99.089 Messaggio concernente l'adesione della Svizzera al Centro internazionale per l'agricoltura e le scienze biologiche (Centre for Agriculture and Bioscience International - CABI) del 17 novembre 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente l'adesione della Svizzera al Centro Internazionale per l'agricoltura e le scienze biologiche (Centre for Agriculture and Bioscience International ­ CABI.

Contemporaneamente, vi preghiamo di togliere di ruolo l'intervento parlamentare seguente: 1999 M 98.3338

Centro internazionale di ricerca per l'agricoltura e le scienze biologiche. Adesione della Svizzera (N 18.12.98, Lachat; S 21.9.99)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 novembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1999-5836

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Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

Il Centro intrenazionale per l'agricoltura e le scienze biologiche (Centre for Agriculture and Bioscience International - CABI) è un'organizzazione intergovernativa con sede in Gran Bretagna, che fornisce servizi d'informazione e di ordine scientifico nei campi dell'agricoltura, della silvicoltura, della sanità e della gestione delle risorse naturali in funzione di uno sviluppo sostenibile. Esso tien conto segnatamente dei bisogni dei Paesi in sviluppo.

Storicamente, i membri del CABI sono anzitutto Paesi del Commonwealth. Tuttavia, dal riconoscimento formale dell'istituzione in quanto organizzazione internazionale intergovernativa da parte dell'ONU nel 1998, il CABI si adopera per ampliare la cerchia dei suoi Paesi membri. Così, da allora vi hanno aderito la Cina, la Colombia, il Sud Africa, il Vietnam e la Repubblica Ceca. Altri Paesi si adoperano attualmente in questo senso. Alla fine del 1993, considerata la collaborazione in atto e l'esistenza di un istituto di ricerca nel Canton Giura, il Consiglio d'amministrazione del CABI ha ufficialmente invitato la Svizzera a aderire all'organizzazione in quanto primo Stato europeo non membro del Commonwealth. A causa della collaborazione che si è instaurata nel quadro della cooperazione svizzera allo sviluppo, dell'importanza del CABI per la Svizzera nei campi della ricerca e della formazione agricole e forestali e in base alla mozione Lachat del 26 giugno 1998, è stato deciso, previa consultazione dei servizi pubblici interessati, di avviare la procedura di adesione. La mozione Lachat è stata accolta dalle vostre Camere, ossia dal Consiglio nazionale nel dicembre 1998 e dal Consiglio degli Stati nel settembre 1999. Essa ci incarica di presentare un messaggio che proponga di aderire al CABI.

1.2

Scopi e organizzazione del CABI

Il CABI si è fissato come scopo un miglioramento duraturo delle condizioni di vita nel mondo intero mediante la diffusione e l'applicazione di conoscenze scientifiche e la ricerca nei campi dell'agricoltura e della silvicoltura, della sanità e della gestione delle risorse naturali in funzione dello sviluppo sostenibile, in particolare nei Paesi in sviluppo.

Fondato nel 1928 in origine sotto il nome di " Imperial Agricultural Bureau" in vista di apportare un sostegno alla ricerca agricola nelle colonie britanniche, il CABI si è sviluppato nei decenni e con la svolta nelle relazioni Nord-Sud come organismo decentralizzato di ricerca e di servizi comprendente quattro istituti scientifici specializzati rispettivamente in entomologia, in micologia, nella lotta biologica contro i parassiti e in parassitologia, dotati ciascuno di un ufficio centrale incaricato della diffusione dell'informazione e di loro proprie pubblicazioni. La sede del CABI si trova a Wallingford presso Londra (Gran Bretagna); l'istituto del CABI per la lotta biologica contro i parassiti (International Institute for Biological Control IIBC) è stato insediato a Feldmeilen (Cantone Zurigo) dopo la Seconda guerra mondiale e è stato trasferito nel 1958 a Delémont (Cantone Giura). Il carattere decentralizzato del

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CABI è messo in evidenza dagli istituti e dai servizi centrali (o da parti di questi ultimi) che si trovano in Kenya, in Malesia, nel Pakistan, a Trinità e Tobago, in Gran Bretagna, in Svizzera e negli Stati Uniti. Attualmente il CABI impiega 440 persone in tutto il mondo.

Nel 1986 è stato negoziato un nuovo accordo di diritto internazionale intitolato «Agreement on CAB International». Entrato in vigore il 4 settembre 1987, questo accordo ha sostituito il «Memorandum on the Commonwealth Agricultural Bureaux» che era esistito fino a quel momento e aveva servito di base al CABI e ha trasformato il CABI in organizzazione internazionale. La struttura e il modo di lavoro attuali del CABI si fondano su questo accordo. Il riconoscimento del CABI in quanto organizzazione internazionale da parte dell' ONU data dal 1988.

