E Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Disegno
(Legge sul libero passaggio, LFLP) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge federale del 17 dicembre 19932 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:
Sezione 7: Applicabilità della LPP Art. 25 Le disposizioni della LPP3 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti il contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, nonché l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
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Entra in vigore il 1° gennaio 2001.
1836
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FF 2000 205 RS 831.42 RS 831.40
1999-5675
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