Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali per la votazione popolare del 12 marzo 2000 del 21 dicembre 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato,

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Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per domenica 12 marzo 2000 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su: ­ il decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria (FF 1999 7454); ­ l'iniziativa popolare del 5 dicembre 1997 "per accelerare la democrazia diretta (Termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato)" (FF 1999 7452); ­ l'iniziativa popolare del 21 marzo 1995 "per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali (Iniziativa 3 marzo)" (FF 1999 4361); ­ l'iniziativa popolare del 18 gennaio 1994 "per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia riproduttiva (Iniziativa per una riproduzione rispettosa della dignità umana [RRD])" (FF 1999 202) e ­ l'iniziativa popolare del 20 marzo 1996 "per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (Iniziativa per dimezzare il traffico)" (FF 1999 4363).

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Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili: 21 la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (RS 161.11); 22 la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 16 ottobre 1991 (RS 161.51), come anche la circolare del Dipartimento federale degli affari esteri del 16 ottobre 1991 (FF 1991 IV 460).

3 In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché: 31 i testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori il più presto quattro settimane, ma il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione; 32 i testi sottoposti a votazione siano spediti dai Comuni, se possibile in modo prioritario, agli elettori residenti all'estero; 33 i processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all'EDMZ, 3003 Berna;

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Votazione popolare

34 i processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso; 35 i risultati del vostro Cantone siano pubblicati il più presto possibile nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione delle possibilità di ricorso. L'indicazione in parola può rivestire, ad esempio, la forma seguente: "In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il ricorso al Consiglio di Stato" (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici); 36 il Foglio ufficiale, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari; 37 le schede siano conservate fino a che il risultato della votazione sarà stato omologato.

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Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Se però aveste altri desideri, vi invitiamo a comunicarli immediatamente alla Cancelleria federale.

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Vogliate incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designati nel vostro Cantone, di far subito conoscere i risultati della votazione, per telefono o per telegrafo, alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale che sarà da voi incaricato, il quale, a sua volta, trasmetterà immediatamente alla Cancelleria federale, preferibilmente per telefax (031 322 37 06 o 322 38 29) o, se necessario, per telefono al più tardi entro le ore 18.00 (031 322 37 49 per i risultati e 031 322 37 63 per informazioni, la domenica dalle 14.00), il risultato complessivo del Cantone.

L'uso del telefax ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione.

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Le domande figuranti sulla scheda per la votazione popolare hanno il tenore seguente: 1. Volete accettare il decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria?

2. Volete accettare l'iniziativa popolare "per accelerare la democrazia diretta (Termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato)"?

3. Volete accettare l'iniziativa popolare "per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali (Iniziativa 3 marzo)"?

4. Volete accettare l'iniziativa popolare "per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia riproduttiva (Iniziativa per una riproduzione rispettosa della dignità umana [RRD])"?

5. Volete accettare l'iniziativa popolare "per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (Iniziativa per dimezzare il traffico)"?

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Votazione popolare

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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