Attualmente i servizi del CABI sono utilizzati nel mondo intero. Per quanto concerne il trattamento e la diffusione elettronica dell'informazione nei campi dell'agricoltura e della silvicoltura, dell'ambiente e della sanità, il CABI occupa una posizione dominante sul piano mondiale.

Numerosi uffici di documentazione sono collegati elettronicamente con il CABI e i suoi prodotti sono facilmente accessibili per mezzo di Internet. La stampa di informazioni continua a costituire una parte importante del programma del CABI. I Paesi in sviluppo beneficiano di un accesso alle informazioni a prezzo ridotto e possono domandare che siano organizzati per loro corsi di formazione sulla gestione dell'informazione. I dati sono regolarmente aggiornati e completati con altre informazioni su nuovi temi (per esempio sull'AIDS e la biotecnologia). Gli istituti scientifici del CABI sono di primaria importanza in materia di identificazione di organismi all'origine di malattie umane, animali e vegetali, nonché dello sviluppo di tecniche in materia di lotta biologica. Oltre ad avere una funzione di centri di riferimento, svolgono un ruolo importante nella formazione e nella consulenza.

1.3

Importanza per la Svizzera

Il Centro di Delémont mantiene relazioni di collaborazione intense e strette in materia di ricerca e di formazione con le stazioni federali di ricerca agronomica, le università svizzere, i PF, le industrie che si occupano di protezione dei vegetali, nonché con gli ambienti scientifici della Germania, dell'Europa dell'Est e d'oltremare. Fa parte integrante della comunità scientifica svizzera e produce risultati di ricerca applicata molto apprezzati nel mondo intero. Inoltre, più di un centinaio di organismi svizzeri, sia pubblici sia privati, sono clienti del CABI e utilizzano regolarmente i suoi servizi di informazione. Le pubblicazioni del CABI si trovano in tutti i laboratori di ricerca di scienze fisiche e naturali della Svizzera. Nella cooperazione allo sviluppo, il CABI lavora tra l'altro con la «Gesellschaft für technische Zusammenarbeit» (GTZ; Germania), la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e Intercooperazione (IC) a Berna. I suoi servizi sono molto richiesti.

L'utilità di questa organizzazione internazionale è stata verificata a parecchie riprese, sia per il controllo biologico alle nostre latitudini e nelle regioni dei tropici, sia per le attività della cooperazione allo sviluppo. Il CABI corrisponde in uguale misura agli interessi dell'agricoltura e della silvicoltura, delle scienze dell'ambiente o della cooperazione allo sviluppo.

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Un'adesione della Svizzera permetterà a tutti gli individui e le istituzioni stabiliti in Svizzera di accedere ai servizi d'informazione offerti dal CABI a tariffe ribassate del 20 per cento. L'identificazione di orgasnismi nei centri di riferimento del CABI costerà il 15 per cento di meno e lo stesso si verificherà per la partecipazione ai corsi proposti dal CABI. A seconda della domanda di tali servizi, l'ammontare delle riduzioni accordate potrebbe superare quello del contributo annuo della Svizzera. Inoltre, la collaborazione in materia di ricerca in Svizzera e a livello internazionale sarebbe rafforzata e garantirebbe al nostro Paese la possibilità di potersi pronunciare sulle decisioni d'orientamento del CABI. Infine, la Svizzera avrà il diritto, in quanto Stato membro, di partecipare alle riunioni degli organi di decisione e alle decisioni che vi si prendono.

Un'adesione della Svizzera dimostra che il nostro Paese riconosce la qualità e l'utilità delle attività del CABI e in particolare del Centro di ricerca insediato a Delémont.

2

Parte speciale: spiegazioni concernenti determinate disposizioni dell'accordo relativo al CABI

2.1

Articoli IV, V: privilegi, immunità, misure di sostegno

Gli obblighi della Svizzera in quanto membro comprendono, nella misura del possibile e in base ad accordi ad hoc, la concessione di privilegi e dell'immunità al CABI sul territorio svizzero. Inoltre, grazie a provvedimenti appropriati sarà facilitata la circolazione di campioni, di materiale, di equipaggiamento, di apparecchi e di pubblicazioni.

2.2

Articoli VI, X: organi dell'organizzazione, meccanismi di decisione

La politica e il programma del CABI sono decisi dagli Stati membri. Tutti i Paesi hanno uguali diritti. La qualità di membro è aperta a tutti i Paesi ma necessita un invito. L'organo supremo che stabilisce le politiche, le priorità e le strategie generali dell'organizzazione è il Consiglio di Studio ("Review Conference"). Si compone di rappresentanti di tutti gli Stati membri e si riunisce al minimo una volta ogni cinque anni. Il Consiglio d'Amministrazione è responsabile del controllo e del seguito dell'applicazione delle decisioni prese dal Consiglio di studio, approva i programmi e i preventivi annui e nomina il direttore generale. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno e comprende un rappresentante di ogni Paese membro. È stato deciso nel 1991 di creare inoltre un Consiglio di Direzione composto di esperti indipendenti, riconosciuti sul piano internazionale e di conferirgli compiti corrispondenti press'a poco a quelli di un consiglio d'amministrazione nel senso svizzero. Dal punto di vista operativo, il CABI è diretto da un direttore generale sottoposto al Consiglio d' Amministrazione.

