Termine di referendum: 7 aprile 2001 (1° giorno lavorativo: 9 aprile 2001)

Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali del 15 dicembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20001, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Ingresso visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale3, ...

Art. 215 cpv. 2 secondo periodo 2

... È determinante l'indice stabilito un anno prima dell'inizio del periodo fiscale.

2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Ingresso visti gli articoli 127 capoverso 3 e 129 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale 5, ...

1 2 3 4 5

FF 2000 3390 RS 642.11 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

RS 642.14 RS 101

2000-1044

5419

Coordinamento e semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

Art. 10 cpv. 2 e 4 2 Dal reddito medio del periodo di computo (art. 15 cpv. 2) sono dedotte le perdite dei tre precedenti periodi di computo, sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo del reddito imponibile degli anni precedenti.

4 I capoversi 2 e 3 si applicano anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o del luogo di esercizio all'interno della Svizzera.

Art. 15 cpv. 3 3

All'inizio dell'assoggettamento, il reddito è calcolato in base al reddito conseguito dopo l'inizio dell'assoggettamento e calcolato su dodici mesi.

Art. 22

Modifica dell'assoggettamento

1

La persona giuridica che trasferisce la sede o l'amministrazione effettiva da un Cantone a un altro nel corso di un periodo fiscale è assoggettata all'imposta in entrambi i Cantoni per l'intero periodo fiscale. L'autorità di tassazione ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 è quella del Cantone della sede o dell'amministrazione effettiva alla fine del periodo fiscale.

2 L'assoggettamento in un Cantone diverso da quello della sede o dell'amministrazione effettiva in virtù dell'appartenenza economica, giusta l'articolo 21 capoverso 1, vale per l'intero periodo fiscale, anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso del periodo stesso.

3 L'utile e il capitale sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.

Art. 25 cpv. 2 e 4 2 Dall'utile netto del periodo fiscale sono dedotte le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 31 cpv. 2), sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo dell'utile netto imponibile di tali anni.

4 I capoversi 2 e 3 si applicano anche in caso di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'interno della Svizzera.

Art. 38 cpv. 4 4 Se una persona fisica assoggettata all'imposta secondo gli articoli 32, 33 e 34 capoverso 2 trasferisce il proprio domicilio o la propria dimora all'interno della Svizzera, il Cantone di domicilio o di dimora interessato ha diritto di tassarla proporzionatamente alla durata dell'assoggettamento.

Art. 63 cpv. 3 ultimo periodo 3

... Sono fatti salvi gli articoli 11 capoverso 3 e 68 capoversi 1 e 2.

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Coordinamento e semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

Art. 66 cpv. 4 secondo periodo 4

... È fatto salvo l'articolo 68 capoverso 2.

Art. 67

Deduzione delle perdite

1

Le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 63) sono dedotte, sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo del reddito imponibile di tali anni.

2

Il capoverso 1 si applica anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o del luogo di esercizio all'interno della Svizzera.

Art. 68

Modifica dell'assoggettamento

1

In caso di cambiamento del domicilio fiscale all'interno della Svizzera, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale si realizza per l'intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale conformemente all'articolo 11 capoverso 3 sono tuttavia imponibili nel Cantone di domicilio del contribuente al momento della loro scadenza. Per il rimanente, è fatto salvo l'articolo 38 capoverso 4.

2 L'assoggettamento in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell'appartenenza economica vale per l'intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell'anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata dell'appartenenza.

Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.

Art. 72c

Mantenimento della deduzione delle spese di cura dei figli

Fino all'entrata in vigore della riforma dell'imposizione della coppia e della famiglia, i Cantoni possono prevedere la deduzione dai redditi imponibili delle spese di cura dei figli per i genitori che esercitano un'attività lucrativa.

Art. 72d

Mantenimento della deduzione per il risparmio mirato per l'alloggio

Durante i quattro anni che seguono la scadenza prevista nell'articolo 72 capoverso 1, i Cantoni possono mantenere le disposizioni applicabili nel periodo fiscale 2000 relative alla deduzione dal reddito imponibile degli importi destinati al finanziamento del primo acquisto di una proprietà abitativa e all'esonero dall'imposta sul reddito e sulla sostanza del capitale in tal modo risparmiato e dell'utile che ne deriva.

Art. 74 secondo periodo ... Disciplina, in particolare, i problemi che sorgono nei rapporti intercantonali, soprattutto fra i Cantoni che applicano una regolamentazione diversa per quanto concerne le basi temporali.

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Coordinamento e semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

Art. 78b

Cambiamento delle basi temporali per le persone fisiche

L'articolo 69 capoversi 2, 3 e 4 lettera a e capoversi 5-7 è applicabile nel Cantone di partenza alle persone fisiche che trasferiscono il proprio domicilio fiscale all'interno della Svizzera nel corso del primo periodo fiscale (n) che segue il cambiamento di cui all'articolo 16.

3. Legge federale del 13 ottobre 19656 sull'imposta preventiva Ingresso visto l'articolo 41bis capoverso 1 lettere a e b e capoversi 2 e 3 della Costituzione federale7, ...

Art. 30 cpv. 1 1

Le persone fisiche devono presentare l'istanza di rimborso alle autorità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate alla fine dell'anno civile nel corso del quale è venuta a scadere la prestazione imponibile.

Art. 70b IV. Disposizione transitoria della modifica del 15 dicembre 2000

Le persone fisiche devono presentare l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva sui redditi imponibili scaduti prima del 1° gennaio 2001 alle autorità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate all'inizio dell'anno civile successivo a quello in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2001.

6 7

RS 642.21 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 132 capoverso 2 e 134 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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Coordinamento e semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 28 dicembre 2000 8 Termine di referendum: 7 aprile 2001 2194

8

FF 2000 5419

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