A Decreto federale sul freno all'indebitamento
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 2000 1, decreta: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 126 1
Gestione finanziaria
La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.
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L'importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica.
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In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l'importo massimo di cui al capoverso 2 può essere aumentato adeguatamente. L'Assemblea federale decide in merito all'aumento conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera c.
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Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l'importo massimo di cui ai capoversi 2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni successivi.
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La legge disciplina i particolari.
Art. 159 cpv. 3 lett. c (nuovo) e cpv. 4 3 Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera: c.
l'aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale ai sensi dell'articolo 126 capoverso 3.
4 L'Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di cui al capoverso 3 lettera b.
II Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.
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FF 2000 4047
2000-1319
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