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2.3

Articolo XI: competenza in seno al Paese membro

Il Paese membro comunica al direttore generale del CABI a quale unità di organizzazione dell'amministrazione sono delegati i compiti risultanti dall'accordo.

D'intesa con altri Uffici della Confederazione, come l'Ufficio federale dell'agricoltura, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio e il Segretariato di Stato dell'economia, nonché i servizi del DFAE, è stato deciso che la DSC rappresenterà la Svizzera negli organi del CABI.

2.4

Articolo XII: finanziamento

Il CABI ha un preventivo annuo di circa 40 milioni di franchi svizzeri. Le sue risorse provengono per più del 90 per cento dalla vendita di pubblicazioni, dalla fornitura di servizi nonché da contributi volontari a progetti. Questi ultimi sono progetti di sviluppo nei campi specifici della cooperazione in materia di ricerca agricola e forestale, finanziati da un gran numero di organizzazioni, tra cui la DSC. Il totale dei contributi dei membri ammonta a circa un milione di franchi svizzeri all'anno e corrisponde al solo 2,5 per cento del preventivo annuo. L'importo dei contributi dei membri ha in effetti un tetto dal 1995 ed è adattato in funzione dell'inflazione in Gran Bretagna. Secondo l'articolo XII dell'accordo, il Consiglio di Studio («Review Conference») decide, alla maggioranza dei due terzi dei membri che totalizzano insieme almeno il 50 per cento dei contributi, le raccomandazioni concernenti l'importo in per cento dei contributi degli Stati membri. La quota dei diversi Paesi membri è calcolata in base alla chiave di ripartizione in vigore per le organizzazioni delle Nazioni Unite.

3

Conseguenze

3.1

Conseguenze finanziarie

3.1.1

A livello della Confederazione

La chiave di ripartizione dell'ONU implicherebbe per la Svizzera e per l'esercizio contabile annuo che va da aprile 1998 a marzo 1999 un contributo di 45 243 lire sterline (circa 108 500 franchi svizzeri) su una partecipazione complessiva dei membri di 486 160 lire sterline. A causa dell'importanza del progetto dal punto di vista della nostra politica di sviluppo, il finanziamento del contributo della Svizzera incombe alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC). La DSC continuerà a considerare il CABI un partner importante per quanto concerne la cooperazione allo sviluppo e la realizzazione di progetti in questo ambito.

3.1.2

A livello dei Cantoni

L'adesione non comporterà alcuna conseguenza finanziaria per i Cantoni.

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3.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

3.2.1

Conseguenze per la Confederazione

Gli obblighi della Svizzera in quanto membro includono il pagamento annuo dei contributi di membro sino a concorrenza dell'importo raccomandato dal Consiglio d'Amministrazione e la designazione del servizio dell'Amministrazione responsabile della cooperazione con il CABI. D'altronde, la Svizzera dovrà facilitare l'attività del CABI promovendo la cooperazione nel campo della ricerca e lo scambio di dati con il Servizio d'informazione del CABI. La rappresentanza della Svizzera in seno al Consiglio di Studio ("Review Conference"; v. n. 23) da parte della DSC non comporterà la creazione di alcun posto supplementare.

3.2.2

Conseguenze per i Cantoni

L'adesione non comporterà alcuna conseguenza sull'effettivo del personale dei Cantoni.

3.3

Conseguenze sul piano dell'informatica

L'adesione non comporterà alcuna conseguenza sul piano dell'informatica.

4

Programma di legislatura

L'adesione all'accordo sul Centro internazionale per l'agricoltura e le scienze biologiche (CABI) non figura nel programma di legislatura 1995-99.

5

Rapporto con il diritto europeo

Il progetto non ha alcuna incidenza sui rapporti con il d iritto europeo.

6

Costituzionalità

Il disegno di decreto federale poggia sull'articolo 54 della nuova Costituzione federale (entrata in vigore il 1.1.2000; articolo 8 dell'attuale Costituzione) in base al quale gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale si basa sull'articolo 166 capoverso 2 della nuova Costituzione federale (art. 85 n. 5 della Costituzione attuale). Nel presente caso, si tratta di un'adesione a un'organizzazione internazionale (v. n. 12); secondo l'articolo 141 capoverso 1 lett. d n. 2 della nuova Costituzione federale (art. 89 cpv. 3 lett. b della Costituzione attuale) questo decreto sottostà dunque al referendum facoltativo previsto per la conclusione di trattati.

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