Traduzione 1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Ungheria sulla collaborazione nella lotta contro la criminalità

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Ungheria (detti qui di seguito "Parti contraenti"), ­

nell'intento di contribuire allo sviluppo dei rapporti bilaterali;

­

nel convincimento che la collaborazione nella lotta e prevenzione della criminalità, segnatamente della criminalità organizzata, del traffico illecito di stupefacenti, della criminalità economica, della tratta di esseri umani e del terrorismo, sia di essenziale importanza;

­

nel rispetto dei diritti e doveri dei cittadini nonché della sovranità e indipendenza di entrambi gli Stati e

­

in osservanza degli impegni internazionali e delle norme legali nazionali,

hanno convenuto quanto segue:

I. Disposizioni generali Art. 1

Collaborazione

1. Le Parti contraenti si impegnano a collaborare nella lotta e prevenzione della criminalità, segnatamente della criminalità organizzata, del traffico illecito di stupefacenti, della criminalità economica, del riciclaggio, del terrorismo nonché di altri reati gravi di diritto comune quali: a.

traffico illecito di armi, munizioni, sostanze esplosive e tossiche nonché materiali radioattivi;

b.

fabbricazione e messa in circolazione di documenti falsificati o contraffatti, titoli di credito nonché moneta falsa;

c.

reati contro oggetti di valore storico-culturale e oggetti d'arte;

d.

reati in relazione con la tecnologia ABC;

e.

reati in relazione con la tratta di esseri umani;

f.

reati in relazione con veicoli a motore.

2. Le Parti contraenti si prestano inoltre aiuto: a.

1

mediante scambio di informazioni d'ordine criminalistico, segnatamente di statistica e tecnica criminali nonché di criminologia; Traduzione dal testo originale tedesco.

4294

2000-0387

Collaborazione nella lotta contro la criminalità

b.

mediante informazioni su regolamentazioni ed esperienze, oggetto del presente Accordo;

c.

mediante informazioni sui proventi di reato e

d.

nel settore della formazione specialistica e linguistica.

Art. 2

Esclusione della collaborazione

1. In base al presente Accordo è esclusa la collaborazione tra gli organi autorizzati delle Parti contraenti in merito a pratiche di carattere politico o fiscale.

2. L'esecuzione della domanda è negata se la Parte contraente richiesta ritiene che la stessa possa compromettere la propria sovranità o sicurezza oppure violare il diritto vigente. La Parte contraente richiesta comunica per scritto alla Parte contraente richiedente il rifiuto totale o parziale della domanda, indicando brevemente i motivi.

Art. 3

Diritto applicabile

Collaborazione ed esecuzione avvengono secondo il diritto nazionale delle Parti contraenti.

II. Collaborazione nei singoli settori Art. 4

Terrorismo

Nell'ambito della lotta e prevenzione del terrorismo le Parti contraenti scambiano informazioni e indicazioni in merito a: a.

atti di terrorismo pianificati o eseguiti, partecipanti, attuazione e relativi mezzi tecnici impiegati;

b.

gruppi terroristici e loro membri che pianificano, compiono o hanno compiuto reati sul territorio nazionale di una delle Parti contraenti ai danni dell'altra Parte contraente, e

c.

misure di difesa necessarie contro reati che costituiscono un pericolo grave per la sicurezza pubblica.

Art. 5

Traffico illecito di stupefacenti

Nella lotta contro la fabbricazione ed estrazione illecite, l'importazione, l'esportazione e il transito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori nonché il traffico illecito con tali prodotti, le Parti contraenti si prestano aiuto mediante: a.

comunicazione reciproca delle generalità dei partecipanti, segnatamente indicazione dei modi di procedere, metodi di lavoro, mezzi di trasporto, località di partenza e di destinazione;

b.

informazione reciproca sui metodi usuali del traffico internazionale illecito;

c.

scambio dei risultati di ricerche criminalistico-criminologiche e di esperienze in merito al controllo del traffico legale, nonché, a richiesta, trasmissione 4295

Collaborazione nella lotta contro la criminalità

di campioni di stupefacenti e sostanze psicotrope d'origine vegetale o sintetica; nonché d.

Art. 6

coordinamento dei provvedimenti di polizia.

Altre forme di criminalità

Le Parti contraenti si prestano aiuto nella lotta e prevenzione di altre forme di criminalità, segnatamente della criminalità organizzata e della criminalità economica, mediante: a.

comunicazione reciproca delle generalità dei partecipanti nonché indicazione di collegamenti tra autori di reati, strutture, comportamento degli autori o dei gruppi, modi di procedere, provvedimenti presi nonché prescrizioni legali di caso in caso violate;

b.

scambio dei risultati di ricerche criminalistico-criminologiche, di indicazioni e di esperienze in merito ai metodi di commissione e alle nuove forme di criminalità internazionale;

c.

scambio di campioni o informazioni su oggetti provento di reati o usati per commettere reati;

d.

coordinamento dei provvedimenti di polizia.

