Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che modifica l'Accordo del 13 novembre 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e ne agevola l'applicazione

La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, considerato l'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria concluso a Berna il 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, nell'intento di facilitare ulteriormente le relazioni nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Modifica dell'Accordo tra la Svizzera e la Germania che completa alla Convenzione europea di estradizione

L'Accordo del 13 novembre 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e ne agevola l'applicazione è modificato come segue: (1) L'articolo IV paragrafo (1) è riformulato come segue: «L'estradizione non può essere rifiutata con la motivazione che secondo le norme dello Stato richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte.» (2) L'articolo IV paragrafo (2) è abrogato.

Art. 2

Rapporto con l'accordo modificato

L'Accordo del 13 novembre 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e ne agevola l'applicazione e il presente accordo si interpretano e si applicano come un'unica Convenzione.

Art. 3

Messa in vigore

(1) Il presente accordo deve essere ratificato; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berlino, il più presto possibile. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio dei rispettivi strumenti di ratifica.

1

Dal testo originale tedesco.

1999-5946

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Convenzione europea di estradizione

(2) La registrazione dell'accordo presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite secondo l'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite sarà curata da parte tedesca.

Fatto a Berna, l'8 luglio 1999, in due originali in lingua tedesca.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica federale di Germania:

Huber

Bald

1748

846