Legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

Disegno

(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000 1, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19822 sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 34novies e 34ter capoverso 1 lettere a ed e della Costituzione federale3, Art. 59 cpv. 1 secondo periodo 1 ... Versa prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di persone minacciate dalla disoccupazione.

Art. 72a cpv. 4 e 5 Abrogati Art. 72b

Offerta di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

I Cantoni mettono a disposizione i posti necessari per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Questi ultimi devono:

1 2 3

a.

diminuire il pericolo di una disoccupazione di lunga durata;

b.

consentire una rapida e durevole reintegrazione degli assicurati;

c.

promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

d.

offrire ai giovani assicurati e a coloro che intendono intraprendere per la prima volta un'attività lucrativa la possibilità di acquisire esperienza professionale.

FF 2000 1487 RS 837.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 114 e 110 capoverso 1 lettere a e c della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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2000-0347

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 72c

Partecipazione dei Cantoni ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

1

I Cantoni partecipano ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Il contributo dei Cantoni non deve superare il 10 per cento dei costi complessivi.

2

I costi sono ripartiti fra i Cantoni in funzione delle indennità giornaliere versate durante l'anno corrispondente. Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) stabilisce l'importo in franchi della singola indennità giornaliera.

3 L'ufficio di compensazione rende conto annualmente ai Cantoni dei costi dell'anno precedente.

Art. 82 cpv. 1, 3 e cpv. 5 (nuovo) 1

Il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che la sua cassa provoca intenzionalmente o per negligenza nell'adempimento dei propri compiti.

3 L'ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l'importo del risarcimento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.

5 La Confederazione rimborsa adeguatamente al titolare il rischio di responsabilità.

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 83 cpv. 1 lett. c, lett. c bis (nuova) ed e 1

L'ufficio di compensazione: c.

controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi;

cbis. verifica l'adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali; e.

impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali;

Art. 85a cpv. 1, 2 e cpv. 4 (nuovo) 1

Il Cantone risponde verso la Confederazione per i danni che i suoi organi esecutivi provocano intenzionalmente o per negligenza nell'adempimento dei propri compiti.

2 L'ufficio di compensazione fa valere le sue pretese di risarcimento mediante decisione. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.

4 La Confederazione rimborsa adeguatamente al Cantone il rischio di responsabilità.

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 89 cpv. 5 5

È competente in materia di bilancio preventivo e contabilità per le spese amministrative delle casse e dei Cantoni come pure dell'ufficio di compensazione (art. 92).

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Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 92 cpv. 3-7 3 Le spese amministrative dell'ufficio di compensazione per l'esecuzione dell'assicurazione sono a carico del fondo di compensazione.

4

Le ulteriori spese amministrative dell'ufficio di compensazione, quali le spese per competenze di gestione o di stato maggiore, sono coperte con le risorse generali della Confederazione.

5 Le spese della commissione di sorveglianza sono a carico del fondo di compensazione.

6 Il fondo di compensazione rimborsa ai titolari delle casse i costi computabili risultanti dall'adempimento dei compiti di cui all'articolo 81. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 82). I costi computabili sono rimborsati conformemente alle prestazioni fornite. Il DFE può concludere convenzioni sulle prestazioni con i titolari.

7 Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni i costi computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall'adempimento dei compiti secondo l'articolo 85 capoverso 1 lettere d, e e g-k, dall'esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85b e dall'esercizio dei servizi logistici per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML). Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 85a). I costi computabili sono rimborsati in funzione dell'effetto delle prestazioni fornite. Il DFE può concludere con i titolari convenzioni sulle prestazioni.

Art. 111

Revisione

1

Qualora l'ufficio di compensazione accerti che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alle casse e ai servizi cantonali le istruzioni necessarie. Se del caso, ordina alle casse di esigere il rimborso delle prestazioni indebitamente pagate.

2 È fatta salva l'emanazione di decisioni secondo l'articolo 82 capoverso 3 o l'articolo 85a capoverso 2.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1994

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