Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2000) del 26 settembre 2000
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 marzo 20001, decreta:
Art. 1 1
È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 29 marzo 2000 (Programma d'armamento 2000).
2 Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 1178 milioni di franchi.
Art. 2 1
I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
2
I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3230.001 «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 21 giugno 2000
Consiglio nazionale, 26 settembre 2000
Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz
Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker
2027
1
FF 2000 2675
4496
2000-0635