E Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Disegno

(Legge sul libero passaggio, LFLP) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge federale del 17 dicembre 19932 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Sezione 7: Applicabilità della LPP Art. 25 Le disposizioni della LPP3 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti il contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, nonché l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1836

1 2 3

FF 2000 205 RS 831.42 RS 831.40

1999-5675

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