Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione Modifica del 6 ottobre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL), allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998 e del 9 dicembre 19991, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2:
Art. 10
Salari minimi (valevole dal 1o gennaio 2001 risp. dalla stagione estiva 2001)
II Il presente decreto entra in vigore il 1o gennaio 2001 e ha effetto sino al 31 dicembre 2002.
6 ottobre 2000
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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FF 1998 4400 4401, 1999 8666 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.
2000-2150
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