D Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Disegno

(LPP) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Art. 85a (nuovo) Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a.

calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;

b.

stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;

c.

far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;

d.

sorvegliare l'esecuzione della presente legge;

e.

allestire statistiche.

Art.85b (nuovo)

Consultazione degli atti

1

Purché siano tutelati interessi privati degni di protezione, possono consultare gli atti: a.

la persona interessata, per i dati che la concernono;

b.

le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;

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FF 2000 205 RS 831.40 1999-5686

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

c.

le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;

d.

le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito;

e.

la terza persona responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso della previdenza professionale.

2

Nel caso di dati relativi alla salute la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunica.

Art. 86

Obbligo del segreto

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne e sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

Art. 86a (nuovo) Comunicazione di dati 1

Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a.

alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di assistenza;

b.

ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;

c.

ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;

d.

agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889 3 sulla esecuzione e sul fallimento;

e.

alle autorità fiscali, qualora riguardino il versamento di prestazioni della previdenza professionale e siano necessari per l'applicazione delle leggi in materia fiscale.

2

Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

3 4

a.

ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;

b.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;

c.

alle autorità competenti per l'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 19904 sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali; RS 281.1 RS 642.11

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d.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 5 sulla statistica federale;

e.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

3

I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 19656 sull'imposta preventiva.

4

I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

5

Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: a.

per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse degno di protezione;

b.

per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere tale consenso.

6

Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

7

I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

Art. 87

Assistenza amministrativa

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per controllare l'assoggettamento dei datori di lavoro, determinare, modificare o restituire prestazioni, nonché per prevenire versamenti indebiti, fissare e riscuotere i contributi e per intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

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RS 431.01 RS 642.21