Traduzione 1

Allegato 4

Dichiarazione dell'OIL inerente ai principi e diritti fondamentali del lavoro

Considerando che l'istituzione dell'OIL è motivata dalla convinzione che la giustizia sociale è essenziale per assicurare una pace universale e duratura; considerando che la crescita economica è essenziale ma non è sufficiente ad assicurare l'equità, il progresso sociale e l'eliminazione della povertà, e che ciò dimostra la necessità per l'OIL di promuovere politiche sociali solide, giustizia e istituzioni democratiche; considerando che, oggi più che mai, l'OIL è in dovere di mobilitare l'insieme dei suoi mezzi di azione normativa, di cooperazione tecnica e di ricerca in tutti i settori di sua competenza, e in particolare in quelli dell'impiego, della formazione professionale e delle condizioni di lavoro, affinché, nell'ambito di una strategia globale di sviluppo economico e sociale, le politiche economiche e sociali si rafforzino mutualmente per rendere possibile uno sviluppo vasto e sostenibile; considerando che l'OIL deve prestare particolare attenzione alle persone che hanno bisogni sociali particolari, segnatamente i disoccupati e i lavoratori migranti, e deve stimolare e incoraggiare gli sforzi nazionali, regionali e internazionali volti a risolvere i problemi di tali categorie, nonché promuovere strategie efficaci per la creazione di posti di lavoro; considerando che, in vista di assicurare il nesso tra progresso sociale e crescita economica, la garanzia dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro riveste un'importanza e un significato particolari perché conferisce agli interessati medesimi la possibilità di rivendicare liberamente e a pari opportunità la loro giusta parte delle ricchezze che hanno contribuito a costituire, realizzando così pienamente il loro potenziale umano; considerando che l'OIL, oltre ad essere l'organo competente, è anche l'organizzazione internazionale incaricata, per mandato della sua stessa Costituzione, di disporre e trattare le norme internazionali del lavoro, e che gode di sostegno e riconoscimento universali in materia di promozione dei diritti fondamentali del lavoro in quanto espressione dei suoi principi costituzionali; considerando che in una situazione di crescente interdipendenza economica è urgente ribadire la perennità dei principi e diritti fondamentali iscritti nella Costituzione dell'Organizzazione, nonché di incoraggiarne l'applicazione universale, la Conferenza internazionale del lavoro, 1. Ricorda che: a)

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in virtù della loro spontanea adesione all'OIL, i suoi Membri, nel loro insieme, hanno accettato i principi e diritti enunciati nella sua Costituzione e nella Dichiarazione di Filadelfia e si sono impegnati ad operare per l'attua-

Dal testo originale francese.

1999-6154

Principi e diritti fondamentali del lavoro

zione degli obiettivi globali dell'Organizzazione con tutti i mezzi a loro disposizione e in funzione della loro specificità; b)

questi principi e diritti sono stati espressi ed elaborati sotto forma di diritti e doveri specifici nelle convenzioni riconosciute come fondamentali, nell'ambito dell'Organizzazione come al di fuori della medesima.

2. Dichiara che i Membri nel loro insieme, anche se non hanno ratificato le convenzioni in questione, sono tenuti, per il solo fatto della loro adesione all'Organizzazione, ad osservare, promuovere ed attuare in buona fede e conformemente alla Costituzione i principi relativi ai diritti fondamentali elencati nelle suddette convenzioni, e cioè: a)

la libertà d'associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di negoziazione collettiva;

b)

l'eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato od obbligatorio;

c)

l'abolizione effettiva del lavoro dei fanciulli;

d)

l'eliminazione di qualsiasi discriminazione in materia di impiego e di professione.

3. Riconosce l'obbligo incombente all'Organizzazione di assistere i suoi Membri nel perseguimento di questi obiettivi, rispondendo ai bisogni accertati e da loro espressi, avvalendosi pienamente dei suoi mezzi costituzionali, pratici e finanziari, inclusa la mobilitazione di risorse e assistenza esterne, nonché incoraggiando le altre organizzazioni internazionali, con le quali collabora in virtù dell'articolo 12 della sua Costituzione, a sostenere questi sforzi: a)

apportando una cooperazione tecnica e servizi di consulenza volti a promuovere la ratifica e l'applicazione delle convenzioni fondamentali;

b)

sostenendo i suoi Membri che non sono ancora in grado di ratificare tutte le convenzioni o alcune di esse nei loro sforzi volti a rispettare, promuovere e applicare i principi relativi ai diritti fondamentali che costituiscono l'oggetto delle convenzioni di cui sopra;

c)

assistendo i suoi Membri nei loro sforzi volti a instaurare un clima propizio allo sviluppo economico e sociale.

4. Decreta che, allo scopo di promuovere l'attuazione della presente Dichiarazione, sarà istituito un meccanismo promozionale di valutazione credibile ed efficace, conformemente alla modalità elencate nell'allegato qui giunto, che deve essere considerato quale parte integrante della presente Dichiarazione.

5. Sottolinea che le norme del lavoro non potranno essere utilizzate a fini di protezionismo commerciale, e che nulla di quanto contenuto nella presente Dichiarazione e nell'allegato potrà essere addotto né impiegato a tali fini; inoltre, il vantaggio comparativo di un Paese non può, in alcun modo, essere pregiudicato dalla presente Dichiarazione né dal suo allegato.

