Termine di referendum: 20 aprile 2000

Legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC) del 22 dicembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 19971, decreta:

Art. 1

Principio

1

I Cantoni partecipano alla preparazione delle decisioni di politica estera che concernono le loro competenze o i loro interessi essenziali.

2

Gli interessi essenziali dei Cantoni sono in questione segnatamente quando la politica estera della Confederazione tocca loro competenze.

3

La partecipazione dei Cantoni non deve pregiudicare la capacità d'azione della Confederazione in politica estera.

Art. 2

Scopo della partecipazione

La partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione intende: a.

garantire la considerazione degli interessi dei Cantoni nella preparazione e applicazione delle decisioni della Confederazione in materia di politica estera;

b.

contribuire a tutelare nella misura del possibile le competenze dei Cantoni nella conclusione di accordi internazionali;

c.

fornire un sostegno interno alla politica estera della Confederazione.

Art. 3 1

Informazione dei Cantoni

La partecipazione presuppone la reciproca informazione.

2

La Confederazione informa per tempo e compiutamente tutti i Cantoni sui progetti in materia di politica estera che concernono loro interessi essenziali.

1

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FF 1998 827 1999-6351

Partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione

3

L'informazione sulla politica estera della Confederazione deve essere impostata in modo tale da facilitare ai Cantoni l'apporto del loro contributo ad un più solido sostegno interno della politica estera della Confederazione.

Art. 4

Consultazione dei Cantoni

1

Nella fase preparatoria di decisioni di politica estera che concernono competenze o interessi cantonali essenziali, la Confederazione consulta i Cantoni, sempre che questi lo domandino. La Confederazione può anche consultare i Cantoni di propria iniziativa.

2

Prima di aprire i negoziati, il Consiglio federale consulta di regola i Cantoni. Questa consultazione completa la procedura di consultazione in materia di trattati internazionali.

3

Il Consiglio federale tiene conto dei pareri dei Cantoni. Qualora siano implicate le competenze dei Cantoni, i pareri di questi ultimi vanno particolarmente considerati.

Se il Consiglio federale si scosta dai pareri dei Cantoni, comunica loro le ragioni determinanti di questa scelta.

Art. 5

Collaborazione alla preparazione dei mandati di negoziato e ai negoziati

1

Qualora progetti di politica estera tocchino le competenze dei Cantoni, per la preparazione dei mandati di negoziato e di regola anche nei negoziati stessi il Consiglio federale invita a partecipare rappresentanti dei Cantoni.

2

Il Consiglio federale può invitare a partecipare rappresentanti dei Cantoni anche se le competenze dei Cantoni non sono toccate.

3

I rappresentanti sono proposti dai Cantoni e designati dalla Confederazione.

Art. 6

Confidenzialità delle informazioni

Il trattamento confidenziale delle informazioni dev'essere garantito.

Art. 7

Collaborazione alla trasposizione del diritto internazionale

Per quanto incaricati della trasposizione del diritto internazionale, i Cantoni sono tenuti a procedere tempestivamente ai necessari adeguamenti.

Art. 8

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999

Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 11 gennaio 20002 Termine di referendum: 20 aprile 2000 0337

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