Legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20001, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19702 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna è modificata come segue: Art. 21 Gli aiuti finanziari concessi in virtù della presente legge possono essere versati sino all'entrata in vigore della NPF, al più tardi però fino al 31 dicembre 2005.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne fissa la data dell'entrata in vigore.

2292

1 2

FF 2000 4315 RS 844

2000-1854

4323