Art. 7

Formazione

Nel settore della formazione le Parti contraenti si prestano aiuto mediante: a.

scambio di specialisti;

b.

esecuzione di corsi collettivi di formazione e perfezionamento;

c.

scambio delle conoscenze più recenti della tecnica criminale;

d.

impiego dell'informatica;

e.

informazione sui metodi applicati nella lotta e prevenzione della criminalità.

III. Protezione dei dati e trasmissione a Stati terzi Art. 8

Protezione dei dati

Allo scopo di proteggere i dati personali sono applicabili le seguenti pr escrizioni: a.

il destinatario può utilizzare i dati soltanto per lo scopo indicato e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla Parte contraente che li trasmette;

b.

il destinatario informa la Parte contraente che trasmette i dati, a richiesta della stessa, sull'impiego dei dati trasmessi nonché sui risultati ottenuti;

c.

i dati possono essere trasmessi esclusivamente ad autorità preposte alla lotta contro la criminalità. La trasmissione ad altre autorità avviene soltanto previo consenso della Parte contraente che trasmette i dati;

4296

Collaborazione nella lotta contro la criminalità

d.

nel rispetto dello scopo perseguito, la Parte contraente che trasmette è obbligata a vegliare sull'esattezza dei dati da trasmettere, nonché sulla necessità e proporzionalità. Qualora siano trasmessi dati scorretti o rilevati in modo illecito, occorre informarne immediatamente il destinatario. Quest'ultimo è obbligato a rettificare o distruggere i dati;

e.

il diritto d'accesso, rettifica o distruzione è disciplinato dal diritto nazionale della Parte contraente che trasmette i dati;

f.

in occasione della trasmissione dei dati la Parte contraente che trasmette notifica i termini di distruzione validi secondo il proprio diritto;

g.

le Parti contraenti sono obbligate a registrare agli atti la trasmissione, la ricezione e la distruzione di dati;

h.

le Parti contraenti sono tenute a proteggere efficacemente i dati trasmessi contro l'accesso, la modifica e la comunicazione indebiti.

Art. 9

Trasmissione a Stati terzi

1. Le menzioni in merito alla segretezza, apposte dalle autorità che hanno trasmesso i dati, sono vincolanti per il destinatario.

2. I dati e gli oggetti consegnati in base al presente Accordo possono essere trasmessi a Stati terzi soltanto previo consenso della Parte contraente che trasmette i dati.

IV. Disposizioni finali Art. 10

Organi esecutivi e lingua

1. Gli organi autorizzati delle Parti contraenti, per la Confederazione Svizzera il Dipartimento federale di giustizia e polizia nonché il Dipartimento federale delle finanze e, per la Repubblica di Ungheria, il Ministero degli interni, il Ministero per il benessere sociale, il Ministero delle finanze e l'Ufficio del Ministro competente, senza portafoglio, preposto ai servizi segreti civili, designano gli organi competenti per l'esecuzione che collaborano direttamente e operativamente in base alle relative competenze. La comunicazione di tali organi avviene per via diplomatica. In merito all'attuazione del presente Accordo, gli organi autorizzati possono stabilire reciprocamente per scritto le modalità di collaborazione in relazione all'esecuzione del presente Accordo.

2. Salvo intesa di tenore diverso le informazione sono scambiate in lingua tedesca.

Art. 11

Commissione mista

1. Allo scopo di promuovere e valutare la collaborazione regolata dal presente Accordo, le Parti contraenti istituiscono una commissione mista di tre membri per ogni Parte contraente. Le Parti contraenti si comunicano per via diplomatica la composizione della commissione mista.

4297

Collaborazione nella lotta contro la criminalità

2. La commissione mista si riunisce almeno una volta ogni due anni, a turno in Svizzera e nella Repubblica di Ungheria. In caso di necessità si possono prevedere altre sedute.

Art. 12

Altri trattati

Non sono toccati dal presente Accordo gli impegni assunti in trattati bilaterali o multilaterali da parte della Repubblica di Ungheria e della Confederazione Svizzera.

Art. 13

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data della comunicazione scritta, per via diplomatica, delle Parti contraenti sull'adempimento delle condizioni legali necessarie, a livello nazionale, per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo in ogni momento mediante notificazione scritta per via diplomatica. La denuncia ha effetto sei mesi dopo ricezione della notificazione.

Fatto a Budapest il 5 febbraio 1999 in due esemplari, nelle lingue tedesca e ungher ese, entrambi i testi facenti parimenti fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

2010

4298

Per il Governo della Repubblica di Ungheria: