Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2000) del 26 settembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 marzo 20001, decreta:

Art. 1 1

È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 29 marzo 2000 (Programma d'armamento 2000).

2 Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 1178 milioni di franchi.

Art. 2 1

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

2

I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3230.001 «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.

Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2000

Consiglio nazionale, 26 settembre 2000

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

2027

1

FF 2000 2675

4496

2000-0635