Traduzione 1

Allegato 3

Strumento di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazi onale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunita il 3 giugno 1997, per la sua 85 a sessione; avendo deliberato di adottare una proposta di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, proposta elencata al settimo punto dell'ordine del giorno della sessione, adotta addì diciannove giugno millenovecentonovantasette lo strumento di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro qui appresso, denominato Strumento di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 1997, Art. 1 A contare dalla data d'entrata in vigore del presente lo Strumento di emendamento, l'articolo 19 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro è modificato mediante l'inserzione, dopo l'attuale paragrafo 8, di un nuovo paragrafo così enunciato: «9. Su proposta del Consiglio d'amministrazione, la Conferenza può abolire, alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, qualsiasi Convenzione precedentemente adottata conformemente alle disposizioni del presente articolo, nel caso in cui essa appaia priva di scopo e non apporti un contributo efficace al raggiungimento degli obiettivi dell'Organizzazione».

Art. 2 Due copie autentiche del presente Strumento di emendamento sono firmate dal Presidente della Conferenza e dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro. Una copia è depositata presso gli archivi dell'Ufficio internazionale del lavoro e l'altra è consegnata al Segretario generale delle Nazioni Unite a scopo di registrazione, conformemente ai termini dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Il Direttore generale trasmette una copia autenticata conforme di questo strumento a ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Art. 3 1. Le ratifiche o le accettazioni formali del presente Strumento di emendamento sono comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, che informa i Membri dell'Organizzazione.

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Dal testo originale francese.

1999-5255

Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro

2. Il presente Strumento di emendamento entrerà in vigore secondo le condizioni previste nell'articolo 36 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

3. Non appena il presente Strumento entrerà in vigore, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro ne darà notifica a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.

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