Termine di referendum: 25 gennaio 2001

Legge federale concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati nell'agricoltura dall'uragano «Lothar» agli alberi da frutta del 6 ottobre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 104 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2000 1, decreta:

Art. 1

Principio

La Confederazione contribuisce a indennizzare le aziende agricole che hanno subito danni cagionati dall'uragano «Lothar». Versa contributi per la sostituzione degli alberi da frutta ad alto fusto sradicati o fortemente danneggiati.

Art. 2

Diritto ai contributi

Hanno diritto ai contributi le aziende agricole ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 2 sulla terminologia agricola.

Art. 3 1

Importo dei contributi

Il contributo federale č di 140 franchi per albero.

2

Il contributo č versato solo a partire da cinque alberi e solo per gli alberi che sono stati sostituiti con giovani alberi da frutta ad alto fusto o tigli.

Art. 4

Domande

Le aziende che intendono richiedere un contributo devono presentare una domanda al Cantone prima del 28 febbraio 2001.

Art. 5

Protezione giuridica

Le decisioni delle autoritą cantonali di ultima istanza possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso del DFE.

1 2

FF 2000 1011 RS 910.91

2000-0402

4487

Provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati nell'agricoltura dall'uragano «Lothar» agli alberi da frutta

Art. 6

Esecuzione

1

L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni. Gli articoli 178-181, 184 e 185 della legge del 29 aprile 1998 3 sull'agricoltura si applicano per analogia.

2 I Cantoni annunciano all'Ufficio federale dell'agricoltura gli importi di cui hanno bisogno.

Art. 7

Mezzi finanziari

L'Assemblea federale accorda i mezzi finanziari mediante decreto federale semplice.

Art. 8 1

Disposizioni finali

La presente legge sottostą al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il giorno dopo che il termine di referendum sia scaduto inutilizzato o accettata che sia in votazione popolare con effetto sino al 31 dicembre 2003.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 17 ottobre 2000 4 Termine di referendum: 25 gennaio 2001 1991

3 4

RS 910.1 FF 2000 4487

4488