro attività di ricerca d'impiego.

Art. 6 Il trattamento dei dati personali dei lavoratori da parte delle agenzie di collocamento private deve: a)

essere effettuato in condizioni idonee alla protezione dei dati in questione e nel rispetto della vita privata dei lavoratori, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali;

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b)

essere limitato alle informazioni relative alle qualifiche e all'esperienza professionale dei lavoratori interessati e a qualsiasi altra informazione direttamente pertinente.

Art. 7 1. Le agenzie di collocamento private non devono porre a carico dei lavoratori, in maniera diretta o indiretta, in tutto o in parte, onorari o altre spese.

2. L'autorità competente può, nell'interesse dei lavoratori in questione e previa consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, autorizzare deroghe alle disposizioni indicate nel paragrafo 1 qui sopra, per determinate categorie di lavoratori e per servizi specifici forniti dalle agenzie di collocamento private.

3. Ciascun Membro che autorizza deroghe in virtù del paragrafo 2 qui sopra è tenuto a fornire informazioni circa tali deroghe nei suoi rapporti, secondo quanto previsto nell'articolo 2 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, e a dare le spiegazioni del caso.

Art. 8 1. Ciascun Membro deve, previa consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, prendere tutti i provvedimenti del caso, nei limiti della sua sovranità, e, se necessario, in collaborazione con altri Membri, affinché i lavoratori migranti reclutati o collocati sul suo territorio da agenzie di collocamento private godano di protezione adeguata, in vista di impedire qualsiasi abuso nei loro confronti. Questi provvedimenti devono comprendere norme di legge o regolamenti che prevedano sanzioni nei confronti delle agenzie di collocamento private responsabili di abusi o di pratiche fraudolente, sanzioni che possono includere la revoca dell'autorizzazione d'esercizio.

2. Qualora i lavoratori siano reclutati in un Paese per lavorare in un altro, i Membri interessati devono prevedere la conclusione di accordi bilaterali in vista di prevenire gli abusi e le pratiche fraudolente in materia di reclutamento, di collocamento e d'impiego.

Art. 9 Ciascun Membro deve prendere provvedimenti volti a garantire che il lavoro dei fanciulli non sia utilizzato né fornito dalle agenzie di collocamento private.

Art. 10 L'autorità competente deve assicurare l'esistenza di dispositivi e procedure appropriati associando, se necessario, le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di denunciare e istruire gli abusi e le pratiche fraudolente relative alle attività delle agenzie di collocamento private.

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Art. 11 Ciascun Membro deve prendere i provvedimenti necessari, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, per garantire una protezione adeguata ai lavoratori impiegati dalle agenzie di collocamento private di cui al paragrafo 1 b) dell'articolo 1 in materia di: a)

libertà sindacale;

b)

negoziazione collettiva;

c)

minimo salariale;

d)

orari, durata e altre condizioni di lavoro;

e)

prestazioni legali di sicurezza sociale;

f)

accesso alla formazione;

g)

sicurezza e salute dei lavoratori;

h)

riparazione dei danni da infortunio sul lavoro o delle malattie profession ali;

i)

indennizzo in caso d'insolvenza e protezione dei crediti dei lavoratori;

j)

protezione e prestazioni di maternità, protezione e prestazioni parentali.

Art. 12 Ciascun Membro deve determinare e ripartire, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, le responsabilità rispettive delle agenzie di collocamento private che forniscono i servizi di cui al paragrafo 1 b) dell'articolo 1 e delle imprese acquisitrici in materia di: a)

negoziazione collettiva;

b)

fissazione dei salari minimi;

c)

orari, durata e altre condizioni di lavoro;

d)

prestazioni legali di sicurezza sociale;

e)

accesso alla formazione;

f)

sicurezza e salute del lavoro;

g)

riparazione per i danni da infortunio sul lavoro o delle malattie professionali;

h)

indennizzo in caso d'insolvenza e protezione dei crediti dei lavoratori;

i)

protezione e prestazioni di maternità, protezione e prestazioni parentali.

Art. 13 1. Ciascun Membro deve, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali e previa consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, definire, stabilire e rivedere regolarmente le misure atte a promuovere la cooperazione tra il servizio di collocamento pubblico e le agenzie di collocamento private.

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2. Le misure menzionate nel paragrafo 1 qui sopra devono emanare dal principio che le autorità pubbliche conservano la competenza di decidere, in ultima analisi, circa: a)

la formulazione di una politica nazionale del mercato del lavoro;

b)

l'impiego e il controllo dell'impiego dei fondi pubblici destinati all'attuazione di tale politica.

3. Le agenzie di collocamento private devono, a scadenze fissate dalle autorità competenti, fornire a queste ultime le informazioni che potrebbero venire loro richieste, tenuto debito conto del loro carattere di riservatezza: a)

in vista di permettere alle autorità competenti di conoscere la struttura e le attività delle agenzie di collocamento private, conformemente alle condizioni e alla prassi nazionali;

b)

a fini statistici.

4. L'autorità competente deve compilare e mettere a disposizione del pubblico queste informazioni a intervalli regolari.

Art. 14 1. Le disposizioni della presente Convenzione devono essere applicate per via legislativa o con qualsiasi altro dispositivo conforme alla prassi nazionale, come decisioni giudiziarie, sentenze arbitrali o convenzioni collettive.

2. Il controllo dell'applicazione delle disposizioni volte a rendere esecutiva la presente Convenzione sarà effettuato dall'ispettorato del lavoro o da altre autorità pubbliche competenti.

3. In caso d'infrazioni alle disposizioni della presente Convenzione si devono prevedere provvedimenti appropriati, comprese anche eventuali sanzioni, e se ne deve assicurare l'applicazione effettiva.

Art. 15 La presente Convenzione non ha ripercussioni su disposizioni più favorevoli applicabili ai lavoratori reclutati, collocati o impiegati da agenzie di collocamento private in virtù di altre convenzioni internazionali del lavoro.

Art. 16 La presente Convenzione emenda le convezioni sugli uffici di collocamento a pagamento (emendata) 1949, e la Convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento, 1933.

Art. 17 Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e registrate da quest'ultimo.

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Art. 18 1. La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Art. 19 1. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e registrato dal medesimo. La denuncia prende effetto solo un anno dopo essere stata registrata.

2. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione, il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni indicato nel paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista nel presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 20 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia comunicategli dai Membri dell'Organizzazione.

2. Notificando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica comunicatagli, il Direttore generale li avvertirà riguardo alla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Art. 21 Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 22 Ogniqualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di inscriverne all'ordine del giorno della Conferenza la revisione totale o parziale.

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Art. 23 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti: a)

la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione emendata provocherebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 19 precedente, la denuncia immediata della presente Convenzione, sempre che la nuova Convenzione emendata sia entrata in vigore;

b)

a contare dalla data d'entrata in vigore della nuova Convenzione emendata, la presente Convenzione cesserebbe d'essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione permane comunque in vigore nella sua forma e nel suo tenore per tutti i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la nuova Convenzione emendata.

Art. 24 I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno parimenti fede.

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