00.038 Messaggio relativo al Trattato tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein del 29 marzo 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il progetto di un decreto federale relativo al Trattato tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 marzo 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3302

2000-0881

Compendio Con la votazione popolare del 27 settembre 1998 è stata accettata la legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP).

Successivamente è stato sviluppato sotto la direzione dell'Amministrazione delle dogane un sistema moderno, basato su strumenti elettronici, per la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Tale sistema prevedeva l'installazione di postazioni di controllo con personale lungo la frontiera tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein qualora la TTPCP non venisse adottata dal Principato del Liechtenstein. Per tale motivo il Governo del Principato del Liechtenstein si è pronunciato a favore dell'introduzione simultanea della TTPCP in Svizzera e nel Principato. Il presente trattato regola l'adozione della TTPCP da parte del Principato del Liechtenstein ed evita pertanto la creazione di postazioni di controllo alla frontiera tra la Svizzera e il Liechtenstein.

Il trattato prende le mosse da un proposito di cooperazione. Affinché la riscossione della TTPCP avvenga in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein secondo norme giuridiche conformi, il Liechtenstein adotta materialmente la normativa svizzera. La Svizzera, dal canto suo, si impegna a comunicare tempestivamente al Liechtenstein le possibili modifiche nella legislazione sulla TTPCP.

Le controversie derivanti dall'interpretazione del trattato o dall'accordo intergovernativo che si fonda su esso devono essere in primo luogo sottoposte a una commissione mista composta da rappresentanti di ciascuno Stato contraente. In caso di mancato accordo, è necessario procedere per via diplomatica. Come ultima ratio ciascuna Parte contraente può richiedere l'istituzione di un Tribunale arbitrale.

I proventi della tassa riscossa nel territorio di ciascuno dei due Stati contraenti e al confine doganale confluiscono in un pool presso il Dipartimento federale delle finanze secondo l'applicazione di criteri comuni. A ciascuna Parte contraente verrà corrisposta la quota spettante dell'utile netto della TTPCP calcolata secondo le modalità di ripartizione fissate nell'accordo.

Il trattato è stipulato per una durata indeterminata. Con un preavviso di dodici mesi, può essere denunciato per la fine di un anno civile da parte di ciascuno Stato contraente.

L'accordo intergovernativo previsto nel presente trattato non necessita dell'approvazione dell'Assemblea federale.

3303

Messaggio 1

Parte generale

1.1

Introduzione

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il trattato nel quale si conviene che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il Principato del Liechtenstein introduce parallelamente alla Svizzera la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). L'esecuzione della TTPCP nel Principato del Liechtenstein è demandata in gran parte all'Amministrazione federale delle dogane (AFD), in misura minore alla «Motorfahrzeugkontrolle» del Principato del Liechtenstein.

Il Trattato prevede altresì un accordo tra il Consiglio federale e il Governo del Principato del Liechtenstein, in cui saranno disciplinate le modalità di attuazione e di realizzazione. Tale accordo non necessita dell'approvazione dell'Assemblea federale. Sul piano del contenuto, il trattato e l'accordo sono strettamente connessi. Pertanto nel messaggio saranno commentati, laddove necessario, anche elementi dell'accordo. L'accordo regola gli aspetti tecnico-amministrativi della riscossione della TTPCP.

1.2

Situazione iniziale

Dal 1919 la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sono legati da una molteplice rete di trattati e formano uno spazio economico comune senza frontiere. Dal 1924, con il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, il Liechtenstein è parte del territorio doganale svizzero (trattato doganale, RS 0.631.112.514) e dell'area economica. Nel 1994 il trattato doganale è stato riformato per consentire al Liechtenstein di aderire allo Spazio economico europeo (SEE). Con un ulteriore trattato (RS 0.641.295.142) è stata disciplinata nel 1994 la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein.

