D Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Disegno
(LPP) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Art. 85a (nuovo) Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a.
calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
b.
stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
c.
far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
d.
sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
e.
allestire statistiche.
Art.85b (nuovo)
Consultazione degli atti
1
Purché siano tutelati interessi privati degni di protezione, possono consultare gli atti: a.
la persona interessata, per i dati che la concernono;
b.
le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;
1 2
232
FF 2000 205 RS 831.40 1999-5686
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF
c.
le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;
d.
le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito;
e.
la terza persona responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso della previdenza professionale.
2
Nel caso di dati relativi alla salute la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunica.
Art. 86
Obbligo del segreto
Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne e sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.
Art. 86a (nuovo) Comunicazione di dati 1
Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a.
alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di assistenza;
b.
ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
c.
ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
d.
agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889 3 sulla esecuzione e sul fallimento;
e.
alle autorità fiscali, qualora riguardino il versamento di prestazioni della previdenza professionale e siano necessari per l'applicazione delle leggi in materia fiscale.
2
Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati:
3 4
a.
ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;
b.
agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
c.
alle autorità competenti per l'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 19904 sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali; RS 281.1 RS 642.11
233
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF
d.
agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 5 sulla statistica federale;
e.
alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.
3
I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 19656 sull'imposta preventiva.
4
I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.
5
Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: a.
per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse degno di protezione;
b.
per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere tale consenso.
6
Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.
7
I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
Art. 87
Assistenza amministrativa
Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per controllare l'assoggettamento dei datori di lavoro, determinare, modificare o restituire prestazioni, nonché per prevenire versamenti indebiti, fissare e riscuotere i contributi e per intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Entra in vigore il 1° gennaio 2001.
1835
5 6
234
RS 431.01 RS 642.21