Termine di referendum: 25 gennaio 2001

Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) (Armamento) Modifica del 6 ottobre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 1999 1, decreta: I La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 18-22, 45 bis e 69 della Costituzione federale 3, ...

Art. 66

Premesse

1

Gli impieghi a favore del promovimento della pace possono essere ordinati sulla base di un mandato dell'ONU o dell'OSCE. Essi devono essere conformi ai principi della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera.

2

Il servizio di promovimento della pace è prestato da persone o truppe svizzere appositamente istruite al riguardo.

3

L'annuncio per partecipare a un'operazione di sostegno alla pace è volontario.

Art. 66a

Armamento, impiego

1

Il Consiglio federale determina in ogni singolo caso l'armamento necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate dalla Svizzera e per l'adempimento del loro compito in questione.

2

1 2 3

È vietata la partecipazione ad azioni di combattimento di imposizione della pace.

FF 2000 414 RS 510.10 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 40 capoverso 2, 58-60 e 118 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

1999-5587

4481

Legge militare

Art. 66b 1

Competenze

Il Consiglio federale è competente per ordinare un impiego.

2

Il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie per l'esecuzione dell'impiego.

3 Se l'impiego è armato, il Consiglio federale consulta preventivamente le commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere.

4

Un impiego armato dev'essere approvato dall'Assemblea federale qualora siano impegnati oltre 100 militari oppure la sua durata sia superiore a tre settimane. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell'Assemblea federale.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 17 ottobre 2000 4 Termine di referendum: 25 gennaio 2001 1680

4

FF 2000 4481

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