Decreto federale concernente il nuovo credito complessivo per la NFTA (Decreto sul finanziamento del transito alpino) dell'8 dicembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 24 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale; visto l'articolo 16 del decreto del 4 ottobre 1991 1 sul transito alpino; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 19992, decreta:

Art. 1 Un credito complessivo di 12 600 milioni di franchi, incluse le riserve (prezzo e stato del progetto 1998, senza rincaro, IVA né interessi intercalari) è stanziato per la costruzione della linea ferroviaria transalpina svizzera; esso è suddiviso in due fasi fra i seguenti oggetti: Investimenti in mio di fr.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Sorveglianza del progetto Asse del Lötschberg Asse del San Gottardo Sistemazione Surselva Raccordo della Svizzera orientale Ampliamenti San Gallo - Arth-Goldau Ampliamenti delle linee della rimanente rete Riserve

1a fase fondi liberati

2a fase fondi bloccati

Totale

65 2754 5410 105 129 45 214 978

­ ­ 1202 ­ 721 29 257 691

65 2754 6612 105 850 74 471 1669

Art. 2 Di questo credito complessivo, i crediti della seconda fase conformemente all'articolo 1 (2900 milioni di franchi, stato dei prezzi 1998) sono bloccati. Le risorse finanziarie della prima fase (9700 milioni di franchi, stato dei prezzi 1998) sono liberate.

1 2

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RS 742.104 FF 1999 6265 1999-4329

Decreto sul finanziamento del transito alpino

Art. 3 Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. Può in particolare: a.

effettuare trasferimenti esigui fra i crediti d'opera menzionati nell'articolo 1 lettere a-g;

b.

liberare i crediti d'opera in tranche;

c.

liberare riserve (art. 1 lett. h) a favore di crediti d'opera, se è provato che i relativi costi supplementari non possono essere compensati con altri mezzi e se ciò è necessario ai fini della stabilizzazione della situazione finanziaria;

d.

aumentare il credito complessivo in funzione del rincaro comprovato, dell'IVA e degli interessi intercalari.

e.

negoziare, nell'ambito del credito complessivo, soluzioni di finanziamento specifiche atte a migliorare la redditività delle risorse pubbliche e private investite nella NFTA.

Art. 4 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni rende conto ogni semestre dell'avanzamento dei lavori di costruzione e dell'evoluzione dei costi alla delegazione delle finanze dei due Consigli e alla delegazione incaricata di sorvegliare la NFTA.

Art. 5 Sono abrogati: a.

il decreto federale del 19 giugno 19973 concernente il primo credito complessivo per la realizzazione della nuova ferrovia transalpina;

b.

il decreto federale del 20 settembre 19954 concernente un secondo credito d'impegno (credito transitorio) per la realizzazione della nuova ferrovia transalpina.

Art. 6 Gli impegni sottoscritti nell'ambito dell'esecuzione dei decreti abrogati relativi al finanziamento e i pagamenti già effettuati gravano il credito complessivo di cui all'articolo 1.

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FF 1999 1224 FF 1995 IV 561; modifica del 1° ottobre 1997 (FF 1997 IV 672)

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Decreto sul finanziamento del transito alpino

Art. 7 Il presente decreto federale, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 28 settembre 1999

Consiglio degli Stati, 8 dicembre 1999

Il presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

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