1.3

Sviluppi in Svizzera dopo la votazione sulla TTPCP

Con la votazione popolare del 27 settembre 1998 è stata approvata la legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (legge sul traffico pesante, LTTP, RS 641.81, RU 2000 98). In virtù del trattato doganale il Liechtenstein non è obbligato a introdurre la TTPCP. L'articolo 4 capoverso 1 numero 2 prescrive che nel corso di validità del trattato doganale la restante legislazione federale (oltre alla legislazione doganale svizzera) trovi nel Principato del Liechtenstein la stessa applicazione che in Svizzera, nella misura in cui l'unione doganale lo preveda, caso che nello specifico non riguarda la TTPCP.

Per la riscossione della TTPCP in Svizzera è stato sviluppato sotto la direzione dell'AFD un moderno sistema elettronico. Esso prevede per i veicoli a motore svizzeri un dispositivo elettronico obbligatorio per la rilevazione della prestazione chilometrica (apparecchio di rilevazione). Tramite apparecchiature tecniche (antenne 3304

DSRC) presso ogni valico di confine, l'apparecchio di rilevazione montato nei veicoli viene adeguato per ogni entrata e uscita in/dalla Svizzera automaticamente allo status Svizzera/estero.

Proprio in tale sistema risiede il problema legato alla riscossione della TTPCP per i veicoli che valicano una frontiera con il Liechtenstein. La tassa viene riscossa per l'utilizzazione delle strade pubbliche sul territorio svizzero. Pertanto, se il Liechtenstein non dovesse introdurre la TTPCP si dovrebbero installare ai valichi di frontiera tra la Svizzera e il Liechtenstein postazioni di controllo dotate di personale. La creazione di tali postazioni contrasterebbe con lo spirito del trattato doganale che ha introdotto l'apertura delle frontiere. Per questa ragione il Governo del Principato del Liechtenstein si è pronunciato a favore dell'introduzione della TTPCP parallelamente alla Svizzera per l'utilizzazione delle strade del Principato. Così la dogana svizzera di Schaanwald nel Liechtenstein potrà essere equipaggiata con antenne DSRC e si potrà fare a meno di installare postazioni di controllo alla frontiera tra la Svizzera e il Liechtenstein.

La Svizzera desidera aprirsi alla volontà del Liechtenstein, Paese confinante con cui da anni intercorrono stretti e amichevoli rapporti, tanto più che è anche nel suo interesse evitare l'installazione di postazioni di controllo alla frontiera sul Reno tra la Svizzera e il Liechtenstein.

L'AFD in collaborazione con la Direzione del diritto internazionale pubblico e l'Amministrazione del Liechtenstein ha elaborato nell'ambito di diversi incontri a Berna e a Vaduz il presente progetto di trattato e il relativo accordo. Il trattato persegue i seguenti obiettivi: ­

mantenimento dell'apertura delle frontiere tra la Svizzera e il Liechtenstein;

­

semplificazione dell'esecuzione della TTPCP unificando le frontiere doganali e della TTPCP;

­

esecuzione uniforme della TTPCP nei due Stati.

1.4

Apprezzamento

Con il trattato negoziato e l'accordo potranno essere raggiunti gli obiettivi fissati. In particolare si eviterà la creazione di postazioni di controllo sulla frontiera aperta tra i due Stati. Così, anche per quanto attiene alla TTPCP la Svizzera e il Liechtenstein formeranno un unico spazio economico. L'esecuzione della TTPCP nel Liechtenstein verrà suddivisa in maniera equa tra l'AFD e le autorità del Liechtenstein come in Svizzera tra l'AFD e i Cantoni. La cooperazione tra l'AFD e la «Motorfahrzeugkontrolle» del Liechtenstein affermatasi dal 1984 con l'introduzione della tassa forfetaria sul traffico pesante potrà pertanto essere continuata e persino intensificata visto che la «Motorfahrzeugkontrolle» assumerà gli stessi compiti degli uffici della circolazione svizzeri. Il Principato del Liechtenstein si è dichiarato pronto e si è impegnato ad accogliere nella legislazione nazionale la legislazione svizzera sulla TTPCP consentendo così l'esecuzione uniforme nei due Stati.

