Ordinanza dell'Assemblea federale che modifica il decreto federale concernente la legge sulle indennitā parlamentari

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 25 agosto 2000 e il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 25 agosto 2000 1; visto il parere del Consiglio federale del 18 settembre 2000 2, ordina: I Il decreto federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennitā parlamentari č modificato come segue: Art. 2

Diaria

La diaria č di 400 franchi; č versata per ogni giorno di lavoro.

Art. 9 cpv. 1 1

L'assegno ai presidenti dei due Consigli č di 40 000 franchi e quello ai vicepresidenti di 10 000 franchi.

Art. 10

Contributi ai gruppi parlamentari

L'ammontare di base č di 90 000 franchi e il contributo per membro di 16 500 franchi.

II 1

La presente ordinanza dell'Assemblea federale non sottostā al referendum.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

2339

1 2 3

FF 2000 4863 FF 2000 4868 RS 171.211

2000-2136

4867