Decreto federale concernente un credito aggiuntivo per l'esposizione nazionale del 16 dicembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 ottobre 1999 1, decreta:

Art. 1 1

Per l'esposizione nazionale è stanziato un credito aggiuntivo di 250 milioni di franchi, ripartito come segue: in mio di fr.

a.

Spese per i progetti espositivi della Confederazione

b.

Mutui per garantire la solvibilità e per coprire il rischio finanziario nel budget interno dell'associazione EXPO 2001

50

c.

Contributi al finanziamento dei progetti speciali d'infrastruttura e del programma PMI

50

d.

Contributi per garantire la solvibilità nel 1999

20

130

2

Il Consiglio federale può effettuare lievi spostamenti all'interno del credito d'impegno di cui al capoverso 1.

Art. 2 1

I mutui di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera b devono essere remunerati dall'associazione EXPO 2001 a un tasso d'interesse preferenziale stabilito dall'Amministrazione federale delle finanze.

2

Il rimborso ha luogo solo quando i crediti concessi da terzi privati (banche e fornitori) nei confronti dell'associazione EXPO 2001 e da essa riconosciuti sono stati totalmente saldati.

3

La concessione dei mutui dipende da un adeguato impegno supplementare dell'economia nonché dei Cantoni e dei Comuni interessati. Dopo il 1° febbraio 2000, i pagamenti a carico di questo credito possono aver luogo solo se sussiste la prova di un impegno vincolante globale dell'economia uguale a 380 milioni di franchi. Il Consiglio federale deve inoltre aver preso atto, approvandolo, del modo in cui l'associazione EXPO 2001 intende coprire i 290 milioni di franchi per portare in pareggio il budget mediante ridimensionamenti, misure di risparmio, contributi garantiti

1

FF 1999 8123

1999-5340

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Credito aggiuntivo per l'esposizione nazionale. DF

in modo vincolante da Cantoni e Comuni nonché eventuali sponsorizzazioni garantite in modo vincolante.

Art. 3 I contributi di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera c possono essere richiesti dall'associazione EXPO 2001 al massimo nella misura delle prestazioni garantite in modo vincolante da terzi per i progetti speciali d'infrastruttura e per il programma PMI.

Art. 4 La direzione dell'Associazione fornisce alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Controllo federale delle finanze (CFF) un rapporto trimestrale sullo stato di avanzamento degli affari, l'assegnazione di mandati e la situazione finanziaria. Il Controllo federale delle finanze e la commissione interna di controllo dell'Associazione hanno accesso completo ai documenti e alle informazioni necessari dell'Associazione.

Art. 5 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 7 dicembre 1999

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 1999

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

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