Legge federale sulla promozione delle esportazioni

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera visto l'articolo 101 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000 1, decreta:

Art. 1

Principio

La Confederazione promuove le esportazioni con indennità e aiuti finanziari. A complemento delle iniziative private essa rafforza la competitività delle imprese stabilite in Svizzera aiutandole a individuare e sfruttare le possibilità di smercio dei prodotti svizzeri all'estero.

Art. 2

Oggetto

La promozione delle esportazioni si prefigge segnatamente di: a.

informare le imprese stabilite in Svizzera in merito ai mercati esteri;

b.

offrire consulenza e agevolazioni per quanto concerne contatti, opportunità e partner commerciali all'estero;

c.

fare pubblicità in generale all'estero per prodotti e servizi svizzeri, inclusi la partecipazione a fiere e la trasmissione di informazioni a imprese estere in merito a ditte, marche e prodotti di fornitori in Svizzera.

Art. 3

Mandato

1

L'Ufficio federale affida la promozione delle esportazioni a uno o più terzi (mandatario).

2 Il mandato può essere conferito per quattro anni al massimo. Per la determinazione della durata l'Ufficio federale tiene conto in particolare delle esigenze di pianificazione del mandatario.

Art. 4

Indennità e aiuti finanziari

1

Indennità e aiuti finanziari vengono concessi al mandatario nei limiti dei crediti autorizzati.

2 L'Ufficio federale calcola l'importo dei contributi secondo l'importanza del mandato. A tal fine considera gli interessi della Confederazione alla promozione delle esportazioni e gli interessi del mandatario.

1

FF 2000 1880

1904

2000-0540

Promozione delle esportazioni

Art. 5 1

2

Obblighi del mandatario

Il mandatario ha l'obbligo: a.

di gestire la promozione delle esportazioni in modo adeguato, poco oneroso e con spese amministrative minime;

b.

di prendere in considerazione l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta del mezzo di promozione.

L'Ufficio federale determina nel mandato tutti gli altri obblighi del mandatario.

Art. 6

Rimedi giuridici

1

Le decisioni dell'Ufficio federale sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso del DFE tramite ricorso amministrativo. In controversie concernenti i mandati la Commissione di ricorso del DFE statuisce in qualità di commissione arbitrale.

2

Le decisioni della Commissione di ricorso del DFE sono definitive.

3

Per il resto si applicano le disposizioni generali della procedura federale.

Art. 7

Finanziamento

L'Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l'importo massimo per la promozione delle esportazioni secondo la presente legge.

Art. 8

Rapporto con la legge sui sussidi

In quanto la presente legge non preveda disposizioni completive o derogatorie, è applicabile la legge del 5 ottobre 1990 2 sui sussidi.

Art. 9

Aiuto finanziario unico

La Confederazione partecipa alle misure di ristrutturazione derivanti dalla presente legge con un aiuto finanziario unico.

Art. 10 1

Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

2 Se necessario all'esecuzione della presente legge, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali.

Art. 11 1

Sono abrogati: a.

2 3

Abrogazione e modifica del diritto vigente la legge del 6 ottobre 19893 che assegna un contributo all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (USEC);

RS 616.1 RU 1990 224, 1998 1822

1905

Promozione delle esportazioni

b.

2

il decreto federale del 31 marzo 19274 che accorda un sussidio all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale.

L'Organizzazione giudiziaria5 è modificata come segue: Art. 100 cpv. 1 lett. y (nuova) 1

Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro: y.

Art. 12

decisioni in materia di promozione delle esportazioni.

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2056

4 5

CS 10 513 RS 173.110

1906