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Principi e diritti fondamentali del lavoro

Allegato

Valutazione della Dichiarazione I. Obiettivo generale 1. La valutazione descritta qui appresso ha per scopo di sostenere gli sforzi compiuti dai Membri dell'Organizzazione in vista di promuovere i principi e diritti fondamentali decretati dalla Costituzione dell'OIL nonché dalla Dichiarazione di Filadelfia e ribaditi dalla presente Dichiarazione.

2. Conformemente a questa finalità puramente promozionale, la valutazione dovrà permettere di individuare i settori in cui l'assistenza dell'OIL, mediante le sue attività di cooperazione tecnica, può essere utile ai suoi Membri, in vista di sostenerli nei loro sforzi volti all'applicazione di tali principi e diritti fondamentali. Essa non può sostituirsi ai sistemi di verifica esistenti, né ostacolarne il funzionamento; di conseguenza, le situazioni particolari subordinate a tali dispositivi non possono essere esaminate o riesaminate nell'ambito di questa valutazione.

3. Le due componenti della valutazione, descritte qui di seguito, si fondano sulle procedure esistenti; la valutazione annua relativa alle convenzioni non ratificate consiste in un semplice adeguamento delle modalità attuali di esecuzione ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 5 e) della Costituzione; il rapporto globale deve permettere di rendere più efficaci i risultati delle procedure applicate conformemente alla Costituzione.

II. Valutazione annua delle convenzioni fondamentali non ratificate A. Obiettivo e campo d'applicazione 1. L'obiettivo della valutazione annua è di determinare ogni anno, grazie a un dispositivo semplificato che sostituisce il dispositivo quadriennale istituito dal Consiglio d'amministrazione nel 1995, gli sforzi compiuti, conformemente alla Dichiarazione, dai Membri che non hanno ancora ratificato tutte le convenzioni fondamentali.

2. La valutazione annua verte sulle quattro categorie di principi e diritti fondamentali enunciati nella Dichiarazione.

B. Modalità 1. La valutazione è effettuata sulla base delle informazioni e dei rapporti richiesti ai membri in virtù dell'articolo 19 paragrafo 5 e) della Costituzione. I formulari all'uopo sono concepiti in modo da ottenere da quei Governi che non hanno ratificato una o più convenzioni fondamentali le informazioni relative a tutte le eventuali modifiche apportate alla loro legislazione o alla loro prassi, tenendo debitamente conto dell'articolo 23 della Costituzione e della procedura stabilita.

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Principi e diritti fondamentali del lavoro

2. Il rapporto riassuntivo compilato dall'Ufficio è esaminato dal Consiglio d'amministrazione.

3. Nel presentare il rapporto riassuntivo, l'Ufficio può rivolgersi a un gruppo d'esperti designati dal Consiglio d'amministrazione per la redazione di un'introduzione, allo scopo di attirare l'attenzione sui punti che meritano un'analisi più approfondita.

4. Occorre esaminare eventuali adeguamenti delle procedure in vigore volti a permettere ai Membri non rappresentati nel Consiglio d'amministrazione di apportare, nella maniera più appropriata, gli schiarimenti che possono rivelarsi necessari o utili, nell'ambito dei dibattimenti, per completare le informazioni contenute nei loro rapporti.

III. Rapporto globale A. Obiettivo e campo d'applicazione 1. L'obiettivo di questo rapporto è di offrire un'immagine globale e dinamica di ogni categoria di principi e diritti fondamentali esaminata nel corso del quadriennio trascorso e di servire da base in vista di valutare l'efficacia dell'assistenza apportata dall'Organizzazione e di stabilire le priorità del quadriennio successivo, sotto forma di piani d'azione in materia di cooperazione tecnica, che abbiano segnatamente lo scopo di mobilitare pienamente le risorse interne e esterne necessarie alla loro attuazione.

2. Il rapporto verte ogni anno, a turno, su una della quattro categorie di principi e diritti fondamentali.

B. Modalità 1. Il rapporto globale è elaborato sotto la responsabilità del Direttore generale sulla base di informazioni ufficiali o raccolte e valutate conformemente alle procedure stabilite. Per i Paesi che non hanno ratificato le convenzioni fondamentali, serve come base il risultato della valutazione annua di cui sopra. Invece, per i Paesi che hanno ratificato le convenzioni corrispondenti, fungono da base, in particolare, i rapporti menzionati nell'articolo 22 della Costituzione.

2. Il rapporto globale è sottoposto alla Conferenza come rapporto del Direttore generale, in vista di una discussione tripartita. La Conferenza può esaminarlo in quanto rapporto distinto da quelli citati all'articolo 12 del suo Regolamento e dibatterne nell'ambito di una sessione ad esso esclusivamente dedicata, oppure trattarlo nella maniera che considera appropriata. Spetta infine al Consiglio d'amministrazione, nell'ambito di una delle sue più prossime sessioni, trarre le conclusioni che s'impongono per quanto concerne la priorità e i piani d'azione da realizzare nell'ambito della cooperazione tecnica nel quadriennio seguente.

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Principi e diritti fondamentali del lavoro

IV. È convenuto che 1. Devono essere sottoposte al Consiglio d'amministrazione e alla Conferenza le eventuali modifiche dei loro Regolamenti rispettivi che potrebbero rendersi necessarie per l'esecuzione delle disposizioni summenzionate.

2. A suo tempo, la Conferenza dovrà riesaminare, alla luce dell'esperienza acquisita, il funzionamento del dispositivo di valutazione, in vista di accertare se esso adempie in maniera soddisfacente l'obiettivo generale enunciato qui sopra.

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