3305

2

Parte speciale

2.1

Il trattato relativo alla TTPCP e il suo rapporto con il trattato doganale

Il trattato doganale ingloba il Principato del Liechtenstein nel territorio doganale svizzero e di conseguenza nel territorio economico svizzero. Conformemente all'articolo 4 oltre alla legislazione in materia doganale anche la restante legislazione federale svizzera trova applicazione nel Liechtenstein laddove l'unione doganale lo richieda. Dato che il campo di applicazione della LTTP corrisponde all'utilizzazione delle strade pubbliche sul territorio nazionale svizzero, in virtù dell'articolo 4 del trattato doganale essa non è automaticamente applicabile nel Liechtenstein. Pertanto la riscossione della TTPCP non è rilevante sul piano del trattato doganale. L'articolo 4 del trattato doganale potrebbe eventualmente trovare applicazione tramite l'articolo 45 capoverso 6 dell'ordinanza del 6 marzo 2000 concernente la tassa sul traffico pesante (OTTP; RS 641.811, RU 2000 1170). Ciò significa che per le disposizioni che l'AFD deve eseguire si applicano le prescrizioni della legislazione doganale, nella misura in cui LTTP e OTTP non prevedano altrimenti.

2.2

Commento alle singole disposizioni del trattato

Nel preambolo si fa riferimento allo spazio economico comune senza frontiere formato dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein e si manifesta la volontà di garantire una uniforme regolamentazione, interpretazione, attuazione della TTPCP.

L'articolo 1 capoverso 1 fissa come principio che la Svizzera e il Principato del Liechtenstein riscuotano una tassa comune sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

Il capoverso 2 sottolinea l'autonomia della fiscalità nel settore delle strade spettante ad ambo gli Stati e conferisce ai relativi Governi la competenza di disciplinare in un accordo l'introduzione contestuale in Svizzera e nel Liechtenstein della TTPCP, l'adozione da parte della legislazione del Liechtenstein della normativa svizzera sulla TTPCP come pure la relativa esecuzione parallela a livello amministrativo. Da ciò si deduce che il trattato costituisce un accordo quadro in cui sono fissati gli obiettivi degli Stati contraenti, la disciplina dei particolari è demandata a un accordo intergovernativo. Quest'ultimo disciplina il diritto applicabile, la ripartizione dei proventi, il compenso per le prestazioni esecutive, l'assistenza reciproca nell'ambito dell'esecuzione del diritto applicabile e la protezione dei dati.

Il capoverso 3 prevede l'obbligo per la Svizzera di informare tempestivamente il Principato del Liechtenstein circa eventuali modifiche della normativa sulla TTPCP e della sua applicabilità, nonché la ricerca di una soluzione comune in caso di conflitti d'interesse. Tale disposizione concede alla Svizzera la piena libertà di modificare la normativa sulla TTPCP, senza che al Principato del Liechtenstein venga attribuito alcun diritto di codecisione.

L'articolo 2 disciplina l'istituzione di una commissione mista che opera di comune intesa. Si compone di tre rappresentanti per ogni Stato e si riunisce secondo necessità, in ogni caso almeno una volta all'anno. L'istituzione di una simile commissione mista per l'esecuzione di trattati tra Pesi confinanti si è dimostrata valida nella prassi

3306

(p. es. accordo SEE concernente il trattato doganale o accordo IVA con il Principato del Liechtenstein).

L'articolo 3 prevede che le controversie che potrebbero originarsi dall'interpretazione del trattato o dell'accordo debbano essere sottoposte a un Tribunale arbitrale, nella misura in cui non possano essere composte nella commissione mista o per via diplomatica. La procedura per l'istituzione del Tribunale arbitrale coincide con quella prevista anche nel Trattato del 28 ottobre 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'IVA nel Principato del Liechtenstein (RS 0.641.295.142).

Conformemente all'articolo 4 il trattato è stipulato per una durata indeterminata.

Con un preavviso di dodici mesi, il trattato può essere denunciato per la fine di un anno civile da parte di ciascuno Stato contraente.

L'articolo 5 prevede che il trattato sia soggetto a ratifica. Dopo la ratifica il trattato entra in vigore il giorno pattuito dagli Stati contraenti. Dato che la TTPCP viene introdotta il 1° gennaio 2001, il trattato dovrà entrare in vigore lo stesso giorno affinché nel Liechtenstein la riscossione della TTPCP possa avvenire senza ritardi.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

L'introduzione della TTPCP nel Principato del Liechtenstein influisce sotto l'aspetto finanziario solo in modo esiguo. Con la riscossione della TTPCP nel Liechtenstein, le entrate realizzate in Svizzera e nel Liechtenstein saranno ripartite secondo una chiave di ripartizione tra ambo gli Stati, tenendo conto della prestazione chilometrica approssimativa prodotta in ogni Stato. Dato che la prestazione chilometrica prodotta negli Stati contraenti non potrà essere calcolata con esattezza si ricorrerà a tale chiave di ripartizione. I proventi che affluiranno in questo modo in Svizzera non differiranno sostanzialmente da quelli che si realizzerebbero se la riscossione avvenisse unicamente in Svizzera.

Sotto l'aspetto del personale, con la riscossione della TTPCP nel Liechtenstein si ridurranno addirittura le spese poiché si potrà fare a meno del personale delle postazioni di controllo ai valichi di frontiera tra la Svizzera e il Liechtenstein. I controlli alla dogana di Schaanwald potranno quindi avvenire nell'ambito delle normali operazioni doganali.

3.2

Ripercussioni nell'ambito dell'informatica

L'esecuzione della TTPCP richiede lo sviluppo di un nuovo sistema informatico completo. Questo deve permettere essenzialmente la registrazione, da parte degli uffici cantonali della circolazione stradale e della «Motorfahrzeugkontrolle» di Vaduz, dei dati di tutti i veicoli svizzeri e del Liechtenstein soggetti alla TTPCP, nonché la registrazione dei veicoli esteri in occasione della loro prima entrata in Svizzera o nel Principato. In base a detti dati e alle prestazioni che il detentore è tenuto a dichiarare periodicamente, verrà calcolata la tassa. D'intesa con le autorità del Liechtenstein, l'AFD provvederà a dotare dell'infrastruttura necessaria i valichi do3307

ganali con l'Austria situati nel territorio del Principato. L'applicazione della TTPCP sul territorio del Liechtenstein faciliterà il lavoro dell'AFD, poiché quest'ultima potrà affidarne l'esecuzione agli uffici doganali esistenti.

4

Programma di legislatura

Il progetto non è previsto nel programma di legislatura 1999-2003.

5

Rapporto col diritto europeo

Il presente trattato non influisce sul rapporto tra la normativa svizzera sulla TTPCP e il diritto europeo. Dal punto di vista materiale la riscossione della TTPCP in Svizzera è ancorata nell'accordo sul trasporto terrestre tra la Svizzera e l'Unione europea. Questioni in merito alla compatibilità tra la riscossione della TTPCP sul territorio del Principato del Liechtenstein per veicoli appartenenti ai Paesi SEE e la partecipazione del Principato allo SEE devono essere affrontate dal Liechtenstein.

6

Costituzionalità

Il fondamento costituzionale per la stipulazione del trattato è costituito dall'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.). La competenza dell'Assemblea federale per l'approvazione riposa sull'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale. Il trattato può essere denunciato e non prevede né l'adesione a un'organizzazione internazionale né l'unificazione multilaterale del diritto. Per tale ragione, conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale, il trattato non sottostà al referendum facoltativo. L'accordo menzionato nell'introduzione non necessita dell'approvazione dell'Assemblea federale. La sua stipulazione è prevista nel trattato e si attiene alle linee generali in esso contenute (art. 166 cpv. 2 Cost. e art. 47bis b della legge del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli; RS 171.11; modifica dell'8 ottobre 1999; RU 2000 276).

2089

3308